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Giurisprudenza · 9 settembre 2026

Clausola sociale: l’obbligo di assorbimento non copre le prestazioni subappaltate

Il Consiglio di Stato chiarisce che la clausola sociale vincola l’aggiudicatario rispetto al proprio fabbisogno di personale e non si estende alle prestazioni che l’appaltatore affida in subappalto. Resta fermo il carattere non assoluto dell’obbligo di riassorbimento.

Consiglio di Stato, Sez. III, 25 agosto 2026, n. 6642 (R.G. n. 202600746)

La clausola sociale impone all’aggiudicatario di assorbire prioritariamente il personale del gestore uscente prima di assumere nuove unità, ma opera solo sul fabbisogno di personale che fa capo all’aggiudicatario stesso: non si estende alle prestazioni che l’appaltatore affida in subappalto, il cui fabbisogno fa capo al subappaltatore.

La vicenda

La controversia nasce dalla contestazione, da parte di un concorrente non aggiudicatario, della mancata esclusione del raggruppamento risultato primo in graduatoria. Il motivo dedotto è la violazione della clausola sociale contenuta nel disciplinare di gara: secondo la ricorrente, l’aggiudicatario non aveva assorbito parte del personale già impiegato dal gestore uscente.

Il punto controverso non riguardava però personale destinato a essere impiegato direttamente dall’aggiudicatario. Si trattava di autisti addetti al servizio di logistica esterna, ossia a una prestazione che l’appaltatore aveva dichiarato di voler affidare in subappalto. La questione, quindi, non era se la clausola sociale fosse stata applicata correttamente, ma se essa fosse applicabile a quel segmento di attività.

Il Consiglio di Stato ha respinto la censura, muovendo dalla lettura testuale della clausola di gara e collocandola all’interno del quadro dell’art. 57 del Codice, che impone alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

La decisione interessa gli uffici più della singola vicenda, perché fissa un criterio di delimitazione che si presta a essere applicato ogni volta che una parte delle prestazioni sia destinata al subappalto: circostanza tutt’altro che rara nei servizi ad alta intensità di manodopera, dove la clausola sociale è di regola presente.

Il perimetro soggettivo della clausola di gara

La clausola del disciplinare prevedeva che «il Fornitore Aggiudicatario dell’Appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Fornitore uscente». Il Collegio valorizza due elementi della formulazione: l’avverbio «prioritariamente» e il riferimento all’«organico» del solo aggiudicatario.

Ne discende, secondo la sentenza, che la clausola «impone all’aggiudicatario di assorbire il personale uscente prima di procedere all’assunzione di nuove unità di personale ai fini della esecuzione del servizio». La regola è dunque di precedenza: nel momento in cui l’aggiudicatario deve reperire forza lavoro per eseguire il contratto, deve guardare anzitutto ai dipendenti del gestore uscente prima di rivolgersi al mercato del lavoro.

Il presupposto di funzionamento della clausola è quindi l’esistenza di un fabbisogno di personale in capo all’aggiudicatario. Dove quel fabbisogno non c’è, non c’è nemmeno l’ordine di priorità che la clausola stabilisce.

Perché il subappalto resta fuori

È su questo passaggio che si gioca la decisione. Il Consiglio di Stato afferma che la clausola «non è pertinente laddove il relativo fabbisogno di personale non faccia capo al «Fornitore Aggiudicatario dell’Appalto», ma al sub-appaltatore».

Quando l’appaltatore affida una prestazione in subappalto, non assume personale per eseguirla: acquista un servizio da un altro operatore, che impiega i propri dipendenti secondo la propria organizzazione. Il fabbisogno di manodopera si sposta sul subappaltatore, e con esso esce dal perimetro della clausola, che è costruita sull’organico dell’aggiudicatario.

La conclusione ha un rilievo pratico immediato: la ricognizione sul rispetto della clausola sociale va condotta sul progetto di assorbimento riferito alle prestazioni che l’aggiudicatario esegue in proprio, non sull’intero organico del gestore uscente. Un lavoratore impiegato dal precedente affidatario in un’attività che il nuovo aggiudicatario subappalta non genera, di per sé, un obbligo di riassorbimento in capo a quest’ultimo.

Il carattere non assoluto dell’obbligo di riassorbimento

La sentenza si colloca nel solco dell’orientamento consolidato richiamando Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2021, n. 7922. Alla clausola sociale non può essere attribuito «un effetto automaticamente e rigidamente escludente», né essa può essere intesa «nel senso di comportare un obbligo assoluto per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa».

La ragione è che «l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente deve essere contemperato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante». La clausola sociale tutela la stabilità occupazionale, ma non congela l’assetto organizzativo del gestore uscente né impone al subentrante di replicarlo.

Il criterio di lettura è quindi quello della compatibilità: l’obbligo opera nei limiti in cui l’organizzazione dell’impresa subentrante richieda quel personale. La scelta di ricorrere al subappalto per una parte delle prestazioni è una scelta organizzativa legittima, che incide sul perimetro dell’obbligo senza per questo eluderlo.

Le due affermazioni della sentenza si tengono insieme. La prima delimita l’ambito oggettivo della clausola in base a chi ha il fabbisogno di personale; la seconda esclude che, anche all’interno di quell’ambito, l’obbligo possa essere letto come vincolo assunzionale rigido. Il risultato è che la clausola sociale resta un obbligo di comportamento sull’ordine delle assunzioni, non un obbligo di risultato sul numero dei riassunti, e come tale va istruita e motivata.

Presidio operativo per il RUP e la commissione

La pronuncia non allenta gli obblighi delle stazioni appaltanti in materia di clausole sociali: sposta il baricentro sulla redazione della lex specialis e sull’istruttoria. Se il disciplinare tace sul rapporto tra clausola sociale e subappalto, la clausola si applica al solo organico dell’aggiudicatario, con l’esito visto sopra.

Presidio operativo

  • Scrivere nella lex specialis il perimetro oggettivo della clausola sociale, indicando espressamente se e in che misura essa segua le prestazioni affidate in subappalto. In assenza di previsione, il perimetro resta quello dell’organico dell’aggiudicatario.
  • Redigere la clausola indicando la regola di priorità nell’assorbimento e i suoi presupposti, evitando formule che lascino intendere un obbligo assunzionale automatico e generalizzato: sono formule che non reggono in giudizio e che espongono la procedura al contenzioso.
  • Richiedere il progetto di assorbimento e valutarlo rispetto alle prestazioni che il concorrente dichiara di eseguire in proprio, distinguendole da quelle che intende subappaltare, sulla base della dichiarazione resa in sede di offerta.
  • Non trasformare la clausola sociale in causa di esclusione automatica: la verifica è sulla compatibilità tra il personale uscente e l’organizzazione dichiarata dal subentrante, e va motivata come tale negli atti del procedimento.
  • Tenere distinta la verifica della clausola sociale da quella sui costi della manodopera: sono controlli diversi, con presupposti e conseguenze diverse, e vanno documentati separatamente nel verbale.
  • In fase di autorizzazione al subappalto, mantenere la coerenza con quanto dichiarato in gara: uno scostamento tra prestazioni dichiarate come subappaltate e prestazioni poi eseguite in proprio incide sul perimetro dell’obbligo di assorbimento e va istruito.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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