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Giurisprudenza · 22 settembre 2026

Cumulo fra direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza: l’art. 114 non è un requisito di partecipazione

Consiglio di Stato, sez. V, 21 settembre 2026, n. 6984: l’art. 114, comma 4, del Codice disciplina l’esecuzione dei lavori da parte delle stazioni appaltanti qualificate e non può essere letto come requisito di partecipazione. Il divieto di cumulo fra direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è una causa di incompatibilità da verificare in fase esecutiva, salvo che la lex specialis anticipi espressamente l’obbligo di separazione dei ruoli alla fase di gara.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 settembre 2026, n. 6984 (R.G. n. 202601198) – art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023; artt. 10, 66, 94, 95 e 100 d.lgs. n. 36/2023; art. 92, comma 1, d.lgs. n. 81/2008

L’art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 è collocato nella parte dedicata all’esecuzione e non può integrare un requisito di partecipazione. Per i lavori oltre il milione di euro, complessi e con rischi di interferenze, il divieto di cumulo fra direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione opera come causa di incompatibilità, verificabile in fase esecutiva e non come causa di esclusione dalla gara.

La vicenda e il punto controverso

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 21 settembre 2026 n. 6984, si è pronunciata su una questione che il Collegio stesso definisce nuova: se l’art. 114, comma 4, del Codice possa operare come requisito di partecipazione in una procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con esclusione del concorrente che abbia indicato lo stesso professionista come direttore dei lavori e come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Il primo grado si era chiuso in senso affermativo: il T.A.R. per la Puglia, Bari, sez. II, con la sentenza 23 gennaio 2026 n. 85, aveva ritenuto che, sopra il milione di euro, l’indicazione del medesimo soggetto per entrambi i ruoli violasse l’art. 114, comma 4, e giustificasse l’esclusione. La pronuncia in commento riforma quella impostazione.

La questione non è teorica: nelle gare di servizi tecnici il gruppo di lavoro si dichiara in sede di offerta, e stabilire se la sovrapposizione fra le due figure sia un vizio dell’offerta o un profilo che matura solo in esecuzione cambia l’esito della procedura.

La collocazione sistematica come argomento decisivo

Il Collegio muove dal dato topografico prima ancora che da quello letterale. L’art. 114 è inserito nella parte del Codice dedicata all’esecuzione dei contratti e riguarda l’esecuzione degli appalti di lavori da parte delle stazioni appaltanti qualificate: è norma sull’organizzazione della stazione appaltante, non prescrizione rivolta ai concorrenti.

Su questa base la Sezione afferma «che la norma de qua, non solo per il suo tenore letterale, ma in primis per la sua collocazione sistematica – essendo inserita nella parte dell’esecuzione dei contratti (sia pure da intendersi riferita all’esecuzione dei contratti di appalto di lavori da parte delle stazioni appaltanti qualificate) – non possa integrare un requisito di partecipazione».

Il secondo passaggio è altrettanto lineare: i requisiti di partecipazione per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria hanno la loro sede nell’art. 66 del Codice, e in generale negli artt. 94 e 95 per i requisiti di ordine generale e nell’art. 100 per quelli di ordine speciale. Il richiamo al principio di tassatività delle cause di esclusione, presidiato dall’art. 10, chiude il ragionamento.

Non è di ostacolo, precisa il Collegio, quanto si legge nella Relazione al Codice, che per i lavori di maggiore entità, complessi o con rischi di interferenze impone la nomina di un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

Che cosa dispone, allora, l’art. 114, comma 4

Escluso il valore di requisito partecipativo, la sentenza ricostruisce il contenuto precettivo della norma distinguendo due situazioni.

Con riferimento agli appalti di servizi di ingegneria e architettura, la disposizione «possa al più configurare una facoltà, se non addirittura un obbligo, in positivo di cumulo delle funzioni per i lavori sotto il milione di euro e comunque per lavori, anche di importo superiore ma non complessi e non comportanti rischio di interferenze, e per contro, una mera causa di incompatibilità (sub specie di divieto di cumulo delle due funzioni), con riferimento agli appalti di lavori di importo superiore ad un milione di euro di carattere complesso e comportanti rischi di interferenze».

Presidio operativo

  • Sotto il milione di euro, e comunque per lavori non complessi e senza rischi di interferenze: il cumulo è una facoltà, se non un obbligo, purché il direttore dei lavori possieda i requisiti richiesti dalla normativa sulla sicurezza.
  • Sopra il milione di euro, per lavori complessi e con rischi di interferenze: opera una causa di incompatibilità, cioè un divieto di cumulo.
  • In entrambi i casi la qualificazione è riferita all’assetto organizzativo dell’esecuzione, non alla legittimazione a presentare l’offerta.

Quando si verifica l’incompatibilità

Dal fatto che si tratti di incompatibilità e non di requisito discende il momento in cui la verifica va compiuta. La Sezione è esplicita: «La verifica della sussistenza della causa di incompatibilità non potrebbe, peraltro, che ritenersi demandata alla fase esecutiva, in assenza di una diversa previsione della lex specialis di gara che anticipi l’obbligo di divisione dei ruoli alla fase partecipativa, qualificando ex ante i lavori come complessi e caratterizzati dal rischio di interferenze».

La clausola di salvezza è il punto di maggiore interesse operativo. La stazione appaltante può anticipare l’obbligo di separazione dei ruoli alla fase di gara, ma a due condizioni cumulative: prevederlo espressamente nella lex specialis e avere qualificato ex ante i lavori come complessi e con rischio di interferenze.

Dove quella previsione manchi, l’eventuale coincidenza dei due ruoli nell’offerta non rende l’offerta inammissibile: resta un profilo da gestire al momento del conferimento degli incarichi esecutivi.

Il quadro che la pronuncia ricompone

La sentenza interviene su un terreno che aveva prodotto esiti divergenti. Il T.A.R. per l’Abruzzo, L’Aquila, con la sentenza 13 maggio 2026 n. 328, aveva accolto una lettura «disgiunta» del comma 4, ritenendo il cumulo obbligatorio anche oltre la soglia del milione purché i lavori non fossero complessi e senza rischi di interferenze. La Sezione richiama inoltre il parere MIT 17 aprile 2024 n. 2459 e Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2025 n. 7631.

Il contributo della pronuncia sta nella collocazione della questione: sposta il tema dall’ammissione all’esecuzione, e con esso il rischio. Per la stazione appaltante il rischio non è più quello di non escludere, ma quello di escludere senza base nella lex specialis.

Presidio operativo per il RUP e per la commissione

I presidi che seguono riguardano la redazione degli atti e la conduzione della procedura. Sono riferiti agli artt. 10, 66, 100 e 114 del Codice nel testo vigente.

Presidio operativo

  • Non fondare un’esclusione sull’art. 114, comma 4. Se la coincidenza fra i due ruoli emerge dall’offerta e il disciplinare tace, la via dell’esclusione non è percorribile.
  • Decidere a monte, in sede di progettazione della gara, se i lavori vadano qualificati come complessi e con rischio di interferenze: è una valutazione da compiere e documentare prima della pubblicazione, non da ricostruire dopo l’apertura delle offerte.
  • Se si vuole imporre la separazione dei ruoli già in gara, scriverlo nella lex specialis in modo espresso, indicando la qualificazione dei lavori che la giustifica e la conseguenza in caso di inosservanza.
  • In fase esecutiva, verificare l’assenza della causa di incompatibilità prima del conferimento degli incarichi e verbalizzarne l’esito, accertando, dove il cumulo sia ammesso, il possesso dei requisiti di sicurezza in capo al direttore dei lavori.
  • Dove il cumulo non sia praticabile, nominare un’apposita figura ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, dando atto delle ragioni della separazione negli atti di affidamento.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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