Giurisprudenza · 31 agosto 2026
Quote di esecuzione nel RTI: la modifica in verifica di anomalia esclude solo se lo impone la lex specialis
Consiglio di Stato, sez. V, 31 agosto 2026, n. 6702: negli appalti di servizi e forniture l’art. 68, comma 11, non ha esteso il principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione, che il rinvio all’allegato II.12 continua a confinare ai lavori. La diversa ripartizione delle prestazioni interna al raggruppamento, anche quando emerge nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, comporta l’esclusione solo se la lex specialis prescriveva quella corrispondenza o riservava determinati servizi alla mandataria o alla mandante.
Riferimento
Consiglio di Stato, sez. V, 31 agosto 2026, n. 6702
Principio operativo
L’art. 68, comma 11, del Codice non ha esteso a servizi e forniture il principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione: la regola generale suppletiva resta il possesso dei requisiti in capo al raggruppamento nel suo insieme, salva diversa previsione della legge di gara. Ne consegue che la modifica delle parti di servizio attribuite a mandante e mandataria rileva ai fini dell’esclusione solo se il disciplinare imponeva quella corrispondenza o riservava determinate prestazioni a un componente del raggruppamento.
La questione operativa
Il raggruppamento dichiara in offerta le parti del servizio che ciascun operatore esegue. In verifica di anomalia, però, le giustificazioni possono descrivere una ripartizione diversa: la mandante assorbe una prestazione che in offerta risultava della mandataria, o viceversa. È una divergenza ricorrente, perché le giustificazioni economiche impongono un dettaglio sull’organizzazione del lavoro che l’offerta non richiedeva.
Il RUP deve allora decidere se si tratti di una modifica soggettiva vietata, con conseguente esclusione, oppure di un assestamento interno irrilevante. Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 6702, fissa il criterio: la risposta non sta in un principio generale, ma in quello che il disciplinare aveva scritto.
Il caso: principi dei lavori applicati a un appalto di servizi
Il giudice di primo grado aveva deciso applicando a un appalto di servizi principi elaborati in materia di lavori, richiamando Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2021, n. 400, che muove dalla necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione di ciascuna impresa dell’ATI e quote di esecuzione.
Il Consiglio di Stato rileva l’errore di impostazione. La ratio dell’immodificabilità delle quote di esecuzione — ricorda la sentenza, richiamando l’Adunanza plenaria 5 luglio 2012, n. 26 — sta nella necessità di verificare già in sede di domanda la qualificazione delle singole imprese, affinché risulti il ruolo operativo di ciascuna e si eviti che il raggruppamento serva ad aggirare le norme di ammissione del bando. È un’esigenza che nasce dal sistema di qualificazione dei lavori e non si trasferisce automaticamente ai servizi.
L’art. 68, comma 11, e il rinvio all’allegato II.12
Negli appalti di servizi non vi è necessità di corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quote di esecuzione: il principio risale all’Adunanza plenaria 28 aprile 2014, n. 27, e la sentenza afferma che deve ritenersi ancora valido nel vigore dell’attuale Codice.
La formulazione vigente dell’art. 68, comma 11, prevede che il partecipante al raggruppamento designato come esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che si è impegnato a realizzare. Il Consiglio di Stato — in continuità con le pronunce della stessa sezione 5 ottobre 2025, n. 9599, e 5 gennaio 2026, n. 57 — chiarisce che quella previsione non estende a servizi e forniture la regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione o di esecuzione, neppure quale regola generale suppletiva.
Il dato testuale sta nel rinvio. Il comma 11 richiama l’allegato II.12, il cui art. 30 corrisponde agli allegati al d.P.R. n. 207 del 2010 e pone quel principio, come in passato, limitatamente ai lavori. La ragione sostanziale è che servizi e forniture costituiscono, in linea di principio, una prestazione unica e non scindibile: i requisiti sono richiesti al raggruppamento complessivamente considerato. Resta fermo che il soggetto esecutore, anche dopo l’aggiudicazione, deve possedere gli specifici requisiti prescritti per la prestazione che esegue.
Una regola suppletiva, derogabile dal disciplinare
La sentenza n. 57 del 2026, ampiamente richiamata, ricostruisce il rapporto tra i commi 2, 4 e 11 dell’art. 68: per servizi e forniture la regola generale suppletiva è il possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme, salva specifica previsione della legge di gara che, per la peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte in capo ai singoli raggruppati esecutori.
La natura derogabile del comma 11 discende dal comma 4, lettera b), che consente alle stazioni appaltanti di specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti ottemperano ai requisiti di capacità economica e finanziaria o tecnica e professionale, purché in modo proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Ed è imposta dall’art. 63, par. 2, della direttiva n. 2014/24/UE, che consente alle sole amministrazioni aggiudicatrici di esigere che taluni compiti essenziali siano svolti direttamente da un partecipante al raggruppamento.
La disciplina legale assume dunque valore meramente suppletivo rispetto alla lex specialis. La scelta, e con essa la responsabilità, sta a monte: nella redazione del disciplinare, non nella seduta di gara.
Quando la modifica delle parti di servizio comporta l’esclusione
Il passaggio decisivo è quello in cui la sentenza afferma che la modifica e l’assenza di specificazione in offerta dei servizi da svolgersi da parte di ciascun operatore riunito rilevano ai fini dell’esclusione solo in due ipotesi: se la lex specialis prevede la necessaria corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quote di esecuzione, oppure se impone che determinati servizi siano svolti soltanto dalla mandataria o dalla mandante. Fuori da questi casi rileva la responsabilità solidale delle imprese riunite, prevista dal comma 9, che — nelle parole della sentenza n. 57 del 2026 — sterilizza i rischi di elusione del principio di affidabilità degli operatori economici.
Nel caso deciso il bando-disciplinare non imponeva una rigida corrispondenza tra i requisiti di partecipazione prescritti dal proprio art. 9.4 e i servizi da eseguirsi da ciascun operatore riunito, né riservava singole componenti del servizio alla mandataria o alla mandante. Era incontestato, inoltre, che entrambe le associazioni riunite in ATI possedessero i requisiti di qualificazione e la mandataria quello dei servizi analoghi.
Le modifiche, rimaste interne all’ATI, non erano dunque preordinate a eludere il possesso dei requisiti: una diversa distribuzione delle prestazioni è ammissibile in assenza di modifica sostanziale dell’oggetto dell’offerta — prezzo, migliorie tecniche — e a fronte della responsabilità solidale. Che la ridistribuzione sia emersa in verifica di anomalia non la rende, di per sé, rilevante; la sentenza n. 57 del 2026 ha anzi ammesso su questo profilo il soccorso istruttorio.
Presidio operativo per RUP e commissione
La pronuncia sposta il baricentro dalla seduta di gara alla redazione degli atti. Se la stazione appaltante vuole la corrispondenza tra qualificazione e quote di esecuzione in un appalto di servizi, deve scriverla e deve poterla giustificare. Se non l’ha scritta, non può recuperarla in sede di verifica.
Presidio operativo
- Decidere già nel disciplinare se pretendere il possesso pro quota o pro parte dei requisiti dai singoli raggruppati: senza clausola espressa vale la regola suppletiva del possesso in capo al raggruppamento nel suo insieme.
- Se si opta per la deroga, motivarla negli atti di gara richiamando la peculiarità della prestazione: il comma 4, lettera b), esige che la previsione sia proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive.
- Indicare espressamente, quando serve, quali servizi debbano essere eseguiti soltanto dalla mandataria: è la clausola che rende rilevante, e sanzionabile, la ridistribuzione interna.
- In verifica di anomalia, confrontare la ripartizione descritta nelle giustificazioni con quella dichiarata in offerta, verbalizzare la divergenza e qualificarla alla luce del disciplinare, non di un principio mutuato dai lavori.
- Accertare che la divergenza non incida sull’oggetto sostanziale dell’offerta — prezzo, migliorie tecniche: è il confine oltre il quale la modifica non è più ammissibile.
- Verificare che l’operatore designato per ciascuna prestazione possieda gli specifici requisiti per eseguirla, anche dopo l’aggiudicazione; non fondare invece l’esclusione sulla sola violazione dell’art. 68, comma 2, perché senza corrispondenza imposta dalla lex specialis opera la responsabilità solidale del comma 9 ed è praticabile il soccorso istruttorio.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Sentenzeappalti – RTI e modifica, in sede di verifica di anomalia, delle parti dei servizi (art. 68 d.lgs. 36/2023)Si apre in una nuova scheda
- ItaliAppalti – nota a Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2026, n. 6702 (R. A. Miccoli, 7 settembre 2026)Si apre in una nuova scheda
- Giurisprudenzappalti – Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2026, n. 6702Si apre in una nuova scheda
- Normattiva – art. 68 d.lgs. n. 36/2023Si apre in una nuova scheda
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