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Giurisprudenza · 3 settembre 2026

Verifica di anomalia: la modifica del CCNL in sede di chiarimenti non altera l’offerta economica

Consiglio di Stato, sez. VII, 2 settembre 2026, n. 6759: se il contratto collettivo indicato in offerta è sostituito, in sede di chiarimenti, con quello previsto dal bando e la corrispondente voce di costo resta invariata, non si determina alcun mutamento sostanziale dell’offerta economica. Il fondamento è l’art. 11, commi 3 e 4, del Codice, che ammette un CCNL diverso a parità di tutele.

Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2026, n. 6759

L’indicazione del contratto collettivo resa in offerta non è cristallizzata: se in sede di verifica di congruità l’operatore la modifica tornando al CCNL indicato dal bando e la corrispondente voce di costo resta invariata, non si determina alcun mutamento sostanziale dell’offerta economica. Il fondamento è l’art. 11, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023, che ammette l’indicazione di un contratto diverso a condizione che siano garantite ai dipendenti le stesse tutele.

La questione

La verifica di congruità è il momento in cui il confine tra chiarimento e modifica dell’offerta si assottiglia. L’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 consente alla stazione appaltante di chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, mentre resta fermo il divieto di alterare il contenuto dell’offerta. Nella pratica degli uffici, però, le risposte dell’operatore contengono spesso elementi che in offerta non comparivano, o comparivano in forma diversa.

Uno di questi elementi è il contratto collettivo. L’art. 11, comma 2, impone alla stazione appaltante di indicare nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre il CCNL applicabile al personale impiegato; il comma 3 consente all’operatore di indicare nella propria offerta un contratto diverso, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele. La domanda operativa è se quella indicazione, una volta resa, sia intangibile o se possa essere corretta nel corso della verifica. La settima sezione risponde nel secondo senso, ma a una condizione precisa.

Che cosa afferma la sentenza

Il collegio muove da un dato di fatto accertato: nonostante la modifica del CCNL di riferimento, l’offerente poi aggiudicataria «avrebbe sostenuto i medesimi costi indicati in domanda». La voce di costo, cioè, era rimasta invariata.

Su questo presupposto il ragionamento si sposta sul piano giuridico: «in ragione di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 11 […] l’operatore in sede di gara può anche indicare un CCNL diverso da quello di cui alla lex generalis, purché garantisca equivalenza delle tutele al lavoratore impiegato».

Da qui la conclusione: «stante questa possibilità, va da sé che l’eventuale modifica dell’indicazione del contratto nazionale, con “ritorno” a quello prescelto dal bando, anche se effettuata in sede di chiarimenti, e stante la predetta equivalenza, mai potrà integrare un sostanziale mutamento dell’offerta economica, tale da alterarne l’originario equilibrio».

La struttura dell’argomento merita attenzione. La modifica è ammissibile non perché i chiarimenti abbiano un’ampiezza indefinita, ma perché il passaggio dall’uno all’altro contratto collettivo è, a monte, un’operazione che l’ordinamento già consente in sede di offerta e che, a parità di tutele e a costi invariati, non incide sull’equilibrio economico.

Il perno normativo: l’art. 11, commi 3 e 4

Il comma 3 ammette che l’operatore indichi nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, «purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente». Non è una irregolarità tollerata, ma una facoltà tipizzata.

Il comma 4 completa il meccanismo sul versante procedimentale: prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce o l’impegno ad applicare il contratto collettivo indicato, o la dichiarazione di equivalenza delle tutele; e in quest’ultimo caso «la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110, in conformità all’allegato I.01».

Il rinvio è decisivo. È il Codice stesso a collocare la verifica dell’equivalenza dentro il procedimento dell’art. 110: il tema del contratto collettivo non è estraneo alla verifica di congruità, ne è parte. Un’interlocuzione su quel punto, svolta in quella sede, non è per definizione un’integrazione postuma dell’offerta.

Presidio operativo

  • L’indicazione di un CCNL diverso da quello del bando non è una anomalia da sanare: è una facoltà riconosciuta dall’art. 11, comma 3, subordinata all’equivalenza delle tutele.
  • La dichiarazione di equivalenza va acquisita prima dell’aggiudicazione e verificata con le modalità dell’art. 110, in conformità all’allegato I.01.
  • Il contratto collettivo applicabile va indicato sia nei documenti iniziali di gara sia nella decisione di contrarre (art. 11, comma 2).

Il limite: che cosa la pronuncia non autorizza

L’elemento che regge l’intero ragionamento è l’invarianza della voce di costo: il collegio non afferma che l’offerta sia rimaneggiabile in sede di chiarimenti, ma che quella specifica modifica non ha inciso sull’equilibrio economico originario, perché i costi restavano gli stessi e le tutele erano equivalenti.

Il contesto ha attirato letture critiche. Secondo la ricostruzione proposta in dottrina, la congruità è stata dichiarata dal RUP soltanto all’esito di quattro richieste di chiarimenti succedutesi in quasi due mesi, nel corso delle quali erano mutati anche altri elementi qualificanti: la prospettazione di un subappalto vietato dalla lex specialis, poi abbandonata, e le modalità di inquadramento del personale, oscillanti fra contratto di prestazione d’opera e CCNL Restauro, fra part-time e full-time.

L’esito favorevole di quella vicenda non trasforma però la sequenza in un modello. Un’istruttoria che si dilata su più tornate e tocca, una dopo l’altra, voci diverse dell’offerta espone la stazione appaltante a un rischio che qui è stato superato su un presupposto puntuale: i costi non erano cambiati. Dove quel presupposto manca, il ragionamento non è trasferibile.

Presidio operativo

  • L’invarianza della voce di costo è il presupposto della decisione, non un dettaglio della motivazione.
  • Resta fermo il divieto di modificare il contenuto dell’offerta: la pronuncia non incide su questo limite.
  • L’ammissibilità del subappalto secondo la lex specialis e l’inquadramento del personale seguono regole proprie e non ricevono dalla pronuncia alcuna copertura.

Presidio operativo per RUP e commissione

La pronuncia non allarga i margini dell’istruttoria: sposta l’attenzione su ciò che la stazione appaltante deve essere in grado di dimostrare.

Presidio operativo

  • Indicare il contratto collettivo applicabile già nella decisione di contrarre e riprodurlo nei documenti iniziali di gara: l’art. 11, comma 2, lo richiede in entrambe le sedi.
  • Prevedere nella modulistica un campo dedicato al CCNL applicato e, in caso di contratto diverso, alla dichiarazione di equivalenza delle tutele: il dato va raccolto in gara, non ricostruito dopo.
  • Verificare l’equivalenza con le modalità dell’art. 110 e in conformità all’allegato I.01, dando atto nel verbale del percorso seguito: è il comma 4 a imporre questo collegamento.
  • Circoscrivere per iscritto l’oggetto della richiesta di spiegazioni e concentrarla in un unico atto: è la reiterazione su voci diverse a rendere contestabile l’istruttoria, non il singolo chiarimento.
  • Quando l’operatore modifica l’indicazione del CCNL, accertare e verbalizzare espressamente se la corrispondente voce di costo resti invariata: è questo il dato che sorregge la legittimità della modifica.
  • Tenere distinti dalla verifica di congruità i profili che non le appartengono: subappalto e inquadramento del personale vanno trattati nelle rispettive sedi, con motivazione autonoma.
  • Chiudere la verifica con una motivazione che dia conto degli elementi acquisiti in ciascuna tornata: la dichiarazione finale non sana le lacune delle fasi precedenti.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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