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Giurisprudenza · 12 ottobre 2026

Unica offerta superstite: il principio del risultato non impone di aggiudicare una concessione insostenibile

La prima classificata esce per mancata iscrizione nella white list, resta in gara una sola offerta e l'amministrazione, giudicata non congrua anche questa, dichiara la gara deserta. Il TAR Veneto respinge il ricorso: i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato non impongono di aggiudicare una concessione quando l'affidabilità economica dell'offerta non è dimostrata. L'unicità del concorrente è una circostanza di fatto, non una ragione per abbassare la soglia dell'istruttoria.

T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza 8 ottobre 2026, n. 1929 (R.G. n. 1673/2026)

I principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato non obbligano ad aggiudicare una concessione quando la sostenibilità economica dell'offerta non è stata adeguatamente dimostrata. Il risultato non si misura sull'atto di aggiudicazione, ma sul fatto che l'affidamento persegua in modo appropriato ed effettivo l'interesse pubblico: la presenza di un solo operatore rimasto in gara non riduce il dovere di verificarne la tenuta economica, né trasferisce alla seconda classificata un diritto automatico all'affidamento.

La vicenda: due esclusioni e una gara deserta

La procedura riguardava l'affidamento di una concessione di servizio. La prima classificata viene estromessa per mancata iscrizione nella white list. Resta in gara la seconda, che a quel punto è l'unica offerta collocata in posizione utile. L'amministrazione non aggiudica: sottopone quell'offerta a verifica, formula un giudizio di non congruità ed esclude anche la seconda, dichiarando la gara deserta.

Il ricorso della seconda classificata muove da un argomento che negli uffici si sente spesso. A fronte di un solo operatore rimasto, i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato imporrebbero di portare a termine l'affidamento, anziché azzerare la procedura e ricominciare. Il TAR Veneto respinge l'impostazione.

Conviene delimitare subito il perimetro della pronuncia. Il Collegio non afferma che un'offerta rimasta unica sia per questo sospetta, né che la gara deserta sia un esito preferibile. Afferma qualcosa di più circoscritto: l'unicità dell'offerta non sposta il contenuto del dovere di verifica, e non ne predetermina l'esito.

Il principio del risultato non è un obbligo di aggiudicare

Il passaggio centrale è netto. I principi invocati «non impongono, in effetti, di aggiudicare una concessione quando l'affidabilità economica dell'offerta» non sia stata adeguatamente dimostrata. E ancora: «il principio non garantisce l'aggiudicazione ad ogni costo del servizio».

La precisazione che più interessa chi redige gli atti riguarda il modo in cui il risultato si misura. Non coincide con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Coincide con la circostanza che l'affidamento abbia «perseguito nel modo più appropriato ed effettivo l'interesse pubblico sotteso alla determinazione a contrarre». Un contratto affidato a condizioni economiche che non reggono non realizza quell'interesse: lo rinvia, scaricandolo sulla fase di esecuzione sotto forma di inadempimenti, richieste di riequilibrio o interruzioni del servizio.

Il Collegio aggiunge che l'aggiudicazione non è dovuta «indipendentemente dalla scarsa attendibilità dell'offerta formulata». È il punto che rovescia l'argomento difensivo. L'unicità del concorrente è una circostanza di fatto, non una causa di affievolimento dell'istruttoria: non introduce una soglia di tolleranza più alta né trasforma il principio del risultato in un obbligo di esito.

L'unicità dell'offerta non genera un diritto all'affidamento

Il secondo profilo riguarda la posizione acquisita per effetto dell'esclusione altrui. L'estromissione della prima classificata per mancata iscrizione nella white list «non attribuiva alla seconda un diritto automatico all'affidamento», che restava subordinato alla verifica della sua offerta. Lo scorrimento della graduatoria colloca il concorrente in posizione utile; non gli trasferisce un titolo all'aggiudicazione.

Coerente con questa impostazione è il trattamento delle due esclusioni. La gara è stata dichiarata deserta perché entrambi i concorrenti sono stati esclusi, ciascuno per ragioni riferite alla propria posizione: il vizio che ha colpito la prima non si estende alla seconda, e la seconda non ricava dalla caduta della prima alcun alleggerimento dell'istruttoria sulla propria offerta.

Presidio operativo

  • Le cause di esclusione restano personali: non si trasmettono fra concorrenti e non si compensano.
  • La gara deserta per esclusione di tutti i concorrenti è un esito fisiologico della verifica, non una patologia da evitare anticipando il giudizio.

Il richiamo all'articolo 90 e la motivazione per relationem

Il ricorso aveva valorizzato l'articolo 90, comma 1, lettera d), del Codice. Il Collegio ne ridimensiona la portata: quella disposizione «disciplina soltanto la comunicazione dell'esclusione» e non costituisce il fondamento sostanziale del provvedimento. La distinzione vale in generale ed è utile tenerla presente nella redazione degli atti: le norme sulle comunicazioni scandiscono obblighi informativi e decorrenze processuali, non forniscono la base del potere esercitato.

Sul versante della motivazione, il provvedimento dell'amministrazione procedente si fondava sul giudizio di non congruità formulato dal Comune, richiamato e recepito. Il rinvio alla determinazione del RUP n. 204 del 2026 è stato ritenuto idoneo a rendere conoscibili le ragioni della decisione. La motivazione per relationem resta ammissibile, ma a una condizione: l'atto richiamato deve essere individuato con estremi puntuali e reso effettivamente accessibile al destinatario.

Resta il profilo del contraddittorio, che è il vero fondamento della tenuta del giudizio negativo. «Le ripetute richieste di chiarimento escludono» che l'esclusione sia stata un automatismo formale: all'operatore è stata data la possibilità di spiegare le economie dichiarate. Non è la severità del giudizio a reggere in sede giurisdizionale, ma la tracciabilità del percorso che vi conduce.

Presidio operativo per RUP e commissione

La pronuncia non chiede nulla di nuovo: chiede di non alleggerire l'istruttoria quando la procedura si assottiglia. È proprio quando resta un solo operatore e si profila la necessità di ribandire che la pressione verso l'aggiudicazione è massima.

Presidio operativo

  • Quando resta una sola offerta, non modificare l'impianto della verifica: stessi parametri, stessa profondità istruttoria, stesso onere di risposta a carico dell'operatore.
  • Nelle concessioni, orientare la verifica sulla sostenibilità della gestione per l'intera durata dell'affidamento, non sulla sola congruità del ribasso offerto.
  • Formalizzare il contraddittorio per iscritto e scandirlo: richiesta, termine, risposta, eventuale richiesta ulteriore. Più richieste di chiarimento tracciate valgono più di una motivazione finale lunga.
  • Non far discendere dall'esclusione di un concorrente alcun effetto automatico sulla posizione degli altri: ogni esclusione va motivata sui fatti propri di quel concorrente.
  • Se la decisione recepisce il giudizio di un altro ente o di un altro ufficio, richiamarlo con numero e data dell'atto e renderlo accessibile al destinatario insieme alla comunicazione.
  • Distinguere negli atti le norme che fondano il potere da quelle che ne disciplinano la comunicazione: il richiamo all'articolo 90 individua l'obbligo informativo, non il presupposto dell'esclusione.
  • Verbalizzare la verifica di sostenibilità anche quando l'esito è la gara deserta: è l'atto su cui si regge la successiva determinazione a contrarre.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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