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Giurisprudenza · 3 agosto 2026

Inversione procedimentale: il documento nella busta sbagliata costa il punteggio

TAR Emilia-Romagna, 24 luglio 2026, n. 1365: il divieto di commistione opera anche con l’inversione procedimentale. La certificazione ambientale collocata nella busta amministrativa non è valutabile ai fini del punteggio.

TAR Emilia-Romagna, Bologna, 24 luglio 2026, n. 1365 (R.G. 314/2026)

Il divieto di commistione tra componente amministrativa, tecnica ed economica opera anche quando la procedura si svolge con inversione: un documento che attribuisce punteggio, se collocato nella busta amministrativa, non può essere valutato in sede tecnica. L’effetto non è l’esclusione, ma la perdita del punteggio.

Che cosa consente l’inversione procedimentale

L’articolo 107, comma 3 del Codice consente alla stazione appaltante di esaminare le offerte prima di verificare la documentazione amministrativa relativa all’assenza di cause di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione. La verifica si concentra poi sull’operatore collocato in posizione utile, con un evidente guadagno di tempo procedimentale.

Si tratta di una facoltà, non di un automatismo: opera nelle procedure aperte e deve essere prevista negli atti di gara. La norma non predetermina i casi in cui ricorrervi e l’istituto ha ormai portata generale, applicandosi anche agli affidamenti sotto soglia europea.

Il caso deciso

Un operatore collocatosi al quarto posto in graduatoria aveva inserito nella documentazione amministrativa la certificazione ambientale ISO 14001, alla quale la lex specialis riconosceva un punteggio premiale. Il disciplinare, all’articolo 31.2, disciplinava le modalità di verifica in regime di inversione.

Il TAR ha ritenuto che quel documento non potesse essere apprezzato ai fini del punteggio tecnico e ha confermato il mancato riconoscimento operato dalla commissione: il concorrente deve collocare ciascun documento nella busta indicata dagli atti di gara anche quando la procedura si svolge con inversione.

Il divieto di commistione non si allenta con l’inversione

La separazione tra componente amministrativa, tecnica ed economica non è un adempimento formale ma, come richiamato nella decisione, una garanzia sostanziale di trasparenza e imparzialità dell’azione della stazione appaltante. Il principio, ancorato all’articolo 10 del Codice, resta vincolante in tutte le varianti procedimentali, comprese quelle che invertono l’ordine di esame: la decisione richiama in questo senso il precedente del Consiglio di Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7748.

Perché con l’inversione l’errore diventa definitivo

Nella sequenza ordinaria la documentazione amministrativa viene aperta per prima: un documento collocato altrove può ancora emergere prima della valutazione tecnica. Con l’inversione la sequenza si ribalta e la busta amministrativa viene esaminata soltanto dopo la formazione della graduatoria.

Ne discende una conseguenza pratica che non è un formalismo: nel momento in cui la commissione attribuisce i punteggi, il documento collocato nella busta sbagliata non è ancora nella sua disponibilità. Non c’è un vizio da sanare, c’è un elemento che non è stato prodotto nella sede in cui doveva essere valutato.

Perdita del punteggio, non esclusione

La conseguenza non è l’estromissione dalla gara: l’esclusione richiede una causa espressamente prevista dal Codice o dagli atti di gara. L’effetto si ferma alla mancata attribuzione del punteggio premiale, che però in una gara con offerta economicamente più vantaggiosa può pesare quanto un’esclusione.

Resta fermo, sullo sfondo, il principio generale per cui il soccorso istruttorio non può essere impiegato per integrare o completare l’offerta tecnica dopo l’apertura delle buste: consentirebbe di recuperare a posteriori un contenuto valutabile, alterando la parità di trattamento.

Presidio operativo

La decisione sposta l’attenzione su come è scritto il disciplinare, prima ancora che su come si comporta il concorrente. Quando si sceglie l’inversione, l’architettura documentale deve essere inequivocabile.

Presidio operativo

  • Indicare l’inversione procedimentale nella lex specialis in modo espresso, non per rinvio implicito;
  • elencare per ciascuna busta i documenti che vi devono confluire, con un richiamo puntuale a certificazioni e altri elementi premiali;
  • evitare che lo stesso documento risulti richiesto o richiamato in due sezioni diverse degli atti di gara;
  • avvertire espressamente che la collocazione errata comporta la non valutabilità dell’elemento ai fini del punteggio;
  • verbalizzare la sequenza effettivamente seguita e il momento di apertura di ciascuna busta;
  • distinguere nel verbale la mancata attribuzione del punteggio dalle ipotesi di esclusione.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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