Giurisprudenza · 5 agosto 2026
Quote di esecuzione nei servizi: il principio di corrispondenza resta confinato ai lavori
Il TAR Campania ribadisce che l'art. 30 dell'Allegato II.12 non si applica a servizi e forniture: la stazione appaltante può legittimamente richiedere il possesso dei requisiti in capo al raggruppamento nel suo complesso, senza vincolare ciascuna impresa a una quota di esecuzione corrispondente alla propria qualificazione.
Riferimento
TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 luglio 2026, n. 4771 (R.G. n. 4418/2025)
Principio operativo
Il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione, previsto dall'art. 30 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, opera nei soli appalti di lavori. Nei servizi e nelle forniture non vige ex lege: la lex specialis può legittimamente prevedere che i requisiti siano posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
La questione portata all'attenzione del giudice
La controversia decisa dal TAR Campania riguarda una procedura per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi, aggiudicata a un raggruppamento temporaneo. La contestazione mossa dalla ricorrente muoveva da un assunto ricorrente negli uffici: che ciascuna impresa del raggruppamento debba eseguire una porzione del servizio esattamente corrispondente alla quota di requisiti con cui concorre, e che il disallineamento tra le due grandezze costituisca causa di esclusione.
Il collegio ha respinto l'impostazione, muovendo dalla collocazione sistematica della norma invocata. L'art. 30 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 è inserito nella disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori: è in quel perimetro che il legislatore ha imposto la corrispondenza tra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione delle prestazioni. La regola nasce dalla modifica introdotta nel 2012 all'art. 37 del previgente d.lgs. n. 163/2006 e conserva la medesima delimitazione oggettiva.
La conseguenza è netta: la riscossione dei tributi rientra tra i servizi, e ai servizi quella disposizione non si estende. Non si tratta di una deroga concessa alla stazione appaltante, ma della semplice constatazione che la norma non contempla quella categoria di appalti.
Presidio operativo
- L'art. 30 All. II.12 appartiene alla disciplina della qualificazione degli esecutori di lavori.
- La corrispondenza quota-esecuzione non è un principio generale del sistema, ma una regola settoriale.
- Per servizi e forniture il vincolo non opera ex lege.
Il precedente richiamato e la continuità dell'orientamento
La pronuncia non innova: si colloca in continuità con quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 5 dicembre 2025, n. 9599, che aveva già escluso l'applicabilità dell'art. 30 dell'Allegato II.12 — e con essa del principio di corrispondenza — a servizi e forniture. Il richiamo esplicito a quel precedente è significativo per gli uffici, perché segnala che l'orientamento non è isolato né legato alle particolarità del caso concreto.
Nella ricostruzione operata dal collegio viene richiamato anche il quadro elaborato dall'Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 in tema di raggruppamenti nei servizi, che aveva già distinto la posizione dei servizi rispetto a quella dei lavori quanto all'obbligo di indicare le parti di prestazione assunte da ciascun operatore.
Per chi predispone la documentazione di gara il dato rilevante è che la questione può considerarsi stabilizzata: non è prudente costruire clausole escludenti su un presunto obbligo generalizzato di corrispondenza.
Presidio operativo
- Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 9599: esclusa l'applicazione a servizi e forniture.
- L'orientamento è ripreso e confermato dal giudice di primo grado.
- Il tema non presenta oggi margini di incertezza tali da giustificare clausole di esclusione automatica.
Il possesso dei requisiti «nel complesso» del raggruppamento
Il passaggio di maggiore utilità operativa riguarda ciò che la stazione appaltante può legittimamente prevedere. Il collegio conferma che è pienamente ammissibile una lex specialis che richieda il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in capo al raggruppamento nel suo complesso, senza imporre a ciascuna mandante una soglia minima parametrata alla quota di esecuzione.
Ciò non significa che la stazione appaltante sia priva di strumenti. L'art. 68 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, consente di modulare le richieste in funzione dell'oggetto dell'appalto, purché le previsioni siano proporzionate ed esplicite nella documentazione di gara. La scelta va però compiuta e dichiarata a monte: non può essere ricavata in via interpretativa in fase di verifica, né introdotta dalla commissione in sede di valutazione.
Resta ferma la distinzione tra requisiti di partecipazione e assetto esecutivo. Il fatto che i requisiti possano essere posseduti cumulativamente non esonera il raggruppamento dall'indicare le parti del servizio che ciascun operatore assume: obbligo che, secondo la giurisprudenza richiamata, può essere assolto sia mediante descrizione delle singole parti sia mediante indicazione in termini percentuali delle quote di esecuzione.
Presidio operativo
- È legittima la clausola che richiede i requisiti al raggruppamento nel suo complesso.
- Eventuali soglie minime per le mandanti vanno previste espressamente e in modo proporzionato.
- L'indicazione delle parti del servizio resta dovuta e può essere descrittiva o percentuale.
L'errore da evitare in fase di verifica
L'esito della vicenda mette in guardia da un automatismo diffuso: leggere il disallineamento tra quota di qualificazione e quota di esecuzione come un vizio dell'offerta in sé. Nei servizi, in assenza di una previsione espressa della lex specialis, quel disallineamento non è di per sé sintomatico di alcuna irregolarità e non legittima l'esclusione.
Il rischio speculare è altrettanto concreto. Una stazione appaltante che, in sede di soccorso istruttorio o di verifica, pretenda di riallineare le quote sulla base di un obbligo inesistente introduce nella procedura una causa di esclusione non prevista. Le cause di esclusione sono tassative e non tollerano integrazioni per via analogica a partire dalla disciplina dei lavori.
Vale infine una considerazione di metodo: quando la disciplina applicabile è contenuta in un allegato al Codice, occorre verificarne l'ambito oggettivo prima di trasporne le regole.
Presidio operativo
- Il disallineamento non è, nei servizi, causa autonoma di esclusione.
- Non è ammesso ricavare cause di esclusione per analogia dalla disciplina dei lavori.
- Verificare sempre l'ambito oggettivo dell'allegato prima di applicarne le regole.
Presidio operativo per RUP e commissione
La pronuncia si traduce in alcune verifiche puntuali, da collocare in parte nella redazione degli atti e in parte nella fase di esame della documentazione amministrativa.
Presidio operativo
- In fase di redazione, stabilire e scrivere in modo esplicito se i requisiti debbano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso o con soglie minime per mandataria e mandanti; evitare formule ambigue del tipo «in misura proporzionale».
- Non trasporre nei disciplinari di servizi e forniture clausole mutuate da modelli di lavori che richiamano l'art. 30 dell'Allegato II.12: la citazione della norma in un appalto di servizi è, di per sé, un indice di modello non adattato.
- Verificare che il disciplinare chiarisca in quale forma va indicata la ripartizione delle prestazioni — descrittiva o percentuale — così da non lasciare la scelta all'interpretazione della commissione.
- In sede di verifica, tenere distinti due controlli: il possesso dei requisiti secondo la lex specialis e la completezza dell'indicazione delle parti del servizio. Il secondo non si desume dal primo.
- Se emerge un disallineamento tra quote di qualificazione ed esecuzione in un appalto di servizi, non attivare l'esclusione: verificare se la lex specialis contenga una previsione espressa e verbalizzare l'esito.
- Riportare nel verbale il riferimento normativo su cui si fonda la valutazione dei requisiti del raggruppamento: in contenzioso è ciò che dimostra la coerenza tra atti di gara e verifica.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 luglio 2026, n. 4771 — scheda Sentenzeappalti.itSi apre in una nuova scheda
- Scheda Giurisprudenzappalti.it sulla medesima pronunciaSi apre in una nuova scheda
- Art. 68 d.lgs. n. 36/2023 — Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (Normattiva)Si apre in una nuova scheda
- Art. 65 d.lgs. n. 36/2023 — Operatori economici (Normattiva)Si apre in una nuova scheda
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