Luca Biondi — Supporto Enti Pubblici OsservatorioApprofondimenti · giurisprudenza · prassi

Giurisprudenza · 15 settembre 2026

Accesso all’offerta tecnica: il richiamo al know-how non basta a opporre il segreto

Il T.A.R. Marche torna sul confine tra trasparenza e riservatezza: l’opposizione dell’aggiudicatario non si regge su una formula di stile. Chi invoca il segreto deve individuare le parti dell’offerta, spiegarne il valore economico e dimostrare le misure adottate per proteggerle. Diversamente, la stazione appaltante deve consentire l’accesso.

T.A.R. Marche, Sez. II, sentenza 9 settembre 2026, n. 1038 (R.G. n. 202600582)

Il richiamo al know-how aziendale, senza la dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso. L’onere di allegazione e di prova grava su chi oppone la riservatezza, non su chi chiede di accedere: la stazione appaltante che recepisce un’opposizione generica adotta un diniego immotivato.

La vicenda

Un operatore economico chiede di accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario si oppone, invocando la tutela del proprio know-how aziendale. La stazione appaltante recepisce l’opposizione e respinge l’istanza. Il giudice amministrativo annulla il diniego, perché l’opposizione era rimasta su un piano generico e la stazione appaltante l’aveva accolta senza verificarne il fondamento.

La sequenza è quella che si ripete in moltissime procedure: il controinteressato riceve la comunicazione dell’istanza, risponde con una dichiarazione di stile che qualifica l’intera offerta tecnica come riservata, e l’ufficio — per prudenza — nega l’ostensione. La pronuncia chiarisce che quella prudenza non è neutrale: si traduce in un provvedimento illegittimo.

Il quadro normativo: l’accesso è la regola, l’oscuramento l’eccezione

La decisione muove dagli articoli 35 e 36 del Codice, che hanno ridisegnato la materia rispetto all’articolo 53 del d.lgs. n. 50/2016. Il Collegio sottolinea che il nuovo assetto sposta il bilanciamento tra trasparenza e segretezza verso una maggiore apertura: la disciplina della digitalizzazione rende ostensibili gli atti secondo tempi e modalità predeterminati, e la riservatezza opera come eccezione perimetrata, non come filtro generale rimesso alla volontà del concorrente.

Ne discende una conseguenza metodologica: l’esclusione dall’accesso non può essere dichiarata, deve essere dimostrata. La dichiarazione resa in sede di offerta serve a segnalare all’ufficio quali parti il concorrente ritiene coperte da segreto, ma non produce di per sé alcun effetto preclusivo: è un punto di partenza dell’istruttoria, non il suo esito.

Va tenuta ferma anche una distinzione che l’ufficio usa quotidianamente: altro è il segreto commerciale, altro è l’interesse dell’aggiudicatario a non far conoscere ai concorrenti il contenuto della propria proposta. Il secondo è comprensibile ma non è tutelato: se lo fosse, l’accesso all’offerta tecnica sarebbe precluso in ogni gara, e con esso il controllo sulla correttezza dell’attribuzione dei punteggi.

L’onere della prova grava su chi oppone il segreto

Il passaggio centrale è netto: « non è sufficiente affermare che una parte dell’offerta tecnica riguarda il proprio know how per sottrarla all’accesso ». L’onere probatorio ricade su chi oppone la riservatezza, che deve dimostrare requisiti specifici di segretezza oggettiva e non può limitarsi a dichiarazioni standardizzate.

Il Collegio precisa che non ogni componente dell’offerta tecnica costituisce segreto tutelabile. Rilevano soltanto le informazioni che rappresentano studi o elaborazioni specialistiche, caratterizzate da « effettive esigenze di segretezza e rilevanza economica »: quelle il cui valore per il titolare dipende proprio dal fatto di non essere conosciute dai concorrenti. La descrizione dell’organizzazione del servizio, il richiamo a metodologie diffuse nel settore o l’indicazione di dotazioni reperibili sul mercato non rientrano in questa categoria.

Presidio operativo

  • L’opposizione va riferita a parti specificamente individuate dell’offerta, non all’elaborato nel suo complesso.
  • Le informazioni devono essere suscettibili di sfruttamento economico autonomo.
  • Deve emergere un vantaggio competitivo reale, non una generica utilità aziendale.
  • Occorre allegare le misure concretamente adottate per mantenerle segrete.

Le coordinate giurisprudenziali richiamate

La sentenza si colloca in un filone consolidato. Sul piano euro-unitario richiama la Corte di giustizia, 17 novembre 2022, causa C-54/21, che ha escluso la legittimità di prassi nazionali fondate su qualificazioni generiche di riservatezza e ha imposto una valutazione puntuale, informazione per informazione. Sul piano interno vengono citati Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2026, n. 693, il precedente dello stesso T.A.R. Marche 3 febbraio 2026, n. 135, nonché T.A.R. Veneto n. 327/2025 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 7 marzo 2022, n. 543.

L’insieme delinea un orientamento stabile, che vale come parametro di legittimità del provvedimento e non come mera indicazione di buona prassi. Per l’ufficio significa che il diniego fondato sull’opposizione altrui è sindacabile nel merito della sua motivazione.

Che cosa deve fare la stazione appaltante

La stazione appaltante non è un passacarte tra istante e controinteressato. Ricevuta l’opposizione, deve valutarla: verificare se individua parti determinate dell’offerta, se spiega perché quelle parti hanno valore economico in quanto riservate e se indica le misure di protezione adottate. Se l’opposizione non supera questo vaglio, va disattesa e l’accesso consentito.

Questo controllo, del resto, si salda con quanto richiesto in materia di oscuramento: la decisione sull’istanza deve essere specifica ed espressa, e ciò presuppone un’istruttoria effettiva sulle ragioni addotte. Un diniego che si limiti a riferire l’opposizione ricevuta non è una decisione: è una trasmissione.

Sul piano pratico, il rischio dell’ufficio è asimmetrico. Il diniego immotivato espone all’annullamento e alla condanna alle spese, e non protegge realmente l’aggiudicatario, che vedrà comunque ostesa l’offerta all’esito del giudizio, con tempi più lunghi e clima peggiore. L’accesso concesso dopo un’istruttoria documentata, al contrario, è difendibile anche quando il controinteressato non sia d’accordo, perché il provvedimento dà conto delle ragioni per cui l’opposizione non è stata ritenuta idonea.

Presidio operativo per RUP e commissione

Gli adempimenti che seguono riducono il contenzioso e mettono l’ufficio in condizione di motivare, in un senso o nell’altro, con elementi verificabili.

Presidio operativo

  • Inserire nel disciplinare una clausola che imponga, già in sede di offerta, l’indicazione puntuale delle parti ritenute segrete con l’elenco delle pagine o dei paragrafi, e l’illustrazione delle ragioni: non una dichiarazione a crocetta.
  • Avvertire nel disciplinare che la dichiarazione generica o riferita all’intera offerta tecnica sarà considerata inidonea e non preclude l’ostensione.
  • Alla ricezione dell’istanza, comunicare l’accesso al controinteressato assegnando un termine per una opposizione motivata, chiedendo espressamente: parti individuate, valore economico, misure di protezione adottate.
  • Istruire l’opposizione con una verifica documentata: annotare quali parti sono state ritenute coperte e quali no, e perché. Il verbale è il presidio della motivazione.
  • Distinguere nel provvedimento tra accoglimento totale, accoglimento parziale con oscuramento delle sole porzioni qualificate e rigetto: l’oscuramento indiscriminato dell’intero elaborato è la soluzione più esposta.
  • Non fondare il diniego sul solo rinvio all’opposizione dell’aggiudicatario: la motivazione deve essere dell’amministrazione e deve dar conto della valutazione compiuta.
  • Conservare agli atti l’opposizione e l’istruttoria svolta: in giudizio il Collegio verifica proprio la consistenza di quel materiale.

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.

Serve calare il principio
sulla tua procedura?

Indica l’ente, la fase e la questione: valutiamo insieme il supporto necessario.

Richiedi un confronto