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Giurisprudenza · 22 luglio 2026

Oscuramento dell’offerta: il segreto commerciale deve essere specifico e comprovato

Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2026, n. 3080: una dichiarazione generica sul know-how non giustifica la sottrazione dell’offerta all’accesso.

Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2026, n. 3080

La richiesta di oscuramento deve individuare le informazioni protette, dimostrarne valore economico e segretezza e indicare le misure adottate per tutelarle.

I

L’onere dell’operatore economico

Il Consiglio di Stato collega la dichiarazione motivata e comprovata richiesta per l’oscuramento ai caratteri dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale. Le informazioni devono essere segrete, possedere valore economico in quanto tali ed essere sottoposte a misure di protezione ragionevolmente adeguate.

Non è sufficiente affermare che determinate parti appartengano al patrimonio aziendale o costituiscano peculiarità dell’offerta. L’istanza deve individuare con precisione le informazioni e fornire gli elementi necessari alla verifica della stazione appaltante.

II

Decisione tempestiva e rito speciale

L’onere deve essere assolto direttamente nell’istanza di oscuramento. La sentenza esclude il ricorso al soccorso istruttorio e al preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, in ragione della disciplina speciale e accelerata finalizzata alla tempestiva pubblicazione degli atti.

Una volta intervenuta l’ostensione, viene meno l’interesse attuale alla decisione sull’oscuramento nei termini illustrati dalla pronuncia. Per l’ente, la qualità e la tempestività della motivazione assumono quindi rilievo immediato.

Presidio operativo

  • Richiedere l’indicazione puntuale delle parti da oscurare
  • Valutare i requisiti del segreto commerciale
  • Motivare espressamente accoglimento o rigetto
  • Coordinare decisione, comunicazione e pubblicazione digitale

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.