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Giurisprudenza · 3 agosto 2026

Verifica dell’anomalia: termini, contraddittorio e rimodulazione dei costi

Consiglio di Stato, sez. V, 10 giugno 2026, n. 4666: ricostruzione organica del subprocedimento di verifica dell’anomalia nel D.Lgs. 36/2023, tra natura del termine e limiti alla rimodulazione delle voci di costo.

Consiglio di Stato, sez. V, 10 giugno 2026, n. 4666

Il termine dell’articolo 110, comma 2 è ordinatorio e il contraddittorio può articolarsi in più fasi. La rimodulazione delle voci di manodopera è ammessa finché restano immutati l’importo complessivo e l’impianto negoziale dell’offerta.

Il termine per le giustificazioni è ordinatorio

L’articolo 110, comma 2 prevede un termine non superiore a quindici giorni per presentare le spiegazioni. In assenza di una qualificazione espressa come perentorio, il termine ha natura ordinatoria e acceleratoria: proroga o superamento non determinano automaticamente illegittimità del procedimento né esclusione.

Ciò non rende il termine irrilevante. Ogni proroga deve restare coerente con la complessità della verifica, la parità di trattamento fra i concorrenti e l’interesse alla rapida conclusione della procedura.

Un contraddittorio che può essere plurifasico

Non esiste un vincolo a una sola richiesta: il RUP può domandare ulteriori chiarimenti quando le prime spiegazioni siano incomplete o sollevino nuove questioni. La verifica ha natura collaborativa e sostanziale, serve ad accertare affidabilità e sostenibilità dell’offerta, non a costruire una causa formale di esclusione.

Ogni passaggio deve però riguardare l’offerta già presentata, senza consentirne la trasformazione.

Fin dove può arrivare la rimodulazione

L’operatore può rimodulare livelli, costo medio orario e monte ore all’interno della struttura giustificativa, purché restino fermi l’importo complessivo e l’impianto sostanziale dell’offerta. Occorre distinguere il contenuto negoziale, immodificabile, dalla spiegazione economica e dalla distribuzione interna dei costi, modificabile entro limiti fisiologici.

Presidio operativo

  • La rimodulazione non può sanare un’offerta originariamente insostenibile;
  • non può modificare le prestazioni o ridurre gli obblighi assunti;
  • non può incidere su voci rese vincolanti dalla lex specialis.

Il CCNL indicato in offerta

Il contratto collettivo indicato costituisce elemento essenziale e di regola non è modificabile in sede di anomalia. La sentenza ammette una eccezione limitata, riferita ad attività secondarie di incidenza marginale che non alterino l’equilibrio economico complessivo: il RUP deve valutare oggetto, personale interessato, incidenza economica e compatibilità con l’articolo 11 del Codice.

Tabelle ministeriali e onere della prova

Lo scostamento dalle tabelle non equivale automaticamente a incongruità: sono un parametro di riferimento, non una soglia espulsiva. Chi contesta la sostenibilità deve dimostrare che lo scostamento erode l’utile o compromette l’equilibrio complessivo, mentre l’amministrazione deve esaminare le giustificazioni concrete su organizzazione, assenteismo, agevolazioni, produttività e struttura dei costi.

Presidio operativo

  • Individuazione delle componenti sospette;
  • richiesta specifica e comprensibile;
  • esame analitico delle spiegazioni;
  • eventuale secondo contraddittorio;
  • confronto con obblighi tecnici e contrattuali;
  • motivazione conclusiva sulla sostenibilità globale.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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