Luca Biondi — Supporto Enti Pubblici OsservatorioApprofondimenti · giurisprudenza · prassi

Giurisprudenza · 19 settembre 2026

Servizi ad alta intensità di manodopera: il criterio dell’OEPV non è derogabile

Il TAR Abruzzo qualifica come servizio ad alta intensità di manodopera il ricovero dei cani randagi e ne trae una conseguenza vincolante: l’art. 108, comma 2, lettera a), del Codice ha carattere imperativo e non lascia alla stazione appaltante margini per scegliere il minor prezzo. La qualificazione del servizio dipende dall’incidenza effettiva del costo del lavoro, non dal nome dell’appalto.

T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, sez. I, sentenza 19 settembre 2026, n. 622 (R.G. n. 202600228)

Quando il servizio rientra fra quelli ad alta intensità di manodopera, l’aggiudicazione con il miglior rapporto qualità/prezzo è dovuta: l’art. 108, comma 2, lettera a), del Codice «ha carattere imperativo e non ammette deroghe discrezionali da parte della stazione appaltante». La qualificazione discende dall’incidenza effettiva del costo del lavoro sul corrispettivo, non dalla denominazione dell’appalto.

Il caso: la scelta del criterio di aggiudicazione

La controversia ha riguardato l’affidamento del servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, con una base d’asta fissata in 3,50 euro giornalieri per capo, comprensivi dell’alimentazione, delle cure veterinarie, del personale e della gestione della struttura. Il punto in discussione non era il contenuto delle offerte, ma un passaggio a monte: quale criterio di aggiudicazione la stazione appaltante potesse legittimamente adottare.

Il Collegio ha risolto la questione qualificando anzitutto il servizio. Ha affermato che quello di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi «è caratterizzato da una componente di manodopera largamente prevalente» e ne ha tratto la conseguenza sul criterio: l’art. 108, comma 2, lettera a), «impone il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa».

La decisione richiama anche l’art. 8-bis, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 47/2013, che disciplina il settore sul piano regionale; il fondamento dell’obbligo resta però interamente nel Codice.

Presidio operativo

  • Oggetto del giudizio: la scelta del criterio di aggiudicazione, non la valutazione delle offerte.
  • Base d’asta di 3,50 euro giornalieri per capo, comprensiva di alimentazione, cure veterinarie, personale e gestione.
  • Qualificazione del servizio come ad alta intensità di manodopera per prevalenza della componente lavoro.

Quando un servizio è ad alta intensità di manodopera

La qualificazione non è rimessa alla scelta lessicale degli atti di gara. L’art. 2, comma 1, lettera e), dell’Allegato I.1 al Codice definisce servizi ad alta intensità di manodopera quelli nei quali il costo del personale è pari o superiore al cinquanta per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi. È una soglia quantitativa, che si accerta sulla struttura economica dell’affidamento e non sulla categoria merceologica.

Il TAR muove esattamente da qui. Il ragionamento parte dalla composizione del corrispettivo: una tariffa giornaliera per capo che deve coprire alimentazione, profilassi e cure veterinarie, gestione della struttura e, soprattutto, la presenza continuativa di personale addetto alla custodia e all’accudimento. In una simile economia contrattuale la componente lavoro non è una voce fra le altre, ma quella che assorbe la parte prevalente del corrispettivo.

L’indicazione operativa è metodologica prima che giuridica. La qualificazione va compiuta in fase di progettazione, quando si costruisce il quadro economico, e va documentata: se il costo della manodopera stimato ai sensi dell’art. 41, comma 14, del Codice raggiunge la soglia dell’Allegato I.1, la scelta del criterio non è più libera. Il quadro economico decide il criterio di aggiudicazione prima che lo decida il RUP.

Presidio operativo

  • La definizione è quantitativa: costo della manodopera pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi.
  • L’accertamento si compie sulla struttura del quadro economico, non sulla denominazione del servizio.
  • La stima del costo del lavoro effettuata in progettazione è il documento che regge o smentisce la qualificazione.

Il carattere imperativo dell’art. 108, comma 2, lettera a)

Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la natura della norma. Il Collegio afferma che l’art. 108, comma 2, lettera a), «ha carattere imperativo e non ammette deroghe discrezionali da parte della stazione appaltante». Non si tratta quindi di una preferenza di sistema che il RUP possa superare con una motivazione adeguata, come avviene per molte scelte discrezionali della fase di progettazione.

La distinzione ha ricadute pratiche immediate. Rispetto a una regola derogabile, l’onere dell’amministrazione si sposterebbe sulla qualità della motivazione: basterebbe dar conto delle ragioni della scelta alternativa. Rispetto a una norma imperativa, invece, la motivazione è irrilevante, perché l’unico accertamento che conta è quello a monte, sulla qualificazione del servizio. Se il servizio rientra nell’art. 108, comma 2, lettera a), la determina che opta per il minor prezzo è illegittima indipendentemente da come è argomentata.

Ne discende una diversa allocazione del rischio contenzioso. Il vizio non attiene alla valutazione delle offerte, ma alla lex specialis: emerge già con la pubblicazione del bando ed è idoneo a travolgere l’intera procedura. Si corregge a costo quasi nullo prima della pubblicazione e a costo pieno dopo l’aggiudicazione.

Presidio operativo

  • La norma è imperativa: non è superabile con una motivazione rafforzata.
  • L’unico accertamento rilevante è quello sulla qualificazione del servizio.
  • Il vizio colpisce la lex specialis e si propaga all’intera procedura.

L’inidoneità del minor prezzo sul piano qualitativo

Accanto all’argomento testuale, la sentenza ne sviluppa uno funzionale. Il criterio del prezzo più basso è ritenuto «strutturalmente inidoneo a garantire gli standard qualitativi» che la disciplina di settore impone, con richiamo a un precedente del T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, n. 10131/2015, che aveva già affrontato il tema in materia di servizi per gli animali.

Il Collegio inserisce la valutazione in una cornice costituzionale, richiamando l’art. 9 della Costituzione nella formulazione introdotta dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha esteso la tutela della Repubblica agli animali. Affidare al ribasso più alto la cura di esseri senzienti espone al rischio di prestazioni inadeguate, che la sola comparazione dei prezzi non è in grado di intercettare.

L’argomento eccede il caso deciso. Nei servizi in cui la prestazione consiste essenzialmente nell’attività di persone, la qualità non è separabile dal modo in cui il lavoro è organizzato: monte ore, rapporto fra addetti e utenza, continuità e qualificazione del personale. Un criterio che non attribuisce punteggio a questi elementi non li rende soltanto non premiabili, li rende invisibili alla procedura.

Presidio operativo

  • Il minor prezzo è giudicato strutturalmente inidoneo a presidiare gli standard qualitativi di settore.
  • Il richiamo all’art. 9 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2022, rafforza l’argomento.
  • Nei servizi ad alta intensità di manodopera la qualità coincide con l’organizzazione del lavoro.

Presidio operativo per RUP e commissione

La pronuncia interviene su una fase in cui l’errore è facile da evitare e difficile da rimediare. Il presidio non sta nella motivazione della determina a contrarre, ma nella verifica documentata che precede la scelta del criterio.

Presidio operativo

  • Prima di scegliere il criterio, calcolare l’incidenza percentuale del costo della manodopera stimato sull’importo complessivo dei corrispettivi e riportare il dato nella determina a contrarre.
  • Se l’incidenza raggiunge o supera il cinquanta per cento, escludere il minor prezzo: la scelta dell’OEPV con miglior rapporto qualità/prezzo è dovuta e non va motivata come opzione discrezionale.
  • Non fondare la qualificazione sulla denominazione del servizio o sul codice CPV: l’accertamento è quantitativo e va ancorato al quadro economico.
  • Costruire i criteri qualitativi sugli elementi che governano davvero la prestazione — monte ore, dotazione di personale, continuità e qualificazione degli addetti — e non su elementi documentali privi di ricaduta esecutiva.
  • In commissione, dare atto a verbale che la valutazione qualitativa ha riguardato gli elementi organizzativi dichiarati in offerta, così da rendere verificabile il collegamento fra punteggio attribuito e prestazione attesa.
  • In sede di verifica di congruità, riscontrare il costo del lavoro dichiarato con il monte ore offerto: nei servizi ad alta intensità di manodopera è il primo indicatore di sostenibilità dell’offerta.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

Serve calare il principio
sulla tua procedura?

Indica l’ente, la fase e la questione: valutiamo insieme il supporto necessario.

Richiedi un confronto