Che cos’è il partenariato pubblico-privato?+
È un’operazione economica di lungo periodo tra ente concedente e operatore privato, diretta a un risultato di interesse pubblico, con significativo apporto di risorse private, realizzazione e gestione affidate al privato e allocazione in capo a quest’ultimo del rischio operativo, secondo l’art. 174 del Codice.
PPP e project financing sono la stessa cosa?+
No. Il PPP è la categoria generale. La finanza di progetto è una modalità di affidamento in concessione disciplinata dall’art. 193; il PPP comprende anche concessioni non strutturate in project financing, locazione finanziaria, contratto di disponibilità e altre operazioni aventi i requisiti dell’art. 174.
Una proposta privata obbliga l’amministrazione a procedere?+
No. La proposta deve essere sottoposta alle verifiche previste dal Codice. La valutazione dell’interesse pubblico e le successive determinazioni appartengono all’ente concedente e devono essere motivate nel rispetto della procedura applicabile.
Che cosa cambia con il D.Lgs. 209/2024?+
Il Correttivo ha riscritto in modo significativo l’art. 193, distinguendo iniziativa privata e iniziativa dell’ente, disciplinando la pubblicità e il confronto tra proposte e ridefinendo i passaggi che conducono alla selezione del progetto e alla gara.
Che cos’è la valutazione preliminare prevista dall’art. 175?+
È l’istruttoria che precede il ricorso al PPP e considera finanziabilità privata, rapporto tra costi e benefici, efficiente allocazione del rischio, innovazione, capacità di indebitamento e disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. Non coincide con una dichiarazione generica di convenienza.
Perché la matrice dei rischi è decisiva?+
Perché rende leggibili eventi, responsabilità, probabilità, impatti e misure di gestione. Deve essere coerente con PEF e contratto: un rischio formalmente attribuito al privato ma sostanzialmente garantito dall’ente può alterare la struttura dell’operazione.
Il PEF asseverato dimostra da solo la convenienza del PPP?+
No. L’asseverazione non sostituisce le valutazioni dell’ente su interesse pubblico, convenienza, sostenibilità, corretta allocazione dei rischi e coerenza dei documenti. Il PEF è essenziale, ma va letto insieme al progetto e al contratto.
Il contributo pubblico è compatibile con un PPP?+
Può esserlo, purché struttura, misura e condizioni non eliminino l’effettiva esposizione del privato al rischio operativo e restino compatibili con il quadro normativo, contabile e, quando pertinente, con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Quando occorre il parere DIPE?+
L’art. 175 disciplina specifici pareri preventivi in relazione a progetti di interesse statale o finanziati con contributo statale e alle relative soglie. Presupposti, importi e procedimento devono essere verificati sul testo vigente e sul caso concreto.
Il riequilibrio garantisce sempre il rendimento originario?+
No. Presupposti, limiti ed effetti dipendono dalla disciplina applicabile e dal contratto. Occorre ricostruire l’evento, la sua imputabilità, il rischio allocato e l’effettiva incidenza sull’equilibrio; non ogni scostamento giustifica una revisione.
Il monitoraggio comincia dopo la firma?+
Operativamente no. Un controllo efficace deve essere progettato prima della gara, definendo dati, frequenza, indicatori, livelli di servizio, soglie, obblighi informativi e conseguenze contrattuali.
Quale supporto può ricevere un ente?+
Il supporto può riguardare la ricognizione iniziale, la valutazione preliminare, l’istruttoria di una proposta, il coordinamento documentale, gli atti di gara e il monitoraggio. Il perimetro è costruito sul progetto e non sostituisce le competenze decisorie, tecniche, finanziarie o legali dell’amministrazione.