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Prassi · 10 agosto 2026

Bando tipo ANAC n. 2/2026: intelligenza artificiale, BIM e compenso nelle gare SIA

ANAC ha pubblicato la relazione illustrativa del Bando tipo n. 2/2026 per i servizi di ingegneria e architettura sopra soglia. Obbligo dichiarativo sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale, BIM come processo strutturale della gara, equo compenso e perimetro delle clausole vincolanti: cosa devono presidiare RUP e commissione.

ANAC, Bando tipo n. 2/2026 – Disciplinare di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, approvato con delibera n. 153 del 15 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026 ed efficace dal 30 maggio 2026. Relazione illustrativa pubblicata sul sito istituzionale ANAC (segnalata il 4 agosto 2026).

Il Bando tipo n. 2/2026 introduce per la prima volta, nelle gare per servizi di ingegneria e architettura sopra soglia, un obbligo dichiarativo sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell'offerta tecnica e nell'esecuzione del contratto. La relazione illustrativa ora pubblicata chiarisce le ragioni delle scelte e il perimetro entro cui la stazione appaltante conserva margini di adattamento.

Che cosa è stato pubblicato

Il Bando tipo n. 2/2026 è stato approvato con delibera ANAC n. 153 del 15 aprile 2026 ed è efficace dal 30 maggio 2026, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 111 del 15 maggio 2026). Nei primi giorni di agosto l'Autorità ha reso disponibile la relazione illustrativa, che non modifica il testo del disciplinare tipo ma ne espone le ragioni, richiama le prime pronunce giurisprudenziali intervenute sui punti più controversi e risponde alle osservazioni formulate dagli stakeholder in consultazione.

Per gli uffici il documento ha un valore pratico preciso: consente di ricostruire perché una determinata clausola è stata qualificata come vincolante e quali alternative sono state scartate. È il materiale che serve quando occorre motivare uno scostamento nella delibera a contrarre, o quando in sede di contenzioso si discute della legittimità di un adattamento del modello.

Ambito di applicazione e regime delle clausole

L'ambito è delimitato: procedure aperte per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Restano fuori le procedure negoziate e gli affidamenti sotto soglia, per i quali il modello può essere utilizzato solo come riferimento non vincolante.

Il meccanismo resta quello consueto dei bandi tipo: alcune clausole sono vincolanti e la stazione appaltante che se ne discosta deve darne motivazione espressa nella determina a contrarre; altre sono facoltative o rimesse a scelte da operare in sede di redazione del disciplinare. La distinzione non è formale, perché incide direttamente sul perimetro del sindacato del giudice amministrativo sulla lex specialis.

L'obbligo dichiarativo sull'intelligenza artificiale

È la novità di maggior rilievo e riguarda direttamente il lavoro della commissione. Il concorrente deve dichiarare se, nell'elaborazione dell'offerta tecnica, si sia avvalso di sistemi di intelligenza artificiale e di quale tipologia, attestando che resta assicurata la prevalenza del lavoro intellettuale e che sono garantiti il controllo e la verifica dei risultati ottenuti. La dichiarazione richiama il Regolamento (UE) 2024/1689 e la legge n. 132/2025 in materia di intelligenza artificiale, oltre alla normativa sulla protezione dei dati personali.

L'obbligo non si esaurisce nella fase di gara: viene esteso all'esecuzione del contratto, con impegno a mantenere le medesime condizioni durante lo svolgimento della prestazione. L'impostazione di fondo è che l'IA possa supportare la prestazione professionale senza sostituirne il contenuto intellettuale, e che l'elaborato resti integralmente riconducibile alla responsabilità del professionista che lo valida e lo sottoscrive.

La relazione illustrativa non risolve tutti i profili applicativi. In particolare non sono definiti parametri oggettivi per misurare la “prevalenza del lavoro intellettuale”, né sono tipizzate le conseguenze di una dichiarazione omessa o incompleta. È un punto su cui conviene non improvvisare in sede di gara: la commissione deve sapere in anticipo se la dichiarazione è elemento di ammissibilità, oggetto di soccorso istruttorio o dato irrilevante ai fini del punteggio.

BIM: da elemento accessorio a struttura della gara

Il modello colloca i metodi e strumenti di gestione informativa digitale al centro del disciplinare, in coerenza con l'art. 43 del d.lgs. n. 36/2023. Il riferimento operativo è il capitolato informativo, disciplinato dall'allegato I.9 al Codice, che diventa il documento su cui si misurano tanto le richieste della stazione appaltante quanto l'offerta del concorrente.

Sul versante organizzativo il bando tipo richiede l'indicazione nominativa dei professionisti incaricati, con qualifica ed estremi di iscrizione ai relativi albi, e valorizza le figure specialistiche della gestione informativa secondo la norma UNI 11337-7. Per prestazioni specifiche restano fermi i requisiti di legge propri della funzione, come nel caso del coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008.

La conseguenza pratica è che una stazione appaltante non adeguatamente strutturata sul piano digitale non può limitarsi a richiedere il BIM nel disciplinare: deve essere in grado di gestire l'ambiente di condivisione dati e di verificare in esecuzione quanto ha preteso in gara.

Corrispettivo, subappalto e revisione prezzi

Sul corrispettivo il modello recepisce l'impostazione risultante dal correttivo (d.lgs. n. 209/2024) e chiarisce il rapporto tra determinazione del corrispettivo secondo il decreto parametri, quota sottratta al ribasso in applicazione della disciplina sull'equo compenso (legge n. 49/2023) e quota effettivamente assoggettata alla competizione economica. L'obiettivo dichiarato è contenere la compressione della componente economica a scapito della qualità tecnica.

In tema di subappalto, la stazione appaltante può limitarne il ricorso con clausole motivate quando la natura specialistica della prestazione renda necessario assicurare il controllo diretto: la relazione geologica è l'esempio ricorrente. La motivazione è l'elemento decisivo, perché il limite va sempre bilanciato con il principio di massima partecipazione.

Sono infine disciplinate la revisione dei prezzi per i servizi di durata significativa – direzione lavori, coordinamento della sicurezza, servizi integrati – e la possibilità di prevedere il premio di accelerazione, ai sensi dell'art. 126 del Codice come modificato dal correttivo, anche negli appalti di servizi ove compatibile con l'oggetto. Ampio spazio è dedicato alla piattaforma di approvvigionamento digitale: malfunzionamenti, sospensione e proroga dei termini, tracciamento delle operazioni di gara.

Presidio operativo per RUP e commissione

Il bando tipo non si applica da sé: va calato nel singolo disciplinare con scelte tracciate. I passaggi da presidiare sono i seguenti.

Presidio operativo

  • Verificare che la procedura rientri effettivamente nell'ambito: procedura aperta, SIA, importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicazione con OEPV. Fuori da questo perimetro il modello è riferimento, non vincolo.
  • Ricostruire in un prospetto interno l'elenco delle clausole vincolanti e, per ciascun scostamento, riportare la motivazione espressa nella determina a contrarre. È il documento che regge in caso di impugnazione della lex specialis.
  • Definire in anticipo, nel disciplinare, il regime della dichiarazione sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale: dove va resa, se è causa di esclusione, se è sanabile con soccorso istruttorio, se incide o meno sull'attribuzione del punteggio tecnico.
  • Istruire la commissione sul punto prima dell'apertura delle offerte tecniche, con verbalizzazione della regola adottata: una decisione assunta dopo aver letto le offerte espone al rilievo di violazione della par condicio.
  • Coordinare capitolato informativo (allegato I.9) e criteri di valutazione, evitando di attribuire punteggio a elementi BIM che il capitolato non richiede o che la stazione appaltante non è in grado di verificare in esecuzione.
  • Controllare la coerenza tra decreto parametri, quota non ribassabile per equo compenso e formula di attribuzione del punteggio economico: un errore in questo passaggio si riflette sull'intera graduatoria.
  • Motivare puntualmente ogni limite al subappalto con riferimento alla natura specialistica della prestazione, evitando clausole di stile replicate da modelli precedenti.
  • Inserire fin dal disciplinare le clausole su revisione prezzi ed eventuale premio di accelerazione, verificandone la compatibilità con l'oggetto e la copertura nel quadro economico.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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