Luca Biondi — Supporto Enti Pubblici OsservatorioApprofondimenti · giurisprudenza · prassi

Giurisprudenza · 1 settembre 2026

Tempi rapidi della commissione: la brevità delle sedute non è di per sé un vizio

Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2026, n. 6546: il breve tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per valutare le offerte non è autonomamente sintomo di illegittimità. Chi contesta deve indicare quali verifiche siano state omesse e in che modo la rapidità si sia tradotta in un vizio dell'aggiudicazione.

Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2026, n. 6546 (art. 93 d.lgs. n. 36/2023)

La brevità del tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per valutare le offerte non costituisce, di per sé, sintomo di illegittimità. Chi impugna non può limitarsi a lamentare la rapidità delle operazioni: deve accompagnare la censura con più significative contestazioni sul risultato finale della valutazione.

La censura sui tempi di valutazione

Fra i motivi di ricorso ricorrenti nel contenzioso sull'offerta economicamente più vantaggiosa c'è quello che muove dal raffronto fra la mole documentale delle offerte tecniche e il tempo materialmente dedicato dalla commissione al loro esame. Il ragionamento è sempre lo stesso: se in poche ore la commissione ha esaminato centinaia di pagine e attribuito i coefficienti su una pluralità di criteri, la valutazione non può essere stata effettiva, e il difetto di istruttoria si riverbera sull'aggiudicazione.

La quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6546 del 20 agosto 2026, torna sul punto e ribadisce un orientamento consolidato, richiamando fra gli altri i precedenti di Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 255, sez. V, 28 luglio 2014, n. 3998, sez. IV, 23 marzo 2011, n. 1871, sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1323 e sez. III, 25 luglio 2024, n. 6720. La censura fondata sul solo dato cronologico non regge.

Il principio: la rapidità ha molte spiegazioni legittime

Il passaggio centrale della decisione è che «la brevità del tempo impiegato per la valutazione di un'offerta può dipendere da molteplici fattori quali, ad esempio, le particolari doti, anche di sintesi, dei commissari, l'efficienza nell'organizzazione dei lavori della commissione, l'utilizzo di modelli precompilati, la rilevazione ictu oculi delle peculiari caratteristiche delle offerte presentate».

Il dato temporale, in altri termini, è neutro. Non misura la qualità dell'attività valutativa, perché la durata di una seduta dipende da variabili che nulla dicono sull'adeguatezza dell'istruttoria: la competenza specialistica dei commissari, che consente di isolare rapidamente gli elementi rilevanti; l'organizzazione dei lavori, quando la commissione ha già definito a monte la griglia di lettura e la modulistica di supporto; la struttura stessa degli elaborati, che in presenza di format imposti dalla lex specialis rende immediatamente comparabili le proposte.

Se ne ricava un corollario che interessa le stazioni appaltanti: l'attività preparatoria della commissione — modelli di valutazione, definizione preventiva del metodo di attribuzione dei coefficienti — non è tempo sottratto alla valutazione, ma tempo che la rende più rapida senza renderla più superficiale.

Presidio operativo

  • Il tempo impiegato non è indice autonomo della qualità della valutazione
  • Doti di sintesi dei commissari, organizzazione dei lavori e modelli precompilati sono spiegazioni legittime della rapidità
  • L'uso di modulistica di supporto è espressamente valorizzato, non censurato

L'onere di chi contesta

La conseguenza processuale è netta: chi contesta la valutazione non può limitarsi a lamentare il breve tempo impiegato, ma deve accompagnare tale contestazione con «più significative censure sul risultato finale della valutazione della commissione».

Il ricorrente deve spostare il baricentro dal cronometro al merito: indicare quale elemento dell'offerta sia stato ignorato, quale criterio applicato in modo incoerente, quale punteggio non trovi riscontro negli atti. Il tempo può operare come elemento di contesto a sostegno di una censura autonomamente costruita, non come vizio a sé stante.

L'assetto è coerente con i limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali: il giudice non ripete la valutazione, ma verifica che non sia manifestamente illogica, contraddittoria o fondata su un travisamento dei fatti. Una censura puramente cronologica non offre appigli a questo tipo di controllo.

La convergenza del giudice di primo grado

Nella stessa direzione si è mossa, poche settimane prima, la giurisprudenza di primo grado. Il TAR Sardegna, con la sentenza 24 luglio 2026, n. 1082, resa in una gara per servizi di architettura e ingegneria, ha respinto la censura di un concorrente che lamentava tempi di esame incompatibili con la complessità degli elaborati.

Il collegio afferma che «la durata delle operazioni di gara, da sola, non dimostra un difetto di istruttoria o un vizio nella valutazione delle offerte» e precisa che la censura «si risolve in una mera congettura se non è accompagnata dall'indicazione di specifici elementi idonei a dimostrare quali verifiche sarebbero state omesse ovvero in che modo la dedotta rapidità dell'azione amministrativa si sia concretamente tradotta in un vizio del provvedimento finale».

Rileva però il dato che il collegio ha potuto accertare: la valutazione non si era svolta in un'unica sessione compressa, come sostenuto nel ricorso, ma in tre distinte sedute per un tempo complessivo di circa cinque ore e cinquanta minuti. È la documentazione della procedura, non un'affermazione difensiva, ad aver disinnescato la censura.

Il punto per la stazione appaltante

La lettura combinata delle due pronunce restituisce un messaggio che non va frainteso. Il principio protegge la stazione appaltante da una censura costruita per congetture, ma nella misura in cui gli atti della procedura consentano di ricostruire come la commissione ha lavorato.

Nel TAR Sardegna la censura cade perché il numero delle sedute e la loro durata risultavano dai verbali. Dove i verbali si limitino a registrare l'esito — data, presenti, punteggi attribuiti — senza dare conto dell'articolazione dei lavori, la difesa in giudizio si costruisce ex post e in condizioni deteriori. La digitalizzazione delle procedure, del resto, rende oggi il dato temporale immediatamente disponibile: i log delle sedute sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificano orari di apertura e chiusura, e vanno considerati parte del materiale su cui il giudice si formerà il convincimento.

Presidio operativo per RUP e commissione

Alcune indicazioni concrete per l'organizzazione dei lavori valutativi e per la loro documentazione.

Presidio operativo

  • Verbalizzare l'articolazione dei lavori: numero delle sedute, orario di apertura e di chiusura di ciascuna, elenco delle offerte esaminate in ciascuna seduta. È il dato che ha retto in giudizio nel caso deciso dal TAR Sardegna.
  • Dare atto in verbale dell'attività preparatoria: seduta di insediamento, definizione del metodo di attribuzione dei coefficienti e dei modelli di valutazione prima dell'apertura delle offerte tecniche. Documenta la ragione organizzativa della rapidità.
  • Utilizzare griglie e schede di valutazione strutturate per criterio e sub-criterio: la sentenza n. 6546 valorizza espressamente i modelli precompilati come fattore di efficienza, non come indice di valutazione seriale.
  • Motivare il punteggio, non il tempo: a reggere è la coerenza fra giudizio discorsivo, coefficiente attribuito e contenuto dell'offerta. Un verbale con punteggi non accompagnati da alcun giudizio resta vulnerabile a prescindere dalla durata delle sedute.
  • Conservare i log della piattaforma relativi alle sedute e alle operazioni di valutazione, allegandoli o richiamandoli negli atti della procedura, così da rendere il dato temporale verificabile in contraddittorio.
  • Il RUP verifichi, prima dell'aggiudicazione, che i verbali diano conto di sedute, durate e metodo: è una verifica di pochi minuti che chiude in radice una linea di censura ricorrente.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

Serve calare il principio
sulla tua procedura?

Indica l’ente, la fase e la questione: valutiamo insieme il supporto necessario.

Richiedi un confronto