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Giurisprudenza · 7 settembre 2026

Limiti dimensionali dell’offerta tecnica: il vantaggio competitivo si prova per presunzioni

C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 1° settembre 2026, n. 606: la clausola sul numero massimo di pagine dell’offerta tecnica va letta cum grano salis, ma lo sforamento rileva quando si traduce in un indebito vantaggio competitivo. La prova di quel vantaggio va offerta in termini presuntivi, non congetturali, e non può essere pretesa «in concreto». Il principio del risultato non sana la lesione della par condicio.

C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 1° settembre 2026, n. 606

La previsione del disciplinare che limita l’estensione dell’offerta tecnica non esprime una qualificazione essenziale dell’oggetto contrattuale, ma un’esigenza di speditezza della procedura valutativa: va quindi interpretata cum grano salis. Lo sforamento diventa però rilevante quando incide specificamente sul margine di valutazione dell’offerta, risolvendosi in un indebito vantaggio. Di quel vantaggio non può essere chiesta prova «concreta»: la prova è presuntiva, seppur non congetturale.

La questione operativa

Quasi tutti i disciplinari fissano un tetto dimensionale all’offerta tecnica: un numero massimo di pagine, di caratteri o di facciate per la relazione e per gli allegati. La finalità è dichiarata e pratica: rendere confrontabili le proposte e contenere i tempi di lavoro della commissione. Il problema nasce quando un concorrente supera il limite e il disciplinare, come accade di frequente, non commina l’esclusione ma la non valutabilità delle parti eccedenti.

A quel punto la commissione si trova davanti a due domande. La prima: quanto rigidamente va applicata la regola, se il suo scopo è organizzativo e non selettivo. La seconda, più delicata: se il tetto non viene fatto rispettare e l’offerta sovradimensionata è valutata per intero, che cosa deve dimostrare il concorrente che vi si è attenuto. Il C.G.A.R.S., con la sentenza 1° settembre 2026, n. 606, risponde a entrambe, e la seconda risposta è quella che pesa di più sugli uffici.

Il caso e la clausola del disciplinare

L’art. 14.2.1 del disciplinare di gara stabiliva un numero massimo di pagine per la «relazione unica» tecnica e ricollegava alla violazione la non valutabilità delle pagine eccedenti, non l’esclusione dell’offerta. Un concorrente aveva presentato allegati oltre i limiti dimensionali consentiti e quel materiale era stato comunque preso in considerazione nella valutazione.

Il giudice di primo grado aveva respinto la censura ritenendo che il vantaggio competitivo lamentato avrebbe dovuto formare oggetto di una prova «concreta». Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha ritenuto fondato l’appello proprio su questo punto: non è il canone probatorio corretto.

Una regola di speditezza, non una qualificazione essenziale

La sentenza muove dall’orientamento consolidato secondo cui la regola limitativa dell’estensione dell’offerta è «espressione indicativa non di qualificazioni essenziali» dell’oggetto contrattuale, ma «di esigenze di speditezza della procedura valutativa», e per questo va interpretata cum grano salis (Cons. Stato, sez. VII, 31 agosto 2023, n. 8101; sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815).

L’indicazione ha due facce. Il superamento di poche righe non giustifica un’esclusione automatica. Ma la flessibilità interpretativa non trasforma il limite in una clausola di stile: resta una regola del disciplinare, e la sua disapplicazione produce effetti sul confronto concorrenziale.

Quando lo sforamento diventa rilevante

La violazione assume rilievo, precisa la sentenza, quando «si traduce non solo effettivamente, ma anche specificamente, ovvero con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale, in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro» (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2024, n. 839; 18 agosto 2023, n. 7815), con conseguente lesione della par condicio.

Il criterio, quindi, non è quantitativo in senso assoluto ma funzionale: non conta di per sé di quante pagine si è sforato, conta se le pagine in eccesso hanno ampliato il materiale su cui la commissione ha esercitato il proprio apprezzamento discrezionale. È la differenza tra un’eccedenza redazionale irrilevante e un contenuto valutativo in più.

Il regime probatorio: presunzione, non prova concreta

Il passaggio centrale riguarda la prova. Il vantaggio competitivo, afferma il Collegio, deve «essere offerta in termini presuntivi» (C.G.A.R.S., sez. giur., 2 gennaio 2023, n. 3; Cons. Stato, sez. V, n. 7815 del 2023; 5 luglio 2021, n. 5112; 9 novembre 2020, n. 6857), «seppur non congetturali, e non in concreto».

La ragione è esplicitata senza giri di parole: una prova concreta «non è in sé neanche oggettivamente pretendibile, non potendosi a posteriori ricostruirsi, con crismi di certezza, le valutazioni che la commissione di gara avrebbe reso» se entrambe le offerte avessero rispettato le prescrizioni. Pretendere che il ricorrente dimostri quale punteggio la commissione avrebbe attribuito a un’offerta ipotetica significa imporre una prova impossibile, e quindi negare in radice la tutela. Nel caso deciso, il Collegio ha ritenuto che l’appellante avesse fornito, in via presuntiva, prova sufficiente dell’indebito vantaggio derivante dalla valutazione degli allegati presentati oltre i limiti consentiti.

Per l’ufficio la conseguenza è immediata: in sede di contenzioso non ci si potrà difendere sostenendo che il ricorrente non ha provato l’incidenza numerica dello sforamento sul punteggio. Quella difesa è stata censurata.

Il principio del risultato non copre la lesione della par condicio

La sentenza esclude che carenze di questo tipo possano essere sanate invocando il principio del risultato. L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 impone di perseguire il risultato «nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza»: sono canoni da contemperare, «pena la lesione del principio di parità di trattamento». E il principio di concorrenza, ai sensi del comma 2, è esso stesso «funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti».

È una precisazione che merita attenzione perché il richiamo al risultato viene spesso usato negli atti per giustificare la conservazione di un’offerta irregolare. Qui la relazione è rovesciata: la concorrenza non è un limite esterno al risultato, ne è lo strumento. Una motivazione che invochi l’art. 1 per superare una disparità di trattamento usa la norma contro la sua funzione.

Presidio operativo per RUP e commissione

La pronuncia non chiede alla commissione un supplemento di formalismo, ma un supplemento di tracciabilità. Le verifiche dimensionali vanno fatte prima della valutazione e vanno messe a verbale.

Presidio operativo

  • Scrivere nel disciplinare quale sia la conseguenza del superamento del limite: non valutabilità delle parti eccedenti, esclusione, o soccorso. Una clausola muta scarica sulla commissione una scelta che non le compete.
  • Chiarire se il tetto dimensionale copre anche gli allegati, gli schemi e le tabelle, oppure solo la relazione: è sugli allegati che si concentrano gli sforamenti e, nel caso deciso, il vantaggio è derivato proprio dalla loro valutazione.
  • Effettuare la verifica del rispetto dei limiti in seduta, prima dell’attribuzione dei punteggi, e verbalizzare l’esito per ciascun concorrente, anche quando è negativo.
  • In caso di sforamento, individuare e verbalizzare puntualmente le parti dichiarate non valutabili, indicandole per pagina o per sezione: una dichiarazione generica non dimostra che la commissione le abbia effettivamente escluse.
  • Non fondare la valutazione, nemmeno in via confermativa, su contenuti dichiarati non valutabili: il riferimento a quel materiale nei giudizi motivati è l’elemento presuntivo più facile da far valere in giudizio.
  • Evitare di richiamare il principio del risultato per giustificare la conservazione di un’offerta sovradimensionata: la sentenza esclude espressamente che l’art. 1 possa operare in funzione sanante quando è in gioco la par condicio.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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