Luca Biondi — Supporto Enti Pubblici OsservatorioApprofondimenti · giurisprudenza · prassi

Prassi · 10 settembre 2026

Proposta di regolamento UE sugli appalti: tre sole procedure e ponderazione qualitativa minima

La Commissione propone di sostituire le tre direttive del 2014 con un regolamento direttamente applicabile. Il catalogo delle procedure si riduce a tre, il miglior rapporto qualità-prezzo diventa la regola con una quota qualitativa minima, e compare una disciplina espressa della preferenza europea.

Commissione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti pubblici e le concessioni (Public Procurement Act), presentata il 9 settembre 2026 — abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; base giuridica: art. 114 TFUE

La proposta sostituisce il trittico di direttive del 2014 con un regolamento direttamente applicabile, senza recepimento nazionale. Il catalogo delle procedure si riduce a procedura aperta, procedura dinamica e procedura di innovazione, oltre ai casi speciali. Il miglior rapporto qualità-prezzo diventa il metodo ordinario, con una ponderazione qualitativa non inferiore al 30% e non inferiore al 50% nei contratti ad alta intensità di manodopera. Il regolamento si applicherebbe due anni dopo l’entrata in vigore: nulla cambia per le procedure in corso.

Che cosa è stato presentato

Il 9 settembre 2026 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti pubblici e le concessioni. L’atto è destinato ad abrogare integralmente la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni, la direttiva 2014/24/UE sui settori ordinari e la direttiva 2014/25/UE sui settori speciali, e a modificare un numero consistente di atti settoriali nelle parti che riguardano gli appalti.

La scelta della forma non è un dettaglio tecnico. Un regolamento, adottato sulla base dell’art. 114 TFUE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro: non richiede recepimento, e riduce corrispondentemente lo spazio di adattamento nazionale che oggi il d.lgs. n. 36/2023 occupa. Il testo prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione, e l’applicazione a decorrere da due anni dopo l’entrata in vigore, con un periodo transitorio dichiaratamente destinato all’adeguamento dei sistemi informativi e delle strutture amministrative.

Va detto subito, perché è la domanda che arriverà agli uffici: si tratta di una proposta all’inizio della procedura legislativa ordinaria. Non incide sulle procedure in corso e non tocca l’applicazione delle direttive vigenti né del Codice. Il testo cambierà, e in misura probabilmente non marginale.

Il catalogo delle procedure si riduce a tre

È la novità che più direttamente riguarda chi istruisce le gare. L’art. 31 della proposta stabilisce che i committenti pubblici possono utilizzare la procedura aperta e la procedura dinamica «a prescindere dalla tipologia di lavori, forniture o servizi necessari». Cade dunque la logica attuale, in cui l’accesso alle procedure negoziate e al dialogo competitivo è subordinato alla ricorrenza di presupposti tipizzati e motivati.

Accanto a queste due si colloca la procedura di innovazione, utilizzabile per rispondere a una sfida per la quale il committente non abbia individuato sul mercato una soluzione esistente idonea, demandandone lo sviluppo agli offerenti selezionati nel corso della procedura. Resta infine una procedura speciale, ammessa esclusivamente nei casi previsti dagli artt. 47 e 48, quest’ultimo dedicato a urgenza, emergenze e crisi.

In termini pratici, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo e sistema dinamico di acquisizione non sopravvivono come figure autonome: le rispettive funzioni confluiscono nella procedura dinamica, che diventa lo strumento flessibile di riferimento.

Come funziona la procedura dinamica

Gli artt. 36-40 la disciplinano come un sistema permanentemente aperto: possono essere invitati a manifestare interesse, a presentare offerte o a negoziare soltanto gli operatori che vi hanno già aderito, e l’adesione può essere chiesta in qualsiasi momento durante il periodo di validità.

L’avvio passa dalla pubblicazione di una «sintesi pubblica di gara», che indica la durata del sistema e le opzioni prescelte dal committente: con o senza criteri di selezione, con o senza negoziazione. Il primo invito a manifestare interesse non può essere inviato prima che siano trascorsi venticinque giorni dalla pubblicazione della sintesi di avvio.

Merita attenzione una previsione dell’art. 38: nella procedura dinamica senza criteri di selezione, quando le manifestazioni di interesse superano le cinque, il committente può invitarne soltanto cinque o più, selezionate «mediante estrazione algoritmica casuale e non discriminatoria» tramite il servizio elettronico di idoneità. È un meccanismo che oggi non ha equivalenti nel Codice e che, se confermato, inciderà sui criteri di rotazione e sulla loro motivazione.

Il criterio di aggiudicazione e la soglia della qualità

L’art. 98 stabilisce che i contratti sono aggiudicati all’operatore che offre la migliore qualità per il denaro speso, applicando il metodo del miglior rapporto qualità-prezzo con ponderazioni qualitative minime, salvo deroghe motivate.

Le soglie sono espresse in cifra: la ponderazione attribuita ai criteri qualitativi deve rappresentare almeno il 30% del punteggio complessivo, che sale ad almeno il 50% per i contratti ad alta intensità di manodopera. Nel computo della quota qualitativa rientrano i costi del ciclo di vita e i criteri ambientali obbligatori. La deroga è ammessa solo quando la qualità sia integralmente presidiata da specifiche tecniche stringenti o da condizioni vincolanti di esecuzione, e va motivata nella sintesi pubblica di gara.

Sul piano operativo la previsione tocca direttamente le griglie di valutazione: molte procedure oggi impostate con un peso economico dominante non reggerebbero il vincolo.

La preferenza europea diventa una disciplina espressa

Il Capo dedicato alla preferenza europea (artt. 70-77) attribuisce ai committenti facoltà oggi non previste in via generale. L’art. 73 consente di limitare la partecipazione ai soli operatori e subappaltatori unionali o coperti da accordi internazionali — anche nella forma del raggruppamento a maggioranza unionale — e di escludere le offerte che non rispettino tale requisito.

In alternativa o in aggiunta, il committente può prescrivere che beni, servizi e lavori siano di origine unionale o coperta per l’intero contratto, per una quota percentuale o per specifici componenti essenziali; oppure applicare, ai soli fini della valutazione e della graduatoria e senza incidere sul prezzo effettivamente dovuto, una riduzione percentuale del prezzo dell’offerta o un punteggio premiale aggiuntivo.

Presidio operativo per RUP e uffici

Nell’immediato non c’è nulla da applicare. C’è però da capire dove l’ufficio si troverebbe scoperto se il testo arrivasse in porto in questa forma, e alcune verifiche si possono fare adesso a costo quasi nullo.

Presidio operativo

  • Non anticipare negli atti di gara le facoltà previste dalla proposta, e in particolare la preferenza europea: non appartengono al diritto vigente e una clausola che le recepisse oggi sarebbe illegittima.
  • Mappare i criteri di aggiudicazione effettivamente utilizzati nell’ultimo biennio e misurare il peso della componente qualitativa: le procedure sotto il 30%, e quelle sotto il 50% nei servizi ad alta intensità di manodopera, sono quelle da ripensare per prime.
  • Censire il ricorso a procedura ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo e sistemi dinamici: sono gli istituti le cui funzioni confluirebbero nella procedura dinamica, ed è lì che si concentrerà il fabbisogno di formazione.
  • Verificare lo stato dei propri elenchi di operatori e delle piattaforme in uso: la procedura dinamica presuppone un sistema permanentemente aperto e agganciato a un servizio elettronico di idoneità, con requisiti di interoperabilità che oggi non tutti gli enti soddisfano.
  • Tenere distinta la proposta dal diritto vigente nelle comunicazioni interne e verso gli operatori: la confusione fra i due piani è il rischio principale di questa fase.
  • Seguire l’iter come procedura legislativa ordinaria, non come testo definitivo: le soglie, le percentuali e la disciplina della preferenza europea sono fra i punti su cui il negoziato inciderà di più.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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