Giurisprudenza · 17 agosto 2026
Consorzio stabile: le attestazioni alle consorziate valgono come quelle di un committente privato
Il T.A.R. Sardegna respinge la censura di difetto di terzietà: il consorzio stabile, soggetto giuridico autonomo e unico contraente con la stazione appaltante, nei rapporti interni assume la qualità di committente delle consorziate esecutrici e può rilasciare in loro favore le attestazioni esperienziali richieste dalla legge di gara.
Riferimento
T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 12 agosto 2026, n. 1109
Principio operativo
Il consorzio stabile è soggetto giuridico autonomo rispetto alle imprese consorziate e, nei rapporti interni con le esecutrici, assume la qualità di committente. Può quindi rilasciare in loro favore, quale «committente privato», le attestazioni esperienziali richieste dalla legge di gara: il fatto che il certificatore non sia il committente pubblico non rende di per sé inidonea l'attestazione.
Il caso: contestata la provenienza delle certificazioni
La controversia nasce dall'impugnazione di un'aggiudicazione da parte di un concorrente che contestava la prova dei servizi pregressi resa dall'aggiudicatario. Le certificazioni non provenivano dagli enti pubblici presso i quali le prestazioni erano state materialmente eseguite, ma dal consorzio stabile che aveva affidato quelle prestazioni alle proprie consorziate.
Secondo la ricorrente l'attestazione era inidonea in quanto proveniente da un soggetto privo della necessaria posizione di terzietà rispetto alle vicende contrattuali cui la stessa certificazione si riferisce, e quindi «privo di qualsiasi posizione di terzietà rispetto alle prestazioni dedotte, in quanto riconducibile agli stessi operatori economici che hanno eseguito i servizi analoghi dichiarati e che ora partecipano alla gara in esame».
Il T.A.R. Sardegna ha respinto il ricorso. La questione non è teorica: riguarda il modo in cui il seggio di gara deve trattare, in sede di verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale, la documentazione prodotta da operatori che hanno lavorato all'interno di una struttura consortile.
Il consorzio stabile è committente nei rapporti interni
Il ragionamento del Collegio muove dalla struttura soggettiva del consorzio stabile, disciplinato dall'art. 67 del d.lgs. 36/2023. Il consorzio è soggetto giuridico autonomo rispetto alle imprese consorziate ed è l'unico soggetto contraente con la stazione appaltante per la quale sono rese le prestazioni erogate materialmente dalle consorziate.
Da questa autonomia discende la conseguenza decisiva. Se il consorzio è l'unica parte del contratto pubblico, il rapporto che lo lega alla consorziata designata esecutrice è un rapporto distinto e interno, nel quale il consorzio «assume la qualità di committente, con le consorziate che assumono la correlativa veste di esecutrici». Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2023, n. 8592, e Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2023, n. 3148.
Ne deriva che il consorzio stabile «ben può essere considerato "committente privato"» delle consorziate e, come tale, è abilitato a rilasciare in loro favore le attestazioni esperienziali richieste dalla legge di gara. Il difetto di terzietà lamentato dalla ricorrente non è un vizio dell'attestazione: è la fisiologia del rapporto consortile, nel quale il committente è per definizione il consorzio.
Presidio operativo
- Il consorzio stabile è l'unico contraente con la stazione appaltante: la consorziata esecutrice non ha rapporto contrattuale diretto con l'ente committente.
- Il rapporto consorzio-consorziata è, sul piano interno, un rapporto di committenza privata.
- L'attestazione rilasciata dal consorzio va quindi trattata come certificazione di committente privato, non come autocertificazione dell'operatore.
La spendita dei requisiti «per il tramite del Consorzio»
La pronuncia si innesta su un orientamento già formato. Il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato 30 luglio 2025, n. 6754, che consente espressamente alle imprese appartenenti a un consorzio stabile, che abbiano eseguito prestazioni per conto dello stesso, di spendere i relativi requisiti tecnico-professionali acquisiti «per il tramite del Consorzio», in veste di committente privato.
Il passaggio richiamato è netto: «sebbene il consorzio di cooperative sia un soggetto giuridico autonomo distinto dai consorziati e munito di personalità giuridica, unico contraente e portatore di un interesse proprio, anche se finalisticamente collegato allo scopo mutualistico delle consorziate che operano quali interna corporis e agiscono in virtù di un rapporto di immedesimazione organica, le consorziate possono partecipare distintamente e autonomamente alle procedure ad evidenza pubblica. Ne consegue inequivocabilmente che le consorziate possono spendere i requisiti delle attività svolte quali esecutrici designate».
Il punto merita attenzione perché chiarisce che la spendita del requisito da parte della consorziata non è una deroga tollerata, ma la conseguenza coerente della sua legittimazione a partecipare in proprio alle procedure di gara.
Presidio operativo
- La consorziata può partecipare autonomamente a una gara diversa da quella per cui era stata designata esecutrice.
- In tal caso può valorizzare come proprie le prestazioni eseguite per conto del consorzio.
- La documentazione a supporto è l'attestazione del consorzio in veste di committente.
Principio del risultato e parità con i consorzi di cooperative
La motivazione si chiude con un argomento di sistema. La conclusione raggiunta è ritenuta «coerente con il principio del risultato e, ancor prima, con quello di uguaglianza/ragionevolezza».
Il Collegio osserva infatti che, opinando diversamente, «l'esperienza professionale maturata dalle consorziate come esecutrici incaricate dal Consorzio stabile risulterebbe inopinatamente inutilizzabile a fini curricolari». Ne deriverebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra consorzi stabili e consorzi di cooperative, essendo per questi ultimi già ammessa la possibilità per le singole cooperative di spendere a fini curricolari le prestazioni svolte per conto del consorzio cooperativo consortile (Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144).
Per gli uffici il messaggio è duplice. Da un lato non esiste una regola che imponga la provenienza pubblica della certificazione dei servizi pregressi. Dall'altro il trattamento delle due forme consortili deve essere omogeneo: una lex specialis che accettasse le attestazioni dei consorzi di cooperative e rifiutasse quelle dei consorzi stabili sarebbe esposta a censura.
Presidio operativo per RUP e commissione
La pronuncia non amplia i poteri di verifica della stazione appaltante: li orienta. Il controllo si sposta dalla provenienza formale del documento al suo contenuto sostanziale.
Presidio operativo
- In sede di redazione del disciplinare, evitare formule che richiedano genericamente certificazioni «rilasciate dalle amministrazioni committenti»: per i servizi resi tramite consorzio quel requisito è insoddisfabile e produce esclusioni illegittime.
- Distinguere in modo esplicito, nella modulistica, i servizi resi a committenti pubblici da quelli resi a committenti privati, prevedendo per i secondi la dichiarazione del committente privato.
- Non respingere l'attestazione del consorzio stabile per il solo difetto di terzietà: la censura è stata espressamente disattesa. Verificare invece che il consorzio attestante sia quello che ha assunto il contratto e che la consorziata fosse designata esecutrice per quelle prestazioni.
- Controllare la corrispondenza sostanziale tra le prestazioni attestate e quelle richieste dalla lex specialis: oggetto, importi, durata. È lì che si gioca la verifica, non sulla qualità soggettiva del certificatore.
- Presidiare il divieto di spendita plurima del medesimo requisito: la prestazione valorizzata dalla consorziata non può essere contemporaneamente spesa dal consorzio nella stessa gara.
- In caso di dubbio sulla riferibilità delle prestazioni, attivare la verifica documentale sui contratti a monte prima di procedere all'esclusione: l'esclusione fondata sul solo dato della provenienza consortile è il vizio che questa pronuncia sanziona.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Giurisprudenzappalti — T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 1109/2026Si apre in una nuova scheda
- TuttoGare — Il consorzio stabile è committente privato delle consorziateSi apre in una nuova scheda
- Art. 67 d.lgs. 36/2023 — NormattivaSi apre in una nuova scheda
- Art. 100 d.lgs. 36/2023 — NormattivaSi apre in una nuova scheda
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