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Giurisprudenza · 2 agosto 2026

Parità di genere e punteggio premiale: il certificato non può essere separato dalla realtà aziendale

TAR Lazio, sez. V-ter, 30 luglio 2026, n. 13892: contestato il punteggio attribuito a un’impresa priva di dipendenti donne nel periodo rilevante, nonostante la produzione della certificazione.

TAR Lazio, Roma, sez. V-ter, 30 luglio 2026, n. 13892

La certificazione rilevante per il punteggio attesta condizioni sostanziali dell’organizzazione: la sua produzione formale non sottrae al controllo giurisdizionale la concreta esistenza dei presupposti dichiarati.

La fattispecie

La gara attribuiva un punteggio premiale per il possesso della certificazione della parità di genere. Il giudizio ha riguardato un concorrente che aveva prodotto il certificato ma che, nel periodo considerato, risultava privo di lavoratrici dipendenti.

Il TAR ha valorizzato la funzione sostanziale del sistema previsto dall’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 e dalla UNI/PdR 125:2022: attestare politiche e misure organizzative concretamente rivolte alla riduzione dei divari di genere.

Il principio espresso

La produzione del certificato non ha impedito al giudice di verificare incidentalmente i presupposti sostanziali rilevanti ai fini del punteggio. Nella specifica fattispecie, l’assenza di personale femminile è stata ritenuta incompatibile con gli indicatori necessari a giustificare il beneficio premiale.

La pronuncia non trasforma la commissione giudicatrice in organismo di certificazione e non autorizza disapplicazioni generalizzate delle attestazioni rilasciate da soggetti accreditati. Evidenzia però che il punteggio deve poggiare su un titolo effettivamente riferibile alla situazione aziendale valutata.

Cautele per la stazione appaltante

Gli atti di gara devono definire con precisione il criterio, il momento in cui il requisito premiale deve sussistere e la documentazione richiesta. Se emergono elementi specifici e documentati che mettono in discussione l’effettiva riferibilità della certificazione al concorrente, la questione richiede un’istruttoria puntuale e tracciata.

Non è sufficiente una contestazione generica né è corretto sostituire valutazioni autonome dell’ente alle competenze dell’organismo accreditato. La portata della sentenza resta legata alla singolarità del caso deciso.

Presidio operativo

  • Definire chiaramente il requisito premiale e il momento della sua verifica
  • Controllare validità, intestazione e perimetro della certificazione prodotta
  • Istruire soltanto anomalie concrete e documentate
  • Motivare l’esito senza trasformare la gara in una nuova certificazione

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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