Giurisprudenza · 2 agosto 2026
RTI e modifica riduttiva: quali adeguamenti dell’offerta restano ammissibili
TAR Lazio, sez. II, 10 aprile 2026, n. 6517: dopo l’estromissione di un componente sono ammissibili soltanto adattamenti strettamente necessari e non sostanziali dell’offerta tecnica.
Riferimento
TAR Lazio, sez. II, 10 aprile 2026, n. 6517
Principio operativo
La riduzione della compagine non apre una nuova fase negoziale: l’adeguamento deve essere indispensabile, circoscritto e privo di effetti sul contenuto sostanziale e sull’equilibrio competitivo dell’offerta.
La fattispecie
La controversia riguarda un raggruppamento temporaneo nel quale la mandataria aveva perso, in corso di gara, un requisito di partecipazione. La questione era se la conseguente riduzione della compagine potesse accompagnarsi a modifiche dell’offerta tecnica.
Il TAR Lazio ha ritenuto possibili limitati adeguamenti, purché strettamente funzionali alla nuova composizione soggettiva e incapaci di alterare il contenuto sostanziale della proposta o di attribuire al concorrente un vantaggio competitivo indebito.
Un confine da motivare
L’adeguamento non equivale alla riscrittura dell’offerta. Occorre distinguere le variazioni meramente conseguenziali all’estromissione dalle modifiche che incidono su prestazioni, organizzazione, risorse, elementi valutati o impegni assunti dal raggruppamento.
La verifica deve essere concreta e documentata: non basta qualificare la modifica come formale. La stazione appaltante deve ricostruirne necessità, portata e neutralità competitiva, preservando parità di trattamento e immodificabilità sostanziale dell’offerta.
Cautele applicative
La pronuncia è resa nel vigore del d.lgs. 50/2016. Il principio non deve quindi essere trasferito automaticamente alle procedure disciplinate dal d.lgs. 36/2023: per queste occorre confrontare la fattispecie con gli artt. 68 e 97 del Codice vigente, con la lex specialis e con l’evoluzione giurisprudenziale.
Nell’istruttoria è utile acquisire una rappresentazione comparativa dell’offerta originaria e dell’assetto proposto, individuando per ciascuna variazione la causa, l’effetto operativo e l’eventuale incidenza sugli elementi di valutazione.
Presidio operativo
- Confrontare puntualmente offerta originaria e assetto modificato
- Ammettere soltanto variazioni strettamente conseguenziali
- Verificare l’assenza di effetti su punteggi e impegni sostanziali
- Applicare con cautela il precedente alle gare soggette al nuovo Codice
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
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