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Giurisprudenza · 22 luglio 2026

Offerta tecnica: limiti alla correzione e al soccorso istruttorio

Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2026, n. 2129: documento nella busta errata, riconoscibilità dell’errore e termine per la rettifica.

Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2026, n. 2129

Il soccorso istruttorio non può integrare documenti che appartengono all’offerta tecnica; la rettifica su istanza segue i limiti dell’art. 101, comma 4.

I

La fattispecie

In una procedura con inversione procedimentale, certificazioni rilevanti per il punteggio erano state inserite nella busta amministrativa anziché in quella tecnica. La lex specialis prevedeva che la mancata presenza delle copie nella busta tecnica impedisse l’attribuzione del punteggio.

Il Consiglio di Stato ha escluso che, dopo l’apertura dell’offerta tecnica, si trattasse di errore materiale riconoscibile dalla commissione: in quel momento la busta amministrativa non era ancora stata aperta. Ha inoltre escluso il soccorso istruttorio per una documentazione appartenente all’offerta tecnica.

II

Il confine operativo

La rettifica dell’errore contenuto nell’offerta tecnica o economica prevista dall’art. 101, comma 4, opera su istanza dell’operatore e soltanto fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte. Non consente una modifica sostanziale dell’offerta e non coincide con il soccorso integrativo o sanante dei commi precedenti.

La decisione richiama l’esigenza di non combinare istituti diversi per creare forme di soccorso prive di base normativa. Per la stazione appaltante ciò impone di distinguere documento amministrativo, elemento dell’offerta e mero errore riconoscibile.

Presidio operativo

  • Individuare negli atti la corretta collocazione dei documenti
  • Non integrare ex post elementi dell’offerta tecnica
  • Verificare termine e presupposti della rettifica su istanza
  • Verbalizzare il percorso logico seguito

Documenti verificabili

Il riferimento ufficiale consente di consultare integralmente il provvedimento richiamato.