Giurisprudenza · 8 settembre 2026
Equivalenza dei CCNL: se la verifica non risulta dai verbali, l’aggiudicazione non tiene
Il Consiglio di Stato annulla un’aggiudicazione perché negli atti e nei verbali di gara non si rinviene traccia della comparazione fra il CCNL indicato nel bando e quello proposto dall’aggiudicatario. La verifica di equivalenza prevista dall’art. 11 del Codice non può restare implicita nella valutazione dell’offerta economica: è un adempimento autonomo, obbligatorio, che precede l’aggiudicazione e che deve essere documentato.
Riferimento
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 settembre 2026, n. 6838 (R.G. n. 202602429)
Principio operativo
La verifica dell’equivalenza delle tutele è un adempimento autonomo e obbligatorio, che deve precedere l’aggiudicazione e risultare formalmente dagli atti: «si sviluppa attraverso la comparazione, da parte della Stazione Appaltante, dei parametri economici e normativi espressamente indicati dall’art. 4 dell’All. I.01 del Codice». Non è un giudizio «di fatto» sul trattamento del singolo lavoratore, ma un confronto fra regole contrattuali.
Il caso: una verifica ritenuta implicita nella valutazione economica
L’aggiudicatario aveva indicato un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante negli atti di gara, dichiarando l’equivalenza delle tutele. Il concorrente che lo seguiva in graduatoria ha contestato l’omessa verifica di quella dichiarazione. Il giudice di primo grado aveva respinto la censura ritenendo che l’accertamento fosse stato compiuto: «La verifica di equivalenza è stata condotta dalla Stazione appaltante nell’ambito della valutazione complessiva dell’offerta economica, come emerge dal verbale del 24 ottobre 2025».
Il Consiglio di Stato ha rovesciato questa lettura sul piano dei fatti prima che su quello del diritto, con un rilievo che non lascia margini interpretativi: «di tale verifica nel verbale del 24 ottobre 2025 non si rinviene traccia». E, più ampiamente, «Comparazione di cui non v’è traccia alcuna negli atti e nei verbali della procedura di Gara».
Il punto merita attenzione perché descrive una situazione ordinaria negli uffici. Non si discuteva di un’amministrazione che avesse ignorato il tema del contratto collettivo: si discuteva di un’amministrazione che aveva esaminato l’offerta economica nel suo complesso, ritenendo di aver con ciò assorbito anche il giudizio di equivalenza. Per il Collegio questo non basta, e la conseguenza è l’annullamento dell’aggiudicazione.
Presidio operativo
- L’aggiudicatario aveva indicato un CCNL diverso da quello del bando, dichiarando l’equivalenza delle tutele.
- Il primo grado aveva ritenuto la verifica compiuta all’interno della valutazione dell’offerta economica.
- Il Consiglio di Stato accerta che nei verbali non ve n’è traccia e annulla l’aggiudicazione.
Confronto fra regole contrattuali, non fra situazioni individuali
La sentenza definisce l’oggetto della verifica in termini che incidono direttamente sul modo di istruirla: «L’equivalenza deve essere valutata come confronto tra regole contrattuali e non come mera verifica “di fatto” delle tutele garantite sul piano del rapporto individuale di lavoro».
È un’indicazione che esclude due scorciatoie frequenti. La prima consiste nel fermarsi alla dichiarazione dell’operatore: la dichiarazione di equivalenza è l’atto che apre il procedimento di verifica, non il suo esito. La seconda consiste nel verificare l’equivalenza guardando al trattamento economico effettivamente corrisposto a uno o più dipendenti, magari valorizzando voci individuali come il superminimo. Il confronto richiesto è fra i due impianti contrattuali, non fra le buste paga.
Il perimetro tecnico del raffronto non è rimesso alla sensibilità del singolo ufficio. La verifica «si sviluppa attraverso la comparazione, da parte della Stazione Appaltante, dei parametri economici e normativi espressamente indicati dall’art. 4 dell’All. I.01 del Codice»: l’Allegato I.01, introdotto dal correttivo d.lgs. n. 209/2024, disciplina l’individuazione del contratto collettivo applicabile e, agli artt. 4 e 5, la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza, che riguarda sia le tutele economiche sia quelle normative.
Presidio operativo
- La dichiarazione dell’operatore apre il procedimento di verifica, non lo chiude.
- Il raffronto è fra le regole dei due CCNL: minimi, classificazione, istituti normativi, welfare contrattuale.
- I parametri non sono liberi: sono quelli indicati dall’art. 4 dell’Allegato I.01 al Codice.
- Il trattamento individuale del singolo lavoratore non è il termine di paragone.
Un adempimento autonomo, che precede l’aggiudicazione
La sentenza colloca la verifica in un preciso momento del procedimento. Le modifiche introdotte dal correttivo hanno confermato che «la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio».
Da qui deriva la distinzione più utile all’ufficio: la verifica di equivalenza non è un segmento della valutazione di congruità dell’offerta. Il subprocedimento dell’art. 110 del Codice accerta la sostenibilità economica di un’offerta sospetta di anomalia; la verifica dell’art. 11 accerta che il contratto collettivo proposto assicuri tutele equivalenti a quelle del contratto indicato nel bando. Hanno presupposti, oggetto ed esiti diversi, e non si surrogano: un’offerta può risultare congrua e insieme fondarsi su un CCNL non equivalente.
La conseguenza processuale è coerente con questa impostazione. Il Collegio richiama l’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo: il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nel compiere la comparazione omessa. Annullato il provvedimento, la verifica torna alla stazione appaltante, che deve svolgerla e verbalizzarla. Per l’ufficio significa che l’omissione non si sana in giudizio con una motivazione postuma, ma si paga con la riapertura del procedimento.
Presidio operativo
- La verifica è obbligatoria e deve precedere la determinazione di aggiudicazione.
- Non è assorbita dalla valutazione dell’offerta economica né dal giudizio di anomalia dell’art. 110.
- Il giudice non può compiere la comparazione al posto dell’amministrazione (art. 34, comma 2, c.p.a.).
- L’esito dell’annullamento è la riapertura del procedimento, non una motivazione integrativa in giudizio.
Perché il CCNL del bando è una soglia e non una variabile
La ragione sostanziale dell’obbligo sta in un passaggio che conviene tenere presente quando si redige la lex specialis: «Le condizioni (normative ed economiche) previste dal CCNL indicato nel bando di gara costituiscono la soglia minima di garanzia non valicabile che non può essere oggetto di differenziale competitivo».
L’indicazione del contratto collettivo negli atti di gara, in altri termini, non è un suggerimento organizzativo rivolto ai concorrenti: fissa il livello di tutela sotto il quale la concorrenza non può scendere. Se quel livello potesse essere eroso attraverso l’applicazione di un contratto meno oneroso, il risparmio si tradurrebbe in un vantaggio competitivo costruito sul costo del lavoro, cioè esattamente ciò che l’art. 11 vuole impedire.
La decisione inquadra il punto nella funzione dell’appalto pubblico, richiamando la Comunicazione della Commissione C(2021)3573, secondo cui «gli acquirenti pubblici non sono soltanto interessati all’acquisto al prezzo più basso o al miglior rapporto qualità/prezzo, ma anche a garantire che tramite gli appalti si conseguano vantaggi sociali e si evitino o si attenuino impatti sociali avversi durante l’esecuzione del contratto di appalto»; sull’uso strategico dei contratti pubblici il Collegio richiama anche il proprio precedente n. 3476 del 5 maggio 2026.
Presidio operativo
- Il CCNL indicato nel bando fissa la soglia minima di tutela, non un’opzione fra altre.
- L’equivalenza serve a evitare che il costo del lavoro diventi leva di ribasso.
- L’obbligo si inquadra nella funzione sociale dell’appalto pubblico richiamata dalla Commissione UE.
Presidio operativo per il RUP e la commissione
L’adempimento richiesto non è gravoso, ma deve essere tracciato. La sentenza non censura una valutazione sbagliata: censura l’assenza di una valutazione leggibile negli atti. È un vizio che si previene con una voce fissa nella check-list di aggiudicazione.
Presidio operativo
- Inserire negli atti di gara l’indicazione del CCNL e il richiamo espresso all’Allegato I.01 per la dichiarazione di equivalenza.
- Trattare la dichiarazione di equivalenza come avvio di un subprocedimento autonomo, con un responsabile e un esito scritto.
- Redigere un prospetto comparativo per parametri — trattamento economico, classificazione del personale, istituti normativi, welfare contrattuale — richiamando i parametri dell’art. 4 dell’Allegato I.01.
- Verbalizzare la comparazione e la conclusione raggiunta, con data anteriore alla proposta di aggiudicazione: non è sufficiente che la verifica sia avvenuta, deve risultare.
- Tenere distinti il verbale sulla verifica di equivalenza e quello sulla congruità dell’offerta: l’art. 11 e l’art. 110 rispondono a domande diverse.
- Non fondare il giudizio sul trattamento corrisposto a singoli dipendenti né su voci individuali come il superminimo.
- Se la comparazione è stata omessa e la gara è ancora pendente, provvedere in autotutela prima dell’aggiudicazione: dopo, la verifica non può essere sanata in giudizio.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Sentenzeappalti.it — scheda della sentenza n. 6838/2026Si apre in una nuova scheda
- Associazione Segretari Comunali e Provinciali — commento alla sentenzaSi apre in una nuova scheda
- ANCE Brescia — la verifica di equivalenza deve risultare dai verbali di garaSi apre in una nuova scheda
- Art. 11 d.lgs. n. 36/2023 — Normattiva (testo vigente)Si apre in una nuova scheda
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