Giurisprudenza · 21 settembre 2026
Dichiarazioni rese in giudizio: non sono di per sé causa di esclusione
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 settembre 2026, n. 4216: l’art. 98 del Codice qualifica come grave illecito professionale le informazioni false o fuorvianti fornite «in gara» e idonee a influenzare in concreto le scelte della stazione appaltante. Quanto dichiarato nel corso di un giudizio non rientra automaticamente in quella fattispecie e non legittima un’esclusione senza valutazione.
Riferimento
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza 16 settembre 2026, n. 4216 – artt. 96, comma 14, e 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023
Principio operativo
L’omissione e la non veridicità delle dichiarazioni rese in giudizio non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, salvo che integrino la specifica fattispecie del comma 3, lettera b). Anche in quel caso l’esclusione non è automatica: la stazione appaltante deve valutare se la condotta concorra a fondare un giudizio di inaffidabilità e mancanza di integrità.
La vicenda e il punto controverso
La Quarta Sezione del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, con la sentenza 16 settembre 2026 n. 4216, ha accolto il ricorso di un raggruppamento temporaneo escluso da una procedura di gara. Tra le ragioni addotte dalla stazione appaltante a sostegno dell’esclusione figurava il rilievo che talune dichiarazioni rese dal concorrente nel corso di un giudizio fossero omissive o non veritiere, e che tale condotta integrasse un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del Codice.
Il Collegio ritiene «che tale prospettazione – che pare evocata a ulteriore supporto della decisione di procedere all’esclusione del raggruppamento ricorrente – non sia condivisibile sia sul piano fattuale che giuridico». L’interesse della pronuncia per gli uffici sta tutto nella seconda parte di quella formula: il vizio non è soltanto nella ricostruzione dei fatti, ma nell’impianto giuridico con cui la condotta è stata qualificata.
Il perimetro dell’art. 98, comma 3, lettera b)
Il punto di partenza è la regola richiamata dalla sentenza: «l’omissione e la non veridicità delle dichiarazioni rese in giudizio non costituiscono, di per sé, causa di esclusione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. n. 36 del 2023, a meno che non integrino la specifica fattispecie di omissione dichiarativa di cui al comma 3 lett. b) dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023», principio già affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 17 aprile 2026, n. 3059.
La lettera b) del comma 3 descrive la «condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione».
La sentenza ne trae la delimitazione: la disposizione «qualifica come grave illecito professionale esclusivamente l’aver fornito in gara informazioni false o fuorvianti, a condizione che le stesse siano anche suscettibili di influenzare in concreto le scelte della stazione appaltante». Due requisiti, quindi, entrambi necessari: la sede in cui l’informazione è resa, che è la gara, e l’attitudine a incidere concretamente sulle determinazioni dell’ente. Una difesa scritta depositata in giudizio, per definizione, si colloca fuori dal primo.
L’art. 96, comma 14: rilievo sì, automatismo no
La seconda direttrice della motivazione riguarda l’ipotesi in cui una dichiarazione manchi o sia inesatta. Il Collegio ricorda che il legislatore ha stabilito che l’omessa o inesatta dichiarazione di un fatto non desumibile dal fascicolo virtuale, «pur non costituendo di per sé causa di esclusione», può assumere rilievo nell’apprezzamento del grave illecito professionale (art. 96, comma 14, del Codice).
Il passaggio successivo è quello che vincola l’ufficio: «anche in questo caso, tuttavia, l’amministrazione non può procedere in termini automatici all’esclusione in virtù del solo fatto della dichiarazione falsa o fuorviante, ma è comunque tenuta a valutare la rilevanza della stessa disponendo l’esclusione dell’operatore laddove quest’ultima concorra a supportare una valutazione di inaffidabilità e mancanza di integrità dell’operatore economico».
Il verbo «concorra» è significativo. La dichiarazione non veritiera è un elemento che entra in una valutazione più ampia, non un fatto che la esaurisce. Un provvedimento che si limiti ad accertare la difformità tra il dichiarato e il reale, e da quella difformità faccia discendere direttamente l’esclusione, salta il segmento valutativo che la norma impone.
La verifica articolata su due livelli
Per definire il contenuto di quella valutazione la sentenza richiama l’orientamento consolidato secondo cui, «nella valutazione del grave errore professionale, tale da condurre all’esclusione del concorrente dalla gara, la stazione appaltante deve compiere una complessa verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall’operatore economico, come idoneo ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l’Amministrazione; una volta decretata la qualificazione negativa di tale operatore sulla base della condotta pregressa, la stazione appaltante deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in questione» (Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2024, n. 2370, che richiama Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2022, n. 4362 e Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307).
I due livelli sono distinti e vanno tenuti distinti anche nella motivazione. Il primo guarda al passato e qualifica la condotta; il secondo guarda alla gara in corso e formula una prognosi. Un provvedimento che svolga solo il primo è incompleto anche quando la qualificazione della condotta è corretta, perché non dice perché quel giudizio negativo si proietti su questo affidamento.
Presidio operativo per il RUP e per la commissione
I presidi che seguono riguardano la fase in cui il provvedimento si costruisce, non quella in cui lo si difende. Sono riferiti agli artt. 95, 96 e 98 del Codice nel testo vigente.
Presidio operativo
- Prima di qualificare una condotta come grave illecito professionale, individuare per iscritto quale delle fattispecie dell’art. 98, comma 3, si ritiene integrata. L’indicazione generica del «grave illecito professionale» senza ancoraggio alla lettera pertinente è il primo punto di cedimento del provvedimento.
- Verificare, per la lettera b), dove l’informazione contestata è stata resa. La fattispecie riguarda le informazioni fornite in gara: atti difensivi, memorie e verbali di causa non vi rientrano per il solo fatto di provenire dallo stesso operatore.
- Accertare e dare conto dell’attitudine dell’informazione a influenzare in concreto le decisioni sull’esclusione, sulla selezione o sull’aggiudicazione. Non basta che l’informazione sia inesatta: occorre che fosse idonea a spostare una determinazione dell’ente in quella procedura.
- Quando si contesta un’omissione dichiarativa, verificare preliminarmente se il fatto fosse desumibile dal fascicolo virtuale dell’operatore. L’art. 96, comma 14, circoscrive il rilievo dell’omissione ai fatti che da quel fascicolo non emergono.
- Articolare la motivazione sui due livelli: qualificazione della condotta pregressa come idonea a incrinare affidabilità e integrità, e poi giudizio prognostico sulla gara in corso. Due passaggi separati, non una formula unica che li assorba.
- Attivare il contraddittorio prima di decidere, acquisendo le controdeduzioni dell’operatore e dandone conto nel provvedimento. La valutazione richiesta dalla norma presuppone un’istruttoria, e l’istruttoria presuppone che l’interessato abbia potuto dire la sua.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Giurisprudenzappalti.it – T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16/09/2026, n. 4216 (scheda con i passaggi motivazionali)Si apre in una nuova scheda
- Tuttogare – Dichiarazioni false in giudizio: quando escludono dalla gara (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, n. 4216/2026)Si apre in una nuova scheda
- Normattiva – art. 98 d.lgs. n. 36/2023Si apre in una nuova scheda
- Normattiva – art. 96 d.lgs. n. 36/2023Si apre in una nuova scheda
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