Prassi · 2 settembre 2026
CAM: il richiamo al decreto non assolve l’obbligo dell’art. 57
Anac e Mase mettono in consultazione, fino al 30 settembre 2026, una bozza di comunicato congiunto sui criteri ambientali minimi: l’obbligo dell’art. 57, comma 2, non si assolve richiamando il decreto nella parte amministrativa, ma traducendo i criteri in specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti, con verifiche documentate fino al collaudo.
Riferimento
Anac – Mase, bozza di comunicato congiunto «Indicazioni sull’applicazione dei criteri ambientali minimi», posta in consultazione il 31 agosto 2026 (termine per i contributi: 30 settembre 2026, ore 12:00) — art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
Principio operativo
L’obbligo di inserimento dei criteri ambientali minimi non si assolve con il richiamo formale al decreto CAM nella parte amministrativa della documentazione di gara: i criteri devono essere tradotti in specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti. In difetto, l’atto indittivo è illegittimo per violazione dell’art. 57, comma 2.
Che cosa è in consultazione
Il 31 agosto 2026 Anac e Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica hanno posto in consultazione la bozza di un comunicato congiunto recante «Indicazioni sull’applicazione dei criteri ambientali minimi». Non è quindi un atto già adottato: sarà deliberato all’esito della procedura partecipativa. I contributi si trasmettono solo tramite il questionario online indicato da Anac, entro il 30 settembre 2026, ore 12:00.
La ragione dell’intervento è dichiarata: le due amministrazioni hanno riscontrato «diffuse criticità» applicative, e il IX rapporto dell’Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, del 28 maggio 2026, ha rilevato un indice di performance del Green public procurement pari al 65 per cento. Per gli uffici il testo vale già oggi come ricognizione ordinata degli orientamenti consolidati.
L’ambito dell’obbligo: nessuna soglia, nessuna procedura esclusa
L’articolo 57, comma 2, impone di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM. La bozza ne ricostruisce così l’ampiezza.
Presidio operativo
- Appalti e concessioni di qualsiasi importo: per il tramite dell’articolo 48, comma 4, l’obbligo vale anche sotto soglia europea, affidamenti diretti compresi.
- La collocazione fra gli istituti comuni rende la portata trasversale a ogni procedura; l’articolo 141, comma 3, lettera e), la estende ai settori speciali.
- La nozione di stazione appaltante dell’Allegato I.1 comprende i privati tenuti al Codice: il d.m. 24 novembre 2025 applica i CAM Edilizia alle opere di urbanizzazione a scomputo.
- Nell’in house la scelta è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, ma la società in house che acquisti sul mercato come stazione appaltante resta obbligata.
Individuare il decreto applicabile: il CPV non è il criterio
La verifica va effettuata già in progettazione e riguarda anche le prestazioni secondarie di settore merceologico diverso: più decreti possono concorrere sullo stesso affidamento. La bozza corregge qui un errore ricorrente: non ci si può limitare al riscontro dei codici CPV, la cui indicazione nei decreti ha per lo più finalità esemplificativa. Vale anche l’inverso, come in Cons. Stato n. 755 del 29 gennaio 2026 sul ripristino stradale post incidente, ritenuto non riconducibile ai CAM del d.m. 23 giugno 2022 su pulizia e spazzamento, diversi per finalità.
Sulla vigenza opera il tempus regit actum: si applica il decreto vigente all’indizione, cioè alla pubblicazione del bando o all’invio degli inviti. Se sopravviene un aggiornamento mentre la documentazione è in preparazione occorre adeguare i criteri, salvo indire durante la vacatio. Per i lavori il d.m. 24 novembre 2025, illustrato dalla Circolare 10 aprile 2026, richiede a base di gara un progetto validato secondo i CAM aggiornati, salvo che la gara sia avviata entro tre mesi dalla validazione operata sotto il decreto precedente.
Dal richiamo formale alla traduzione progettuale
È il passaggio centrale. La mancata indicazione dei CAM rende illegittimo l’atto indittivo per violazione dell’articolo 57, comma 2, e il medesimo effetto invalidante si produce quando il decreto sia citato nella sola parte amministrativa, senza essere tradotto nelle specifiche tecniche e nelle clausole di esecuzione. In concreto servono: specifiche tecniche conformi, requisiti essenziali a pena di inammissibilità dell’offerta; clausole contrattuali coerenti con i vincoli esecutivi; criteri di valutazione che recepiscano i premianti del decreto.
Il peso dei premianti non deve risultare irrisorio: il riferimento è a TAR Lazio n. 19910 dell’11 novembre 2024, che ha giudicato irrisori 3 punti su 70 e sottoponderati anche 7 su 70. La pronuncia è stata riformata da Cons. Stato n. 3411 del 18 aprile 2025 per irricevibilità e carenza di interesse, senza però censurare quelle conclusioni. Per calibrare il punteggio è suggerita un’analisi di mercato sulla diffusione dei prodotti che consentono la miglioria.
Il criterio non pertinente o non realizzabile non va inserito, ma la scelta esige motivazione in capitolato e nelle relazioni tecniche, con onere rafforzato nelle forniture. Sono ammesse soluzioni con prestazioni ambientali pari o superiori, purché la lex specialis indichi i mezzi di prova. I CAM incidono infine sull’importo stimato, e quindi sulla soglia e sulla base d’asta.
La verifica in gara e lungo l’esecuzione
In gara il primo controllo è sulla conformità dell’offerta tecnica ai criteri della lex specialis: trattandosi di elementi essenziali, la non conformità è difformità insanabile che impone l’esclusione, senza spazio per il soccorso istruttorio. Per i premianti la dimostrazione va resa già in offerta e l’esito negativo non esclude, ma nega il punteggio. Per gli altri criteri la comprova segue la fase indicata dal decreto; nei casi dubbi è preferibile acquisirla prima dell’aggiudicazione, per non aggiudicare a chi offre un aliud pro alio (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2026, n. 2471).
Dopo la stipula la verifica compete al RUP, al direttore dei lavori o al DEC, con monitoraggio periodico e documentazione degli esiti. Sono ammesse penali proporzionate alla gravità; nei casi più gravi l’inadempimento può essere risolutivo. Nei lavori il progettista rendiconta nella relazione CAM dell’articolo 22, comma 4, lettera o), Allegato I.7; l’esecutore consegna la propria relazione con lo stato finale e il RUP la trasmette al collaudatore, che ne verifica la rispondenza ai fatti, con i provvedimenti dell’articolo 21 dell’Allegato II.14 in caso di discordanza. Da segnalare: l’inottemperanza all’obbligo di controllo è sanzionabile ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera a).
Presidio operativo
In attesa dell’adozione definitiva, il documento consente di verificare la modulistica in uso e di preparare il contributo entro il 30 settembre.
Presidio operativo
- Individuare i decreti pertinenti in progettazione esaminandone il contenuto, non i soli CPV, comprese le prestazioni secondarie di altro settore.
- Accertare la vigenza del decreto alla data di indizione; nei lavori, ricostruire la data di validazione e il termine di tre mesi della transitoria CAM Edilizia.
- Eliminare i rinvii generici: portare le specifiche tecniche nel capitolato e le clausole ambientali nello schema di contratto.
- Motivare in capitolato e nelle relazioni tecniche ogni criterio non applicato o applicato in parte, con motivazione rafforzata nelle forniture.
- Ponderare i premianti su un peso non simbolico, documentando l’analisi di mercato che sorregge il punteggio.
- Indicare nella lex specialis quali mezzi di prova vanno prodotti e quando, chiedendoli con l’offerta tecnica se la verifica va anticipata all’aggiudicazione.
- In commissione: la difformità dell’offerta tecnica dai CAM non è sanabile con il soccorso istruttorio, mentre la mancata comprova di un premiante incide solo sul punteggio.
- Inserire nel disciplinare d’incarico di DL e DEC l’obbligo di controllo sui CAM, definire le penali e programmare verifiche periodiche verbalizzate.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Anac – Indicazioni su applicazione dei criteri ambientali minimi, comunicato congiunto Anac-Mase in consultazione (31.08.2026)Si apre in una nuova scheda
- Sentenzeappalti.it – Criteri ambientali minimi (CAM): indicazioni applicative Anac-Mase ed avvio consultazioneSi apre in una nuova scheda
- Mase – Elenco dei decreti CAM vigentiSi apre in una nuova scheda
- Normattiva – art. 57 d.lgs. n. 36/2023 (criteri ambientali minimi)Si apre in una nuova scheda
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