Giurisprudenza · 22 settembre 2026
Subappalto necessario: è istituto generale, applicabile anche ai servizi
Il TAR Catania si discosta dall’indirizzo che confina il subappalto qualificante ai soli lavori: la carenza di qualifica su una prestazione scorporabile può essere colmata dichiarando in offerta il ricorso a un terzo qualificato anche negli appalti di servizi. Resta un contrasto aperto, che la lex specialis deve governare.
Riferimento
T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, sentenza 22 settembre 2026, n. 2555 (R.G. n. 202601051)
Principio operativo
Il subappalto necessario ha la stessa natura giuridica di quello facoltativo e se ne distingue solo sul piano funzionale, perché è imposto dal difetto di qualifica. Poiché la sua ratio è garantire che la prestazione specialistica sia eseguita da un soggetto qualificato, essa è soddisfatta sia se il concorrente possiede il requisito, sia se dichiara in offerta di affidarne l’esecuzione a un terzo che lo possiede: da qui la qualificazione come istituto generale.
La questione: un istituto costruito sui lavori
Il subappalto necessario — o qualificante — è la figura per cui il concorrente privo della qualificazione riferita a una prestazione scorporabile può comunque partecipare, purché dichiari sin dall’offerta che quella parte sarà eseguita da un subappaltatore in possesso del requisito. La sua elaborazione è maturata nel settore dei lavori, dove il sistema delle categorie e delle attestazioni SOA offre un ancoraggio immediato, già sotto l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
Di qui la questione: se l’istituto sia una regola di sistema o una deroga tollerata solo dove esiste una qualificazione per categorie. La ricorrente sosteneva la seconda lettura, affermando che il subappalto qualificante “si può configurare solo per il settore dei lavori”, con conseguente illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria priva del requisito.
Il TAR ha respinto la tesi e ha affermato l’opposto: il subappalto necessario è “istituto generale, trasversalmente applicabile tanto ai lavori quanto ai servizi”.
Presidio operativo
- Oggetto del contendere: l’ambito oggettivo dell’istituto, non le modalità della dichiarazione.
- Tesi della ricorrente: subappalto qualificante configurabile nei soli lavori.
- Esito: tesi respinta, istituto qualificato come generale.
Stessa natura, funzione diversa
Il primo passaggio della motivazione riguarda la natura dell’istituto. Il Collegio afferma che il subappalto necessario “possiede la stessa natura giuridica di quello facoltativo (o semplice), dal quale si differenzia, però, dal punto di vista funzionale, essendo imposto dal difetto di qualifica” del concorrente a eseguire parte delle prestazioni commesse in appalto.
La distinzione non è nominalistica. Se la differenza fra le due figure è funzionale e non strutturale, ciò che muta è il presupposto che rende il ricorso al terzo doveroso anziché libero, non il tipo contrattuale. Il subappalto necessario non è dunque un istituto autonomo costruito sul sistema SOA, ma il medesimo subappalto disciplinato dall’art. 119 del Codice, che in presenza di un deficit di qualificazione assume una funzione ulteriore: attestare, in sede di offerta, come il concorrente intenda soddisfare un requisito che non possiede.
Presidio operativo
- Natura giuridica coincidente con quella del subappalto facoltativo.
- La differenza attiene al presupposto, non alla struttura del rapporto.
- La dichiarazione assolve anche a una funzione attestativa del requisito.
La ratio e l’art. 30 dell’Allegato II.12
Il secondo passaggio muove dalla ratio. Il Collegio richiama l’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 al Codice, nella parte in cui prevede che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa debbano essere posseduti con riferimento alla categoria, e ne individua la finalità: garantire che le lavorazioni, “specie quelle specialistiche, siano eseguite da imprese dotate della necessaria competenza tecnica, attestata dalla qualificazione SOA”.
Quella finalità, osserva il Collegio, risulta “pienamente soddisfatta” in due modi equivalenti: quando il concorrente possiede direttamente la qualificazione e quando, non possedendola, ne affida l’esecuzione a un terzo qualificato, dichiarandolo sin dalla fase di offerta ai sensi dell’art. 119, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023. L’interesse protetto non è l’identità fra chi partecipa e chi esegue, ma la competenza di chi esegue.
È lo snodo che consente il passaggio ai servizi: se la norma protegge la competenza dell’esecutore, l’assenza nei servizi di un sistema di attestazione analogo alle SOA incide sul modo di dimostrare il requisito, non sull’interesse tutelato. Da qui la conclusione che “un’interpretazione orientata ai superiori principi” — fra cui il principio del risultato dell’art. 1 — porta a qualificare l’istituto come generale.
Presidio operativo
- L’interesse tutelato è la competenza tecnica dell’esecutore.
- Possesso diretto del requisito e ricorso al terzo qualificato sono modalità equivalenti di soddisfarlo.
- La dichiarazione va resa in sede di offerta, ai sensi dell’art. 119, comma 2.
- L’assenza di qualificazione per categorie nei servizi incide sulla prova, non sull’ammissibilità.
Un contrasto dichiarato, non superato
Il dato di maggiore rilievo operativo è che il Collegio decide in dichiarata consapevolezza di un indirizzo contrario, richiamando espressamente Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2026, n. 729, secondo cui i contratti qualificatori sarebbero configurabili nel solo settore dei lavori. A sostegno della soluzione opposta il TAR richiama più precedenti che ne hanno ammesso l’applicazione ai servizi, fra cui Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504, T.A.R. Lazio – Roma, sez. III ter, 6 maggio 2024, n. 8964 e T.A.R. Veneto, sez. I, 22 agosto 2023, n. 1204, oltre a Cons. Stato, Ad. plen., n. 9/2015.
Per l’ufficio il punto è questo: una pronuncia di primo grado che si discosta consapevolmente da un arresto recente del Consiglio di Stato non definisce il contrasto e non consente di trattare la questione come pacifica. La conseguenza pratica non è scegliere la tesi preferita, ma redigere atti che non dipendano dall’esito del contrasto.
Presidio operativo
- Indirizzo contrario espressamente richiamato: Cons. Stato, sez. V, n. 729/2026.
- Pronuncia di primo grado: il contrasto resta aperto.
- Il rischio va governato nella lex specialis, non rimesso all’interpretazione in seduta.
Presidio operativo per RUP e commissione
Finché il contrasto non è composto, l’esposizione della procedura dipende da come sono scritti gli atti di gara. L’obiettivo non è anticipare quale orientamento prevarrà, ma rendere la regola esplicita a monte, così che l’ammissione o l’esclusione discendano dalla lex specialis e non da una ricostruzione interpretativa compiuta in seduta.
Presidio operativo
- Negli appalti di servizi, dire espressamente nel disciplinare se la carenza del requisito su una prestazione scorporabile possa essere colmata con il subappalto necessario: il silenzio è ciò che espone di più la procedura.
- Se lo si ammette, identificare le prestazioni per le quali opera e il requisito richiesto al subappaltatore, evitando la formula generica “prestazioni specialistiche”.
- Predisporre un punto autonomo della modulistica per la dichiarazione di subappalto necessario, distinto da quello sul subappalto facoltativo e redatto come assunzione di obbligo.
- Richiedere che la dichiarazione sia resa in offerta e indichi la prestazione interessata: una dichiarazione generica di voler subappaltare non attesta il requisito.
- In commissione verificare separatamente, dandone atto a verbale, la forma della dichiarazione e il possesso del requisito in capo al terzo indicato.
- Se il disciplinare esclude l’istituto nei servizi, motivare la scelta richiamando l’indirizzo restrittivo, così che l’esclusione poggi su una previsione espressa.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Sentenzeappalti.it – Subappalto necessario applicabile anche agli appalti di servizi (art. 119 d.lgs. 36/2023)Si apre in una nuova scheda
- Giurisprudenzappalti.it – Il subappalto necessario è istituto generale applicabile anche ai serviziSi apre in una nuova scheda
- FareAppalti.it – Il subappalto necessario si applica anche agli appalti di servizi?Si apre in una nuova scheda
- Art. 119 d.lgs. n. 36/2023 – NormattivaSi apre in una nuova scheda
Ricaduta operativa
Serve calare il principio
sulla tua procedura?
Indica l’ente, la fase e la questione: valutiamo insieme il supporto necessario.
Osservatorio