Giurisprudenza · 7 agosto 2026
Abilitazioni d.m. 37/2008: requisito di esecuzione, non di partecipazione
Il T.A.R. Puglia conferma che l’abilitazione impiantistica non è requisito di ammissione né di qualificazione SOA: va dimostrata in fase esecutiva, anche indicando un tecnico responsabile. Ricadute sulla redazione del disciplinare e sull’istruttoria del RUP.
Riferimento
T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, sentenza 3 agosto 2026, n. 954 (R.G. n. 202600335)
Principio operativo
Le abilitazioni di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 (già legge n. 46/1990) non sono requisiti di partecipazione alle procedure di gara né requisiti di qualificazione SOA, ma requisiti di esecuzione: vanno provati nella fase attuativa del contratto, anche proponendo come responsabile delle relative attività un tecnico in possesso dei requisiti prescritti.
Il caso: attestazione SOA OG11 e abilitazione impiantistica
La controversia decisa dal T.A.R. Puglia nasce da una procedura che richiedeva, ai fini della partecipazione, l’attestazione SOA nella categoria OG11, classifica I. La legge di gara non prescriveva in via autonoma, quale requisito di ammissione, il possesso dell’abilitazione tecnico-professionale di cui al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
Una concorrente ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per carenza di quell’abilitazione, qualificata nel ricorso come requisito di idoneità professionale essenziale e inderogabile. La tesi, se accolta, avrebbe comportato l’estromissione di un operatore in possesso della qualificazione espressamente richiesta dal bando.
Il Collegio ha dichiarato il motivo infondato, richiamando orientamenti consolidati della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità di vigilanza, tra cui la delibera ANAC n. 530 del 17 maggio 2017. La decisione interessa meno per l’esito, prevedibile, che per la nettezza con cui ricostruisce il rapporto tra qualificazione SOA, abilitazioni settoriali e momento in cui ciascun requisito deve essere posseduto e dimostrato: un passaggio che ricorre ogni volta che si redige un disciplinare per lavori a contenuto impiantistico.
Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione: due piani distinti
Il primo snodo è di ordine sistematico. I requisiti di partecipazione delimitano la platea dei soggetti ammessi al confronto competitivo: devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta e conservati per tutta la durata della procedura, e la loro carenza determina l’esclusione. I requisiti di esecuzione attengono invece alle condizioni necessarie per rendere la prestazione e rilevano nel momento in cui il contratto deve essere eseguito.
Il T.A.R. colloca le abilitazioni del d.m. n. 37/2008, e prima di esse quelle della legge n. 46/1990, nella seconda categoria: non sono requisiti di partecipazione alle procedure di gara, ma requisiti da provare in fase esecutiva. Ne discende che il concorrente non è tenuto a documentarne il possesso in sede di offerta e che la loro assenza in quel momento non è causa di esclusione.
Il Collegio aggiunge un elemento che nella pratica pesa più dell’affermazione di principio: l’abilitazione può essere dimostrata dall’impresa esecutrice anche proponendo, quale responsabile delle attività in questione, un tecnico in possesso dei requisiti prescritti. Il requisito, cioè, non deve necessariamente essere già incorporato nell’organizzazione aziendale al momento della gara: può essere costituito in vista dell’esecuzione, purché sia effettivo quando le lavorazioni impiantistiche vengono materialmente rese.
La funzione assorbente dell’attestazione SOA
Il secondo passaggio riguarda il rapporto con il sistema di qualificazione. Per i lavori pubblici la dimostrazione della capacità tecnica e organizzativa passa attraverso l’attestazione rilasciata dagli organismi di attestazione, secondo la disciplina dell’articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023 e del connesso sistema di qualificazione degli esecutori.
Il Collegio afferma che l’attestazione SOA assolve ogni onere documentale relativo alla capacità tecnica dell’operatore: la verifica dei requisiti tecnico-professionali risulta assorbita dalla qualificazione richiesta in sede di ammissione. Chi possiede la categoria OG11 nella classifica adeguata ha già dimostrato, secondo il canale tipizzato dall’ordinamento, di disporre della struttura necessaria a eseguire lavorazioni impiantistiche.
Pretendere in aggiunta, come condizione di ammissione, l’esibizione dell’abilitazione del d.m. n. 37/2008 significherebbe duplicare la verifica su un piano non previsto. Qualificazione SOA e abilitazione impiantistica rispondono del resto a finalità diverse: la prima misura l’idoneità dell’impresa a concorrere per una determinata categoria e classifica, la seconda abilita a installare gli impianti e a rilasciare la dichiarazione di conformità.
Tassatività delle cause di esclusione e limiti della lex specialis
La pronuncia si salda con il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione codificato dall’articolo 10 del d.lgs. n. 36/2023. Se il bando non ha elevato l’abilitazione a requisito di ammissione, l’esclusione non può essere ricavata in via interpretativa da una norma di settore che disciplina l’esercizio dell’attività di installazione e non la partecipazione alle gare.
Il rilievo ha una ricaduta speculare sulla redazione degli atti. Il fatto che l’abilitazione non sia un requisito di partecipazione per legge non impedisce di per sé alla stazione appaltante di richiederla, ma una simile scelta va ponderata: restringe la platea dei concorrenti, deve risultare proporzionata all’oggetto dell’affidamento ed essere formulata in modo esplicito e inequivoco. Una clausola ambigua produce l’effetto opposto a quello voluto, perché in caso di dubbio prevale l’interpretazione favorevole all’ammissione.
Va inoltre considerato che collocare l’abilitazione tra i requisiti di partecipazione la sottrae al regime più flessibile della fase esecutiva, precludendo all’operatore la possibilità di soddisfarla dopo l’aggiudicazione tramite la designazione di un tecnico responsabile.
Presidio operativo per il RUP e la commissione
La pronuncia si traduce in alcune verifiche puntuali, da collocare nella fase di redazione degli atti e in quella di controllo sull’aggiudicatario.
Presidio operativo
- In sede di redazione del disciplinare, distinguere in due paragrafi separati e intitolati i requisiti di partecipazione e i requisiti di esecuzione, evitando elenchi promiscui in cui l’abilitazione impiantistica compare accanto alla SOA senza qualificazione.
- Se si intende richiedere l’abilitazione del d.m. n. 37/2008 già in fase di ammissione, dichiararlo espressamente e motivare la proporzionalità della scelta: in assenza di previsione esplicita, la richiesta non è opponibile in sede di gara.
- Verificare che l’elenco delle cause di esclusione non contenga rinvii generici a normative di settore: l’articolo 10 del Codice non consente di ricavare per via interpretativa esclusioni non tipizzate.
- In fase di ammissione, non chiedere alla commissione valutazioni sul possesso di abilitazioni non prescritte dal bando: la verifica si arresta alla categoria e alla classifica SOA richieste.
- Trasferire il controllo sull’abilitazione nella fase di stipula ed esecuzione, inserendo nello schema di contratto l’obbligo di comunicare, prima dell’avvio delle lavorazioni impiantistiche, l’impresa abilitata e il nominativo del responsabile tecnico, con la relativa documentazione.
- Presidiare il requisito con strumenti esecutivi e non escludenti: subordinare la consegna delle lavorazioni impiantistiche alla verifica dell’abilitazione e prevedere le conseguenze contrattuali dell’inadempimento.
- Coordinare la clausola con la disciplina del subappalto, se l’abilitazione è destinata a essere posseduta dal subappaltatore anziché dall’appaltatore, verificando la coerenza tra quanto dichiarato in offerta e quanto attuato in esecuzione.
Fonti primarie
Documenti verificabili
Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.
- Giurisprudenzappalti – scheda T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 agosto 2026, n. 954Si apre in una nuova scheda
- FareAppalti – le abilitazioni di cui al d.m. n. 37/2008: requisiti partecipativi o esecutivi?Si apre in una nuova scheda
- Art. 10 d.lgs. 36/2023 – Tassatività delle cause di esclusioneSi apre in una nuova scheda
- Art. 100 d.lgs. 36/2023 – Requisiti di ordine specialeSi apre in una nuova scheda
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