Giurisprudenza · 19 agosto 2026
Verifica di anomalia: malattia, infortuni e formazione non si azzerano
Il TAR Campania respinge il ricorso di un’impresa esclusa in sede di verifica di anomalia: l’azzeramento delle voci obbligatorie di malattia, infortuni e formazione non è giustificabile con le decontribuzioni INPS e INAIL, tanto meno in un appalto di durata pluriennale.
Riferimento
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza 17 agosto 2026, n. 4995 (R.G. n. 1706/2026)
Principio operativo
Nella verifica di anomalia le componenti fisiologiche e obbligatorie del rapporto di lavoro — malattia, infortuni, formazione — non possono essere azzerate: sono eventi ordinari, imprevedibili e non eliminabili, che vanno considerati in una stima prudenziale, a maggior ragione su appalti pluriennali. Il richiamo generico alle agevolazioni contributive non colma la lacuna, perché sovrappone piani eterogenei.
Il caso
ABC Acqua Bene Comune di Napoli, azienda speciale del Comune, ha indetto una procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento, mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 4, di lavori e servizi sul settore fognario e depurativo della città. I lotti 1, 2 e 3 riguardavano i lavori; i lotti 4 e 5 il “gruppo servizi”, con un’unica graduatoria.
La prima classificata sul “gruppo servizi” è stata sottoposta a verifica dell’anomalia. Il subprocedimento si è sviluppato su più passaggi — note della stazione appaltante del 14 novembre 2025, del 17 dicembre 2025, del 9 e del 16 gennaio 2026, con riscontri del concorrente del 25 novembre e del 24 dicembre 2025 — e si è chiuso con un giudizio di complessiva inattendibilità dell’offerta. L’operatore è stato escluso; il lotto 4 è stato aggiudicato al secondo classificato e il lotto 5 al terzo. Il ricorso contro l’esclusione, integrato da motivi aggiunti avverso le aggiudicazioni, è stato integralmente respinto.
I quattro rilievi della commissione
L’esclusione non nasce da un singolo dato, ma dal progressivo approfondimento di criticità emerse durante l’istruttoria, coerentemente con la natura globale e sintetica del giudizio di anomalia. La sentenza le riepiloga in quattro punti:
Presidio operativo
- incoerenza tra l’importo dell’offerta e i costi complessivamente giustificati;
- omessa considerazione di alcune voci di costo, in particolare il corrispettivo dell’avvalimento e le migliorie;
- incongruità ingiustificata del costo della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali;
- esclusione, dal calcolo del costo del lavoro, di componenti fisiologiche e obbligatorie quali malattie, infortuni e formazione.
La base di calcolo e l’onere di chiarezza del concorrente
Il primo rilievo è aritmetico prima ancora che giuridico. Sin dal riscontro del 25 novembre 2025 la struttura dei costi era stata elaborata sull’importo a base di gara (6.937.640,00 euro) anziché sull’importo ribassato del 37,33 per cento effettivamente offerto (4.063.154,93 euro). La discrepanza non è stata emendata: nelle interlocuzioni successive è anzi comparso un terzo valore ancora diverso (4.347.818,98 euro), con uno scarto di 284.664,07 euro.
Si aggiungeva l’assenza del costo dell’avvalimento — dichiarato pari al 2 per cento del requisito prestato e quantificato dalla commissione in circa 36.489,38 euro — e la dichiarazione di costo nullo delle migliorie “in quanto di proprietà”, senza calcolo di incidenza sull’appalto.
Il collegio ritiene il giudizio di inattendibilità esente da censure, perché coerente con la scarsa chiarezza degli elementi forniti, “inidonei a fornire un quadro preciso dell’offerta presentata e della sua verificabilità, a prescindere dal ‘format’ utilizzato in sede di gara”. È il punto che più interessa gli uffici: in forza del principio di autoresponsabilità grava sul concorrente un onere di chiarezza, completezza ed esaustività dei chiarimenti, e non sulla stazione appaltante quello di ricostruirne i numeri.
L’azzeramento delle voci obbligatorie
Il nucleo della pronuncia riguarda il costo del personale. L’operatore aveva indicato prezzi unitari di 19,62 euro per il livello 2b e 21,82 euro per il livello 3b del CCNL servizi ambientali, inferiori alle tabelle ministeriali; sollecitato più volte, aveva giustificato la riduzione azzerando le voci di formazione, malattia e infortuni, richiamando le decontribuzioni di legge e la circolare ministeriale n. 14 del 2024.
Il collegio non condivide: il richiamo alle agevolazioni INPS e INAIL non convince “non tanto e non solo in quanto generico e non analiticamente sviluppato, ma anche in quanto operante un’evidente sovrapposizione di piani tra loro eterogenei (agevolazione e voci di assenza)”, che non giustifica “la totale decurtazione, dai costi, di tutte le variabili legate ad eventi ordinari e fisiologici del rapporto di lavoro, imprevedibili e non eliminabili, che non possono non essere considerati in una stima prudenziale per appalti … di durata pluriennale”. L’appalto aveva durata triennale.
Non salva l’operatore neppure lo storico aziendale delle assenze: quei dati operano “solo a fini ricognitivi” e non incidono sullo sviluppo futuro dell’appalto. Pesa infine la contraddizione con la dichiarazione resa in gara, dove l’impresa affermava di aver considerato “tutte le componenti obbligatorie previste dalla normativa vigente e dal CCNL di riferimento”, trattamenti per malattia e infortunio compresi.
Il perimetro del sindacato e l’onere motivazionale della stazione appaltante
La sentenza ribadisce le coordinate consolidate: il giudice può sindacare le valutazioni sull’anomalia sotto il profilo della logicità, della ragionevolezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria, ma non può procedere a una autonoma verifica della congruità delle singole voci; l’esame dei giustificativi rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione e solo macroscopiche illegittimità aprono al sindacato (Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2019, n. 7927). Coerentemente, l’istanza di verificazione o consulenza tecnica è stata respinta per sufficienza degli elementi in atti.
Il contraltare vale per gli uffici. Quando l’amministrazione esprime un giudizio negativo, grava su di essa “un onere di motivazione analitica e puntuale a causa dell’immediata lesività del provvedimento che determina l’esclusione” (Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2023, n. 5963; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 19 giugno 2026, n. 1168). Qui è l’esaustività della motivazione — “sufficientemente analitica nell’elencare le singole, evidenti criticità” — unita al contraddittorio documentato in atti a rendere il provvedimento immune dalle censure residue, qualificate come meramente formali.
Presidio operativo per RUP e commissione
La pronuncia è utile soprattutto per come descrive un subprocedimento condotto bene. Alcuni punti da tradurre in prassi:
Presidio operativo
- Verificare per prima cosa la base di calcolo: i giustificativi vanno costruiti sull’importo ribassato offerto, non sulla base di gara. La discrepanza tra i totali è un rilievo autonomo, da formalizzare già nella prima richiesta.
- Contestare l’azzeramento delle voci obbligatorie (malattia, infortuni, formazione) come tale, e non genericamente come “scostamento” dalle tabelle ministeriali: sono due rilievi diversi e il primo è quello decisivo.
- Non accettare il richiamo indistinto a decontribuzioni e agevolazioni: se l’operatore le invoca deve svilupparle analiticamente e dimostrare che incidono su quelle specifiche voci.
- Diffidare dello storico aziendale delle assenze usato per azzerare le previsioni: ha valore ricognitivo del passato e non copre la durata futura del contratto.
- Chiedere l’indicazione espressa del corrispettivo dell’avvalimento e dell’incidenza delle migliorie: il costo zero “perché di proprietà” non esonera dal quantificarne il peso.
- Documentare date e contenuti di ogni passaggio del contraddittorio: la scansione delle richieste è stata decisiva per superare le censure procedimentali.
- Motivare l’esclusione elencando analiticamente le criticità, senza rinvio in blocco ai verbali, e indicando quali rilievi sono di per sé sufficienti a sostenerla.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
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