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Giurisprudenza · 4 agosto 2026

CCNL diverso da quello indicato: l’equivalenza si valuta tra contratti, non con i superminimi

Consiglio di Stato, sez. V, 13 luglio 2026, n. 5575: il confronto va condotto tra i contratti collettivi come tali. Le differenze retributive non si colmano con un superminimo individuale.

Consiglio di Stato, sez. V, 13 luglio 2026, n. 5575

Quando l’operatore applica un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara, l’equivalenza delle tutele va accertata confrontando i due contratti collettivi nel loro complesso. Un superminimo o altro trattamento individuale non è idoneo a colmare le differenze, perché non ha la stabilità propria della fonte collettiva.

La questione

L’articolo 11 del Codice impone che al personale impiegato nell’esecuzione sia applicato il contratto collettivo indicato negli atti di gara, riconoscendo però all’operatore la facoltà di applicarne uno diverso purché garantisca tutele economiche e normative equivalenti.

La controversia nasce da una concessione per la gestione di un servizio di asilo nido comunale: la lex specialis individuava il CCNL Cooperative Sociali, mentre l’aggiudicataria aveva dichiarato di applicare il CCNL Aninsei, sostenendone l’equivalenza e impegnandosi a colmare le eventuali differenze retributive con il riconoscimento di un superminimo individuale.

Il confronto si fa tra contratti, non tra singole voci

Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione del primo giudice: il CCNL Aninsei presentava elementi di differenziazione peggiorativa rispetto al CCNL Cooperative Sociali su aspetti fondamentali del rapporto di lavoro.

L’equivalenza non è un calcolo aritmetico su una singola voce retributiva: impone di confrontare i due contratti collettivi come tali, nel loro impianto complessivo di tutele economiche e normative. Una comparazione parziale, limitata al costo orario, non assolve l’onere.

Perché il superminimo non basta

L’impegno a riconoscere un superminimo o altro trattamento individuale non vale a colmare il divario. La ragione è strutturale: si tratta di un elemento della contrattazione individuale, revocabile e privo della stabilità che caratterizza la fonte collettiva, mentre le tutele che l’articolo 11 vuole preservare devono avere la stessa forza di quelle del contratto sostituito.

Ammettere il contrario significherebbe consentire di aggirare la disciplina applicando un contratto meno protettivo e compensandone gli effetti caso per caso.

Che cosa deve fare la stazione appaltante

La verifica di equivalenza è un accertamento istruttorio che va condotto e motivato: non è sufficiente prendere atto della dichiarazione dell’operatore, né limitarsi a constatare che il costo del lavoro dichiarato è in linea con le tabelle.

Presidio operativo

  • Indicare negli atti di gara il CCNL di riferimento con il relativo codice alfanumerico
  • chiedere, in caso di contratto diverso, una comparazione analitica delle tutele economiche e normative
  • valutare gli istituti nel loro complesso: inquadramenti, scatti, welfare contrattuale, permessi, malattia, tutele in caso di cessazione
  • non considerare idonei a colmare il divario superminimi, bonus o altri trattamenti individuali
  • dare conto della verifica nella motivazione del provvedimento

Perché conta anche oltre il caso deciso

La pronuncia si inserisce nella linea che collega l’articolo 11 alla tutela sostanziale del lavoro negli appalti e nelle concessioni. Per gli uffici il punto operativo è che l’equivalenza va istruita prima dell’aggiudicazione, non ricostruita in sede di contenzioso: una verifica condotta sui documenti sbagliati espone il provvedimento all’annullamento anche quando l’offerta è nel merito sostenibile.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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