Giurisprudenza · 31 agosto 2026
Costo della manodopera pari alla stima della stazione appaltante: l'offerta si presume sostenibile
Consiglio di Stato, sez. V, 26 agosto 2026, n. 6662: se il costo della manodopera dichiarato in offerta coincide con quello stimato negli atti di gara, l'offerta si presume finanziariamente sostenibile. L'onere di una giustificazione motivata sorge in presenza di un ribasso rispetto alla stima, non della coincidenza.
Riferimento
Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2026, n. 6662
Principio operativo
Se il costo della manodopera indicato dall'operatore economico coincide con quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara, si deve presumere che l'offerta sia finanziariamente sostenibile. Ciò che richiede una congrua motivazione è l'eventuale ribasso rispetto a quella stima, non la coincidenza dei due valori.
La vicenda
Un raggruppamento temporaneo, secondo classificato in una gara di servizi, impugnava l'aggiudicazione contestando il trattamento del costo della manodopera nell'offerta della prima graduata. Respinto il ricorso in primo grado, il raggruppamento proponeva appello sostenendo che l'offerta aggiudicataria fosse, per calcolo matematico, priva di copertura finanziaria.
La quinta sezione del Consiglio di Stato respinge l'appello. Nel farlo si sofferma su un dato di fatto emerso dal subprocedimento di verifica dell'anomalia svolto ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023: il costo della manodopera offerto corrispondeva esattamente a quello stimato dalla stazione appaltante. Il valore era stato calcolato su 28.200 ore annue, come indicato dall'aggiudicataria nei chiarimenti resi in sede di verifica, e il costo orario risultante, pari a 19,40 euro, risultava in linea con i minimi salariali previsti da quattro diversi contratti collettivi, in conformità all'art. 41, comma 13, del Codice. All'esito del contraddittorio la stazione appaltante aveva ritenuto giustificato il costo della manodopera e congrua l'offerta economica.
Il principio: la coincidenza dei valori come indice di sostenibilità
Il passaggio centrale della decisione è netto: se il costo della manodopera indicato dall'operatore economico coincide con quello indicato dalla stazione appaltante — nella specie stimato all'art. 3 del disciplinare in circa 566.640 euro annui — si deve presumere che l'offerta proposta sia finanziariamente sostenibile.
La stima del costo del lavoro contenuta negli atti di gara non è quindi un semplice dato informativo destinato a esaurirsi con la presentazione delle offerte. È il parametro che la stessa amministrazione ha costruito sul fabbisogno del servizio e sui valori della contrattazione collettiva applicabile, ed è alla luce di quel parametro che va letto il dato dichiarato dal concorrente. Quando i due importi si allineano, l'amministrazione sta riscontrando la coerenza dell'offerta con la propria stessa quantificazione.
Resta però una presunzione, non un automatismo. La verifica di anomalia conserva la sua natura di giudizio complessivo sull'attendibilità dell'offerta: la coincidenza degli importi è un elemento di forte valenza indiziaria, che non esonera dal riscontro sugli altri profili — il monte ore rispetto alle prestazioni richieste, la coerenza del costo orario con il contratto collettivo applicabile al settore e alla zona, la tenuta complessiva delle voci di costo indirette.
Presidio operativo
- La stima del costo del lavoro negli atti di gara opera come parametro di riscontro, non come dato meramente informativo
- La coincidenza tra importo offerto e importo stimato depone per la sostenibilità finanziaria dell'offerta
- La presunzione non sostituisce il giudizio complessivo sull'attendibilità dell'offerta
Dove si colloca l'onere di giustificazione
Il corollario riguarda la distribuzione degli oneri all'interno del subprocedimento. Il Consiglio di Stato precisa che deve essere giustificato con congrua motivazione l'eventuale ribasso del costo della manodopera rispetto alla stima della stazione appaltante. È lo scostamento a chiamare in causa l'operatore economico, non l'allineamento.
Ne discende un'indicazione pratica per la conduzione della verifica. Di fronte a un importo coincidente con la stima, la richiesta di giustificazioni analitiche su quella voce non ha un presupposto sostanziale da soddisfare: il valore dichiarato è già stato validato a monte dall'amministrazione. L'attenzione si sposta allora sulle voci che presentano scostamenti, dove il contraddittorio è realmente utile a formare il convincimento sulla congruità.
Simmetrica è la posizione del concorrente che contesti l'aggiudicazione. Non è sufficiente allegare che l'offerta sarebbe insostenibile per via aritmetica: se il dato coincide con la stima di gara, chi solleva la censura deve portare elementi concreti che smentiscano quella corrispondenza, perché la coincidenza gioca in senso opposto.
Presidio operativo
- L'onere di giustificazione è correlato allo scostamento in ribasso rispetto alla stima
- In caso di coincidenza dei valori il baricentro della verifica si sposta sulle altre voci di costo
- Chi contesta l'aggiudicazione deve dimostrare l'anomalia, non limitarsi a dedurla da un calcolo
Il perimetro della censura e il divieto di nova
La sentenza contiene un secondo passaggio di interesse per gli uffici, di natura processuale ma con ricadute sostanziali. Il collegio rileva che la doglianza svolta in appello — l'assenza di copertura finanziaria per calcolo matematico — non corrispondeva a quella articolata nel ricorso introduttivo, con cui il raggruppamento aveva lamentato l'omessa quantificazione del costo del personale che l'aggiudicataria aveva dichiarato di reclutare in aggiunta a quello riassorbito in forza della clausola sociale, in asserita violazione dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis.
La censura è quindi dichiarata inammissibile per il divieto dei nova in appello di cui all'art. 104 c.p.a., e comunque infondata nel merito. Per la stazione appaltante il rilievo è concreto: il perimetro del contenzioso si fissa con il ricorso di primo grado, e la difesa si costruisce sugli atti del procedimento. Un verbale di verifica che dia conto in modo puntuale del monte ore considerato, del costo orario, dei contratti collettivi assunti a riferimento e del raffronto con la stima di gara è ciò che consente di rispondere alle contestazioni sul terreno dei fatti già acquisiti.
Presidio operativo per RUP e commissione
L'indicazione che se ne trae riguarda tanto la fase di predisposizione degli atti quanto la conduzione della verifica: una stima del costo del lavoro costruita bene protegge la procedura, perché diventa il metro con cui si leggono le offerte.
Presidio operativo
- Costruire la stima del costo della manodopera con metodo documentato — monte ore, profili professionali, contratto collettivo e tabelle assunte a riferimento — e riportarne l'esito negli atti di gara con l'indicazione dell'importo complessivo
- Nel verbale di verifica dare atto espressamente del raffronto tra importo dichiarato e importo stimato: è il dato su cui si fonda la presunzione di sostenibilità
- In presenza di coincidenza dei valori, non richiedere giustificazioni analitiche su quella voce come adempimento di stile, ma concentrare il contraddittorio sulle voci che presentano scostamenti
- Chiedere e verbalizzare il monte ore posto a base del calcolo: è l'elemento che consente di escludere sottostime del fabbisogno dietro un costo orario formalmente corretto
- Verificare la coerenza del costo orario con i minimi salariali del contratto collettivo applicabile per settore e area territoriale, ai sensi dell'art. 41, comma 13, indicando in verbale le fonti utilizzate
- Distinguere, quando opera la clausola sociale, il personale riassorbito da quello di nuovo reclutamento, così da poter rispondere alle contestazioni sull'art. 108, comma 9
- Motivare per iscritto l'esito positivo della verifica richiamando i dati di riscontro utilizzati: la sostenibilità della decisione in giudizio dipende dagli elementi acquisiti nel procedimento
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Giurisprudenzappalti.it — scheda Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2026, n. 6662Si apre in una nuova scheda
- TuttoGare — commento a Cons. Stato, sez. V, n. 6662/2026Si apre in una nuova scheda
- Art. 110 d.lgs. n. 36/2023 — NormattivaSi apre in una nuova scheda
- Art. 41 d.lgs. n. 36/2023 — NormattivaSi apre in una nuova scheda
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