Giurisprudenza · 9 ottobre 2026
Proroga reiterata: ogni atto è autonomo e l'acquiescenza alle precedenti non copre l'ultima
Un contratto di servizi scaduto nel 2022 e otto proroghe successive. Il Consiglio di Stato riforma il primo grado su entrambe le pronunce in rito: la proroga impugnata è un provvedimento autonomo rispetto alle precedenti, quindi l'acquiescenza prestata a queste ultime non rende inammissibile il ricorso; e poiché oltre il limite annuale fissato dal capitolato la prosecuzione non era dovuta per contratto, si resta nel campo del comma 11 dell'articolo 120, esercizio di potere autoritativo e dunque materia del giudice amministrativo.
Riferimento
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 23 settembre 2026, n. 7023 (R.G. n. 4675/2025)
Principio operativo
Ciascuna proroga è un provvedimento autonomo, adottato sulla base di una propria istruttoria: non impugnare le precedenti non preclude la contestazione dell'ultima. Quando il termine di prosecuzione obbligatoria fissato dalla lex specialis è scaduto, la prosecuzione non è più dovuta contrattualmente ai sensi dell'articolo 120, comma 10, e l'atto che la dispone va valutato sui presupposti del comma 11: è esercizio di potere autoritativo, soggetto alla giurisdizione amministrativa sia che lo si qualifichi proroga, sia che lo si qualifichi costitutivo di un nuovo rapporto senza gara.
La vicenda: un contratto scaduto nel 2022 e otto proroghe
Il contratto di servizi era giunto a scadenza naturale nel 2022. A partire da quel momento si sono succedute diverse proroghe, fino all'ottava, adottata nel 2024, che costituisce l'atto impugnato. L'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto imponeva all'appaltatore di proseguire il servizio per un anno: quando la proroga contestata è stata disposta, quel limite era già stato ampiamente superato.
Il primo grado si era chiuso senza esame nel merito. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e, sul medesimo capo, aveva ritenuto mancante l'interesse a ricorrere, valorizzando la circostanza che l'appaltatore avesse prestato acquiescenza alle proroghe anteriori senza impugnarle. Il Consiglio di Stato riforma la sentenza su entrambi i profili.
Conviene chiarire subito il perimetro della pronuncia. La Sezione non dichiara illegittima l'ottava proroga: rimuove i due ostacoli processuali che avevano impedito di arrivare al merito. È una sentenza sul rito, e proprio per questo interessa gli uffici, perché definisce quanto resta esposto a contestazione un rapporto tenuto in vita a proroghe ripetute.
Ogni proroga è un provvedimento autonomo: l'acquiescenza non si trasmette
Il passaggio centrale sta al punto 6 della motivazione. L'atto impugnato, osserva il Collegio, «è certamente un provvedimento autonomo rispetto ai precedenti»: viene adottato sulla base di un'istruttoria propria, con una verifica autonoma dei presupposti. Da qui la conseguenza processuale: l'acquiescenza prestata alle proroghe anteriori non rende inammissibile il ricorso contro l'ultima.
È un punto che smentisce una convinzione diffusa negli uffici, secondo cui la mancata impugnazione delle proroghe iniziali consolida la catena e mette al riparo quelle successive. Non è così. La catena non si consolida: ogni anello va giustificato per sé. Dopo diciotto o ventiquattro mesi di proroghe non contestate, la stazione appaltante non ha accumulato alcuna rendita di posizione, e l'atto che firma oggi è impugnabile come se fosse il primo.
La ragione è coerente con la struttura dell'istituto. Se la proroga tecnica è legata al tempo strettamente necessario a concludere le procedure di individuazione del nuovo contraente, i presupposti vanno accertati al momento in cui si proroga, non una volta per tutte all'inizio. Un'istruttoria che richiama le ragioni della proroga precedente, senza aggiornarle, lascia l'atto sprovvisto della motivazione che gli serve.
Il limite del comma 10: oltre il termine della lex specialis la prosecuzione non è dovuta
Il secondo profilo riguarda il titolo in forza del quale il servizio proseguiva. Il Collegio esclude che la prosecuzione fosse dovuta contrattualmente ai sensi dell'articolo 120, comma 10: «è da escludere che la prosecuzione del servizio fosse dovuta contrattualmente». Il capitolato fissava l'obbligo per un anno, e quel termine era scaduto.
La distinzione è operativa, non teorica. Finché opera la previsione contrattuale di prosecuzione, l'appaltatore è tenuto a eseguire e il contenzioso ha natura essenzialmente negoziale. Esaurito quel termine, non esiste più un obbligo dell'appaltatore su cui appoggiarsi: la prosecuzione può reggersi soltanto sui presupposti del comma 11, che vanno verificati e motivati. Il capitolato non è un titolo a tempo indeterminato, e l'estensione dell'obbligo di prosecuzione è quella che il capitolato ha scritto.
Per gli uffici questo significa che la clausola di prosecuzione va letta come una scadenza, e annotata come tale. Superata quella data, continuare a chiedere il servizio «in base al capitolato» è una motivazione che non tiene: occorre un provvedimento che dia conto delle condizioni del comma 11 e del tempo residuo necessario alla gara.
Natura autoritativa dell'atto e giurisdizione amministrativa
Sulla giurisdizione il Collegio è netto. Al punto 7 afferma che la natura autoritativa della proroga è di per sé sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa, ed esclude che la controversia possa essere ricondotta a una vicenda di diritti nascenti dal contratto, proprio perché il titolo contrattuale era venuto meno.
Interessa il modo in cui la questione viene chiusa. Il provvedimento, osserva la Sezione, va qualificato come proroga oppure come determina che costituisce un nuovo rapporto senza previa gara: in entrambi i casi «si tratta di esercizio di poteri autoritativi e dunque risulta erronea la declaratoria di difetto di giurisdizione». L'alternativa qualificatoria, insomma, non sposta il giudice competente — ma indica bene il rischio sostanziale, perché la seconda qualificazione è quella di un affidamento senza gara.
Sul diritto applicabile la pronuncia si colloca nella linea di Cons. Stato, Sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8082: in applicazione del principio tempus regit actum, la proroga si valuta alla luce della disciplina vigente nel momento in cui è adottata. Un contratto originato sotto il Codice del 2016 e prorogato oggi non trascina con sé il regime previgente: l'atto nuovo risponde all'articolo 120.
Presidio operativo per il RUP e per l'ufficio contratti
La pronuncia non chiede un adempimento nuovo: chiede di trattare ogni proroga come il provvedimento autonomo che è. I punti che seguono traducono i principi affermati in controlli verificabili sul fascicolo.
Presidio operativo
- Censire i contratti in proroga con due date accanto: la scadenza naturale e la scadenza dell'obbligo di prosecuzione fissato dal capitolato. È la seconda a segnare il passaggio dal comma 10 al comma 11.
- Per ciascuna proroga, istruttoria propria e motivazione aggiornata al momento dell'adozione: stato effettivo della procedura di gara, tempo residuo stimato per concluderla, ragioni per cui non si è arrivati in tempo. Il rinvio alle ragioni della proroga precedente non assolve l'onere.
- Non considerare le proroghe anteriori non impugnate come una copertura dell'atto in corso: l'acquiescenza non si estende, e l'ultima proroga è contestabile per sé. Il fascicolo dell'ottava deve poter essere difeso senza appoggiarsi alla settima.
- Quando il termine del capitolato è scaduto, non motivare la prosecuzione come obbligo contrattuale dell'appaltatore: il titolo non c'è più. Dare conto espressamente dei presupposti del comma 11 e della limitazione al tempo strettamente necessario.
- Valutare la qualificazione dell'atto prima di adottarlo: se la proroga non ha i presupposti, l'alternativa non è un atto neutro, ma la costituzione di un nuovo rapporto senza gara, con le conseguenze che ne derivano.
- Fissare, nell'atto, un termine finale determinato e collegato al cronoprogramma della nuova gara, e aggiornare quel cronoprogramma a ogni rinnovo dell'istruttoria: è l'elemento che rende verificabile la necessarietà della proroga.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Sentenzeappalti.it – Proroga ripetuta ed oltre il termine massimo: non è dovuta da parte dell'appaltatore (art. 120 d.lgs. 36/2023)Si apre in una nuova scheda
- Segretari Comunali Vighenzi – Proroga ripetuta ed oltre il termine massimo: non è dovuta da parte dell'appaltatoreSi apre in una nuova scheda
- Art. 120 d.lgs. n. 36/2023 – Normattiva (testo vigente)Si apre in una nuova scheda
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