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Giurisprudenza · 3 agosto 2026

CAM e offerta tecnica: il confine tra valutazione di gara ed esecuzione

Consiglio di Stato, sez. IV, 8 luglio 2026, n. 5470: nozione di veicolo pulito, biodiesel HVO e refusi materiali. Dove finisce la valutazione dell’offerta e dove inizia il controllo del contratto.

Consiglio di Stato, sez. IV, 8 luglio 2026, n. 5470

Il criterio premiale costruito sui CAM deve rinviare alla definizione tecnica vigente e proseguire in una filiera coerente: punteggio, obbligo contrattuale, evidenze in esecuzione. Il giudice può annullare la valutazione, non riscrivere il punteggio.

Il sindacato sulla discrezionalità tecnica

Il giudice amministrativo controlla la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale ma non si sostituisce alla commissione: il sindacato investe errori di fatto, travisamenti, manifesta illogicità e difetto di istruttoria, non l’attribuzione diretta di un punteggio diverso.

Nel caso deciso il primo giudice aveva azzerato il punteggio dell’aggiudicataria: un’operazione ritenuta eccedente rispetto alla giurisdizione di legittimità. In presenza di un vizio la valutazione va annullata e rimessa all’amministrazione.

Presidio operativo

  • Ogni punteggio deve poter essere ricondotto al criterio, agli elementi dell’offerta e al percorso motivazionale seguito.

Che cosa è un veicolo pulito

Ai fini dei CAM adottati con decreto ministeriale 17 giugno 2021, per i veicoli commerciali leggeri delle categorie M1 e N1 riferiti al 2025 non era necessario prevedere esclusivamente mezzi elettrici: rientrano nella categoria anche i veicoli conformi ai limiti emissivi fissati dalla disciplina applicabile.

La stazione appaltante non può introdurre equivalenze tecnologiche più restrittive di quelle normative senza una previsione espressa e una motivazione collegata all’oggetto del contratto. Per i veicoli pesanti omologati per combustibili alternativi, compreso il biodiesel HVO, vale lo stesso principio: l’idoneità tecnica del mezzo rileva in offerta, le modalità di approvvigionamento del carburante appartengono all’esecuzione.

La filiera tra gara e contratto

Quando la lex specialis attribuisce punti per impegni destinati a operare lungo l’intera durata dell’appalto, in gara si verificano la conformità dell’offerta e la consistenza dell’impegno assunto; la concreta attuazione va controllata in esecuzione. Questo non legittima impegni generici: attribuire un punteggio senza predisporre controlli successivi indebolisce la procedura, mentre pretendere in gara una prova acquisibile solo durante l’esecuzione introduce un requisito improprio.

Presidio operativo

  • Criterio premiale misurabile;
  • dichiarazione o documento da produrre in offerta;
  • obbligo trasfuso nel capitolato e nel contratto;
  • evidenze richieste durante l’esecuzione;
  • conseguenze in caso di inosservanza.

Refusi ed errori materiali

Un refuso nella parte descrittiva non giustifica l’azzeramento del punteggio quando è immediatamente riconoscibile, non incide sulle tabelle rilevanti e non altera il contenuto sostanziale dell’offerta. La commissione deve verificare se l’errore sia ricostruibile senza integrare l’offerta: la correzione di un errore materiale è cosa diversa dalla modifica postuma della proposta tecnica.

Presidio operativo per RUP e commissione

La pronuncia non indebolisce i CAM: richiede una progettazione più rigorosa del criterio premiale e una distinzione netta tra valutazione dell’offerta e controllo del contratto.

Presidio operativo

  • Definire il veicolo pulito con rinvio puntuale alla disciplina applicabile;
  • evitare restrizioni tecnologiche non motivate;
  • distinguere documenti di gara e controlli di esecuzione;
  • verbalizzare il collegamento tra elementi offerti e punteggio;
  • disciplinare evidenze e conseguenze contrattuali;
  • trattare i refusi in base all’effettiva incidenza sostanziale.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

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