Giurisprudenza · 13 ottobre 2026
Fornitura con o senza posa in opera: decide la prestazione, non il nome dato all’appalto
Il Consiglio di Stato conferma che la distinzione fra fornitura con e senza posa in opera si ricava dalle obbligazioni dedotte in contratto, non dalla qualificazione adottata negli atti di gara. Le prestazioni ulteriori rispetto alla consegna rilevano solo se indispensabili al corretto funzionamento del bene.
Riferimento
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13 ottobre 2026, n. 7506 (R.G. n. 2933/2026)
Principio operativo
La distinzione fra fornitura con e senza posa in opera dipende dalla natura delle prestazioni dedotte in contratto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla stazione appaltante. Le prestazioni ulteriori rispetto alla consegna mutano la qualificazione solo se sono indispensabili al corretto funzionamento del bene, perché solo allora integrano la causa del contratto.
La vicenda: la fornitura della camera da vuoto e le due opzioni
La procedura aveva per oggetto la fornitura della camera da vuoto di DTT e dei relativi accessori. Il disciplinare prevedeva, accanto alla prestazione principale, due prestazioni opzionali per la stazione appaltante ma obbligatorie per i concorrenti, che dovevano quindi formulare offerta anche su di esse.
La prima (opzione A) consisteva in un’attività di natura intellettuale finalizzata a trasferire informazioni sui processi di saldatura impiegati in fase di assemblaggio, esercitabile fino a dodici mesi dopo l’ultima consegna e che la stazione appaltante poteva anche non attivare. La seconda (opzione B) consisteva in lavorazioni meccaniche di ripresa della geometria nominale su «Splice Plate» e «Splice Assembly», stimate in 240 ore e da eseguire presso il fornitore prima della consegna.
Il giudice di primo grado aveva qualificato l’appalto come fornitura senza posa in opera. L’appellante sosteneva che le due opzioni, e in particolare le lavorazioni dell’opzione B, imponessero di ricondurlo alla fornitura con posa in opera. La Quinta Sezione ha confermato la qualificazione di primo grado e rigettato il motivo.
Il criterio: la natura delle obbligazioni, non il nomen iuris
La sentenza ricostruisce il criterio distintivo in termini sostanziali. La fornitura senza posa in opera fa nascere obbligazioni che hanno ad oggetto «una prestazione semplice», che si esaurisce nella consegna del bene: a tali prestazioni di dare si applica tendenzialmente la disciplina della somministrazione (art. 1559 c.c.).
La fornitura con posa in opera è invece «essenzialmente un contratto misto»: al trasferimento della proprietà si affiancano obbligazioni di manodopera dirette a inserire il bene nell’organizzazione dell’amministrazione. Alle prestazioni di fare si applica, per quanto compatibile, la disciplina dell’appalto di servizi (art. 1677 c.c.).
Da qui la conseguenza che interessa gli uffici: la qualificazione va condotta in concreto, «a prescindere quindi dal nomen iuris utilizzato dalla S.A.». La definizione adottata nel bando o nella determina a contrarre non vincola l’interprete né mette al riparo la procedura. Il Collegio richiama una giurisprudenza costante, senza indicare precedenti specifici.
Il discrimine: accessorietà o indispensabilità al funzionamento del bene
Il passaggio più utile in sede di predisposizione degli atti è il test da applicare. Non rileva la presenza, in sé, di prestazioni ulteriori: occorre verificare se siano indispensabili al corretto funzionamento del bene, ossia se integrino la causa del contratto intesa quale funzione economica dell’operazione.
Applicando il criterio, il Collegio ha ritenuto che le opzioni A e B «non appaiono integrare attività complementari, ma accessorie e successive». L’opzione A è un’attività intellettuale di trasferimento di informazioni, che la stazione appaltante può non esercitare; l’opzione B è una lavorazione meccanica da condurre presso il fornitore prima della consegna, non un’attività di installazione presso l’amministrazione. Nessuna delle due condiziona la funzionalità del bene consegnato.
Presidio operativo
- Non conta il numero o il valore delle prestazioni ulteriori, ma il loro rapporto funzionale con il bene fornito.
- Le lavorazioni eseguite presso il fornitore, a monte della consegna, restano interne al ciclo produttivo della fornitura.
- Le prestazioni che l’amministrazione può scegliere di non attivare difficilmente integrano la causa del contratto.
Perché la qualificazione conta: l’art. 108, comma 9, e la manodopera minima
La qualificazione non è un esercizio descrittivo. L’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che nell’offerta economica l’operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, «eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale». La disposizione non è stata modificata dal correttivo. Qualificare l’appalto significa quindi stabilire se operi una causa di esclusione automatica.
Il versante opposto è illustrato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 settembre 2026, n. 6755, in una gara per la fornitura di carrellati e cassonetti. Il capitolato poneva a carico dell’aggiudicataria il montaggio e l’assemblaggio dei beni, da consegnare perfettamente funzionanti: si trattava quindi di una «fornitura con una parte, sia pure minima, di manodopera», esclusa dall’eccezione dell’art. 108, comma 9. Il disciplinare conteneva due clausole in contrasto, una che imponeva l’indicazione dei costi a pena di esclusione e una che la escludeva; il contrasto è stato risolto nel senso dell’obbligo, qualificando come refuso la seconda, e l’offerta che indicava costi pari a zero è risultata carente.
Le due pronunce non divergono: applicano lo stesso criterio a fattispecie diverse. Dove la manodopera serve a rendere il bene funzionante presso l’amministrazione, la fornitura è con posa in opera e l’obbligo dichiarativo opera; dove le prestazioni sono accessorie, successive o interne al ciclo produttivo del fornitore, la fornitura resta senza posa in opera. Il rischio per l’ufficio è simmetrico: escludere chi non doveva esserlo, oppure ammettere un’offerta priva di un’indicazione imposta a pena di esclusione.
Presidio operativo per il RUP e la commissione
La qualificazione va decisa prima della pubblicazione e documentata: da essa dipendono la modulistica, il contenuto dell’offerta economica e il perimetro delle esclusioni.
Presidio operativo
- Ricostruire le prestazioni a carico dell’aggiudicatario leggendo il capitolato e non la sola intestazione del bando: montaggio, assemblaggio, collaudo, messa in servizio e consegna «perfettamente funzionante» sono indici di posa in opera.
- Verificare per ciascuna prestazione ulteriore se è indispensabile al funzionamento del bene presso l’amministrazione o se è accessoria, successiva o eseguita presso il fornitore, dandone conto nella determina a contrarre.
- Allineare disciplinare, capitolato e modelli di offerta economica: una clausola che esige i costi della manodopera a pena di esclusione e una che li dichiara non previsti non possono coesistere, e il contrasto viene risolto a sfavore dell’ufficio che lo ha generato.
- Se l’appalto comporta anche una quota minima di manodopera, prevedere nei modelli il campo per i costi della manodopera e per gli oneri di sicurezza, con l’avvertenza dell’esclusione in caso di omissione.
- Chiarire negli atti se e come le prestazioni opzionali per l’amministrazione incidono sull’offerta economica e sulla sua valutazione.
- La commissione non corregge la qualificazione adottata negli atti: se rileva un’incoerenza fra qualificazione e prestazioni richieste, la verbalizza e la segnala al RUP prima di adottare decisioni di esclusione.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Scheda della sentenza su Sentenzeappalti.itSi apre in una nuova scheda
- Massima su Giurisprudenzappalti.itSi apre in una nuova scheda
- Cons. Stato n. 6755/2026 sulla manodopera minima (Segretari Comunali Vighenzi)Si apre in una nuova scheda
- Art. 108 d.lgs. n. 36/2023 su NormattivaSi apre in una nuova scheda
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