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Giurisprudenza · 2 agosto 2026

RTI nei servizi di ingegneria: requisiti e quote di esecuzione non devono sempre coincidere

TAR Lazio, sez. II, 31 luglio 2026, n. 13972: nei servizi e nelle forniture i requisiti tecnici appartengono di regola al raggruppamento nel suo complesso, salvo una diversa clausola proporzionata della lex specialis.

TAR Lazio, Roma, sez. II, 31 luglio 2026, n. 13972

Per servizi e forniture la corrispondenza tra requisiti posseduti dal singolo componente e quota eseguita non opera automaticamente: può essere richiesta dagli atti di gara solo con una previsione espressa, proporzionata e sorretta da ragioni obiettive.

La decisione

La controversia riguardava l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e il possesso dei requisiti di capacità tecnica da parte di un raggruppamento. Il TAR Lazio ha ricondotto la fattispecie alla disciplina generale dei raggruppamenti negli appalti di servizi e forniture.

Secondo la pronuncia, l’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 non introduce una regola generale di necessaria simmetria tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione e parti della prestazione eseguite da ciascun componente. Il possesso cumulativo in capo al raggruppamento resta la regola suppletiva, ferma la responsabilità solidale prevista dal comma 9.

Il ruolo della lex specialis

La conclusione non impedisce alla stazione appaltante di definire modalità specifiche con cui i componenti del raggruppamento devono soddisfare i requisiti. L’art. 68, comma 4, lettera b), ammette tali previsioni quando siano proporzionate e giustificate da motivazioni obiettive connesse alle caratteristiche della prestazione.

La corrispondenza pro quota non può quindi essere ricavata implicitamente o applicata per automatismo. Se l’ente ritiene necessario che determinate prestazioni siano eseguite dal componente in possesso della relativa esperienza, deve tradurre tale esigenza in una clausola chiara e motivata.

Ricadute operative

Nella predisposizione degli atti occorre distinguere il requisito richiesto al raggruppamento nel suo complesso dagli eventuali requisiti riferiti al singolo esecutore. In fase di ammissione, la verifica deve partire dal testo della lex specialis e non da una presunta regola generale di parallelismo tra qualificazione ed esecuzione.

La pronuncia riguarda servizi e forniture. Non va trasferita agli appalti di lavori, per i quali il Codice e l’Allegato II.12 dettano una disciplina specifica della qualificazione.

Presidio operativo

  • Precisare negli atti se il requisito è cumulativo o riferito al singolo componente
  • Motivare eventuali condizioni pro quota con esigenze oggettive della prestazione
  • Verificare la coerenza tra domanda di partecipazione e parti del servizio dichiarate
  • Non estendere ai servizi le regole di qualificazione proprie dei lavori

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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