Giurisprudenza · 12 agosto 2026
PPP: l’avviso esplorativo non avvia la procedura e non richiede la qualificazione
TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 agosto 2026, n. 4917: l’avviso che sollecita manifestazioni di interesse per un’operazione di partenariato resta atto preparatorio, non impone la qualificazione dell’Allegato II.4 e non è precluso dalla pendenza di una proposta di finanza di progetto.
Riferimento
TAR Campania, Napoli, sez. I, 7 agosto 2026, n. 4917
Principio operativo
L’avviso con cui l’amministrazione sollecita manifestazioni di interesse per un’operazione di partenariato pubblico privato non integra l’avvio di una procedura di affidamento: resta atto preparatorio, non richiede in quella fase la qualificazione prevista dall’Allegato II.4 e non è impedito dalla pendenza di una proposta di finanza di progetto, che nel proponente genera una mera aspettativa di fatto.
La vicenda
Un operatore aveva presentato a un Comune una proposta di partenariato in finanza di progetto. Mentre la proposta era ancora in valutazione, l’ente ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere dal mercato manifestazioni di interesse su un’operazione di partenariato riferita al medesimo ambito.
Il proponente ha impugnato l’avviso su due fronti. Ha sostenuto, in primo luogo, che l’amministrazione non possedesse la qualificazione necessaria per procedere; in secondo luogo, che la pendenza della propria proposta precludesse la pubblicazione di un nuovo avviso rivolto ad altri operatori. Il Tribunale ha respinto entrambe le censure, con una motivazione che chiarisce la natura giuridica dell’indagine esplorativa e il momento in cui i requisiti di qualificazione diventano rilevanti.
L’avviso esplorativo resta atto preparatorio
Il punto di partenza è la qualificazione dell’atto. L’avviso esplorativo, osserva il Collegio, è uno strumento con cui l’amministrazione, nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, si autoimpone un confronto comparativo tra proposte, al solo fine di ampliare il ventaglio delle soluzioni tra cui individuare quella più rispondente all’interesse pubblico.
Da questa natura discende la conseguenza operativa: l’avviso non integra un atto di avvio di una procedura di affidamento. Non apre una gara, non fissa criteri di aggiudicazione, non seleziona un contraente. Serve a costruire il quadro conoscitivo su cui l’ente deciderà se e come strutturare l’operazione. La distinzione non è nominalistica: da essa dipendono gli obblighi che gravano sull’ente in quel momento e il regime di impugnabilità dell’atto.
La qualificazione si misura sull’affidamento, non sull’indagine
La censura sulla mancata qualificazione dell’ente è stata respinta muovendo dal testo dell’articolo 5, comma 5, dell’Allegato II.4 al Codice. La disposizione richiede il possesso della qualificazione esclusivamente ai fini del conferimento delle attività di progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
Poiché la fase esplorativa è anteriore e strumentale rispetto a tutte e tre, il requisito non opera in quel segmento. L’ente privo della qualificazione richiesta per l’importo dell’operazione può quindi sondare il mercato; dovrà però disporne — in proprio o attraverso le forme di aggregazione e avvalimento previste dall’articolo 62 del Codice — quando l’operazione entra nella fase di affidamento. La lettura è coerente con la funzione del sistema di qualificazione, che presidia la capacità di gestire la procedura e il contratto, non l’attività conoscitiva che la precede.
Resta però una cautela di programmazione. Rinviare la verifica della qualificazione al momento dell’affidamento espone l’ente al rischio di dover interrompere un percorso già avviato, dopo aver raccolto e valutato le manifestazioni di interesse. La sentenza esclude un vizio dell’avviso, non l’opportunità di accertare in anticipo se l’operazione sia gestibile con l’assetto organizzativo disponibile.
La proposta pendente non consuma la discrezionalità dell’ente
Il secondo profilo è quello di maggiore ricaduta pratica. Il Collegio afferma che la presentazione di una proposta di finanza di progetto non genera nel proponente alcun affidamento giuridicamente tutelato: sussiste soltanto un’aspettativa di fatto a che l’amministrazione valuti la proposta.
Ne discende che la pendenza della valutazione non impedisce all’ente di svolgere una nuova indagine di mercato aperta ad altri operatori. Il proponente non acquista una posizione di esclusiva sull’iniziativa né un diritto a che l’operazione sia portata avanti nei termini da lui prospettati. L’interesse giuridicamente rilevante matura in capo al promotore soltanto nelle fasi successive, quando la proposta è stata dichiarata di pubblico interesse e l’operazione entra nel percorso di affidamento disciplinato dagli articoli 174 e seguenti del Codice.
Per gli uffici il messaggio è che ricevere una proposta non produce un vincolo procedimentale immediato. L’amministrazione conserva il potere di verificare se il mercato offra soluzioni alternative migliori, e l’esercizio di quel potere non è di per sé lesivo della posizione del proponente.
Il perimetro da non superare
La pronuncia non autorizza a trattare l’avviso esplorativo come un atto indifferente. La qualificazione come atto preparatorio regge finché il contenuto dell’avviso resta effettivamente tale. Se l’avviso definisce l’oggetto in modo puntuale, fissa requisiti di partecipazione selettivi, individua criteri di valutazione comparativa e disciplina gli effetti dell’esito, l’atto rischia di essere riqualificato come avvio di una procedura, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi e di qualificazione.
La sostanza prevale sul nome che si dà all’atto. È quindi nell’impostazione redazionale dell’avviso che si gioca la tenuta della scelta procedimentale.
Il tema si riflette anche sull’impugnabilità. Un atto realmente preparatorio non produce di regola una lesione immediata e attuale, perché non seleziona né esclude alcuno; un avviso che invece fissa requisiti e criteri può diventare immediatamente lesivo per chi ne resti tagliato fuori. Curare il contenuto dell’avviso significa quindi anche ridurre il contenzioso nella fase iniziale dell’operazione.
Presidio operativo per il RUP
La sentenza si traduce in alcune verifiche puntuali, da collocare prima della pubblicazione dell’avviso e nella gestione delle proposte già acquisite.
Presidio operativo
- Qualificare l’atto in modo esplicito: l’avviso deve dichiarare di essere un’indagine esplorativa, preordinata alla sola acquisizione di manifestazioni di interesse, e non vincolante per l’amministrazione;
- evitare contenuti da lex specialis: nessun criterio di aggiudicazione, nessuna graduatoria, nessun impegno ad affidare all’esito; l’eventuale confronto è comparativo e conoscitivo;
- riservare espressamente il potere di non dare seguito, di modificare l’impostazione dell’operazione o di ricorrere a schemi diversi dal partenariato;
- programmare la qualificazione: verificare per tempo se l’ente possiede il livello richiesto per l’importo stimato e, in difetto, attivare le soluzioni dell’articolo 62 prima della fase di affidamento, non dopo;
- riscontrare comunque il proponente: la proposta pendente va istruita e conclusa con una determinazione motivata, perché l’assenza di affidamento tutelato non elimina l’obbligo di provvedere;
- dare conto nell’istruttoria delle ragioni per cui si è ritenuto utile sondare il mercato, così da rendere verificabile la scelta e ancorarla al principio del risultato;
- tenere distinti i fascicoli della proposta ricevuta e dell’indagine esplorativa, evitando che elementi della prima confluiscano nell’avviso in modo da orientarne l’esito.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Giurisprudenzappalti.it – scheda della pronunciaSi apre in una nuova scheda
- TuttoGare – L’avviso esplorativo per il PPP non avvia la procedura di affidamentoSi apre in una nuova scheda
- Art. 174 d.lgs. 36/2023 – Partenariato pubblico privatoSi apre in una nuova scheda
- Art. 62 d.lgs. 36/2023 – Aggregazioni e centralizzazione delle committenzeSi apre in una nuova scheda
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