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Giurisprudenza · 18 agosto 2026

Equivalenza dei CCNL: il perito esterno affianca il RUP, non lo sostituisce

Il TAR Piemonte conferma che nel subprocedimento di verifica dell’equivalenza ex art. 11, comma 3, il RUP può nominare un consulente esterno: la “presa d’atto” della perizia non vizia l’aggiudicazione se dagli atti risulta che il RUP ne ha fatte proprie le conclusioni.

TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1603 (R.G. n. 3462/2025)

Nel subprocedimento di verifica dell’equivalenza del CCNL il RUP può avvalersi di un perito esterno: l’incarico non lo spoglia della competenza, purché dagli atti risulti che egli ha fatto proprie le conclusioni della relazione. La formula “prende atto” non dimostra di per sé un’abdicazione, ma resta una scelta redazionale da evitare.

Il caso

L’Azienda Consortile Ecologica Monregalese (ACEM) ha bandito la procedura per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e degli altri servizi di igiene urbana del Comune di Mondovì: importo complessivo di 22.136.394,38 euro al netto di IVA, corrispondenti a 2.767.049,30 euro per ciascuno degli otto anni di servizio.

All’esito delle valutazioni tecniche la prima classificata ha totalizzato 90,560 punti, la seconda 86,751. La prima classificata applicava però il CCNL Cooperative Sociali, diverso dal CCNL FISE Assoambiente indicato dal disciplinare di gara. La stazione appaltante ha quindi avviato il subprocedimento di verifica dell’equivalenza delle tutele previsto dall’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e, ritenute congrue le giustificazioni, ha aggiudicato l’appalto con determina n. 64 del 13 novembre 2025.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione con tre motivi: erronea attribuzione di un punteggio tabellare sul parco mezzi, illegittimo ribasso dei costi della manodopera e, soprattutto, omessa o superficiale verifica dell’equivalenza dei contratti collettivi. Il ricorso è stato integralmente respinto.

Come è stata condotta l’istruttoria

Il punto che interessa gli uffici è il modo in cui la stazione appaltante ha istruito la verifica di equivalenza. L’incarico di redigere una perizia asseverata è stato conferito a un consulente esterno con determina del 29 maggio 2025 n. 25. Il perito ha reso due distinte relazioni, evidenziando in entrambe la necessità di integrazioni documentali e chiarimenti da parte della prima classificata.

È stato quindi instaurato un contraddittorio scritto, con note di riscontro del concorrente del 18 luglio e del 26 agosto 2025. La stazione appaltante ha poi convocato un incontro con gli amministratori e i consulenti del lavoro della società, alla presenza del perito, “al fine di consentire la chiusura dell’istruttoria della succitata verifica”. Solo all’esito di quell’incontro il consulente ha trasmesso la terza e ultima relazione asseverata, del 23 settembre 2025, certificando la congruità dell’offerta economica.

Il TAR osserva che la nomina del consulente esterno, il contraddittorio scritto, l’ampiezza e il dettaglio degli approfondimenti svolti e lo svolgimento di un incontro tecnico alla presenza del perito “escludono che l’istruttoria svolta dalla Stazione appaltante possa qualificarsi come superficiale o lacunosa”.

La «presa d’atto» e il richiamo per relationem

Il verbale del seggio di gara del 3 ottobre 2025 n. 13 usa una formula infelice: “Il RUP prende atto della perizia asseverata e prosegue con l’istruttoria della gara”. La ricorrente ne ha tratto la censura di recepimento acritico della perizia, cioè di sostanziale trasferimento della decisione al consulente.

Il TAR ha respinto la censura, ma non perché la formula sia corretta: perché “a dispetto della formula utilizzata” il verbale non lascia dubbi sul fatto che il RUP abbia fatto propria la relazione peritale, di cui ha richiamato sinteticamente il contenuto, indicando gli estremi della nota, l’oggetto dell’incarico e la conclusione raggiunta, e abbia “pertanto aderito alla conclusione resa dal consulente”.

È una distinzione che vale la pena fissare. La sentenza contrappone espressamente il caso in esame ai precedenti invocati dalla ricorrente, relativi a fattispecie in cui la documentazione richiamata per relationem “non conteneva riferimenti all’avvenuto vaglio di equivalenza”. Il richiamo per relationem regge se il documento richiamato contiene effettivamente la valutazione; non regge se il rinvio è a un atto muto sul punto. La “presa d’atto”, di per sé, non dice nulla su chi abbia deciso: è il contenuto del verbale a doverlo dimostrare.

L’ammissibilità del consulente esterno

Sul punto la sentenza è netta: “Nessun dubbio può esservi” sull’ammissibilità della nomina da parte del RUP di un consulente esterno ad hoc ai fini della valutazione di anomalia dell’offerta. È ius receptum che nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi possa avvalersi del supporto della commissione giudicatrice, di una commissione o di un tecnico ad hoc, “con la precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato” (Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6784, che richiama Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086 e Sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602).

La sentenza richiama inoltre l’orientamento per cui, ove il responsabile del procedimento riconosca i propri limiti su una questione prettamente tecnica dell’offerta e ritenga necessario l’ausilio di un tecnico esterno, “ben può optare per tale soluzione in luogo di avvalersi esclusivamente della Commissione o comunque di interni”, perché diversamente si ammetterebbe “una accettazione pedissequa dell’offerta di un concorrente affidandosi alle giustificazioni rese senza possibilità di verificarne concretamente l’attendibilità” (TAR Veneto, Sez. II, 20 gennaio 2025, nn. 89 e 90).

Il consulente, in altri termini, produce un elemento istruttorio. La competenza e la responsabilità restano del RUP, che deve appropriarsi delle conclusioni e renderlo evidente negli atti.

Chi contesta l’esito positivo deve provare l’irragionevolezza

Il secondo passaggio utile riguarda il perimetro del sindacato. Il TAR ribadisce che il giudizio della stazione appaltante “è connotato da ampio margine di apprezzamento discrezionale ed è sindacabile solo in caso di manifesta erroneità o macroscopica irragionevolezza” e che “l’obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo” (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8436, richiamata da ultimo in Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2025, n. 4784).

Spetta quindi a chi contesta l’aggiudicazione dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità e offrire, ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., elementi di prova specifici e dettagliati. Nel caso deciso la ricorrente non ha contestato che i due contratti offrissero condizioni equivalenti, limitandosi a denunciare la genericità delle dichiarazioni: censura ritenuta inammissibile e comunque infondata.

Un’ultima annotazione, che pesa sul lato dell’amministrazione: dell’incontro tecnico con il concorrente non risultava agli atti alcun verbale, sicché “non vi è modo di verificare quali aspetti siano stati concretamente discussi”. La lacuna non ha giovato alla ricorrente, che non aveva chiesto l’accesso né censurato l’opacità delle operazioni di gara, ma resta una fragilità documentale che in un ricorso costruito diversamente avrebbe potuto avere altro esito.

Presidio operativo per RUP e commissione

La pronuncia non introduce novità di principio, ma indica dove si perde e dove si tiene un contenzioso sull’equivalenza dei CCNL: non nella scelta di farsi assistere, legittima e talvolta doverosa, ma nel modo in cui l’assistenza viene tracciata negli atti.

Presidio operativo

  • Conferire l’incarico con atto formale, indicando oggetto e perimetro della valutazione richiesta: nel caso deciso l’incarico risultava da una determina dedicata, elemento valorizzato dal giudice.
  • Non fermarsi alla formula “prende atto”. Nel verbale il RUP deve richiamare gli estremi della relazione, sintetizzarne la conclusione e dichiarare espressamente di farla propria, motivando l’adesione.
  • Verificare che il documento richiamato per relationem contenga davvero la valutazione: il rinvio a un atto che non affronta il punto non sostituisce la motivazione.
  • Prendere posizione sulle criticità segnalate dal perito. Se la relazione conclusiva raccomanda controlli in esecuzione, quelle raccomandazioni vanno riportate negli atti di gara e trasferite al direttore dell’esecuzione.
  • Verbalizzare gli incontri tecnici con i concorrenti. Il contraddittorio orale non verbalizzato non è ricostruibile e indebolisce la difesa dell’istruttoria.
  • Conservare la sequenza documentale completa: relazioni intermedie, richieste di chiarimento, note di riscontro, relazione conclusiva. È l’insieme, non il singolo atto, a dimostrare che l’istruttoria non è stata superficiale.
  • In caso di esito positivo non serve motivazione analitica, ma l’esito deve essere riferibile all’organo competente; in caso di esito negativo la motivazione va resa in modo puntuale.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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